CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2023, n. 37289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37289 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PR OS nato a [...] il [...] IG RO nato a [...] il [...] IS TA nato a [...] il [...] CI NI nato a [...] il [...] LA IA nato a [...] il [...] TE GE nato a [...] A CREMANO il 29/12/1983 LO TO nato a [...] 11 13/08/1973 RO UE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERMANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per i inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 37289 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAIA Data Udienza: 21/06/2023 E' presente l'avvocato MOLE' NUNZIO del foro di NOLA in difesa di PR OS, IG RO, LA IA e LO TO. Il difensore illustra i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. L'avvocato Molè Nunzio è altresì presente per delega orale dell'avvocato MATTEIS MAURO SALVATORE in difesa di IG RO e LA IA. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. E' altresì presente l'avvocato SPADAFORA PIERLLIGI del foro di SALERNO in difesa di IS TA. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato SILVESTRO MAURIZIO del foro di NAPOLI in difesa di LO TO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' infine presente l'avvocato MONTANINO VINCENZO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di CI NI. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Noia, con sentenza resa in data 13/7/2021, all'esito di giudizio ordinario, ha riconosciuto PR AG, BR AR, PA TT. UC NI. TE RO e ON OM responsabili del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica) e di una pluralità di reati fine riguardanti diversi episodi di illecita detenzione e vendita di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Ha ritenuto responsabili LA OS e ER NU del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 come rispettivamente ai predetti contestato ai capi Z) ed N) della rubrica. A seguito di rituale impugnazione degli imputat, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 26/9/2022, ha riformato in me/ius il trattamento sanzionatorio irrogato ad PR AG, UC NI e LA OS;
per PA TT e TE RO i giudici hanno riconosciuto il vincolo della continuazione "esterna" con i reati giudicati con precedenti sentenze irrevocabili;
è stata esclusa la qualità di organizzatore per BR AR, è stata riqualificata la condotta ascritta a ER NU ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. E' stata confermata la condanna a carico di ON OM. 2. I Giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno ritenuto accertata l'esistenza di una vasta organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, a cui avevano preso parte taluni degli odierni ricorrenti. Tale associazione, secondo la ricostruzione offerta in sentenza, è risultata operante in Napoli e zone limitrofe dal 2015 Il compendio probatorio risultante a carico degli imputati in ordine alle fattispecie in contestazione, di cui si rende conto nella sentenza impugnata, risulta costituito principalmente dagli esiti delle investigazioni effettuate dagli organi di polizia, che si sono sostanziate nello svolgimento di intercettazioni di comunicazioni telefoniche e ambientali, ed attività di perquisizione e sequestro. 3. Avverso la pronuncia della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione i suindicati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Per LA OS I) Annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. 309/90 Sarebbe erroneo il riconoscimento dela penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto in rubrica. I giudici avrebbero dovuto individuare nei fatti una ipotesi di connivenza non punibile. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 6, d.P.R. 309/90. Il giudice del gravame ha equivocato le risultanze probatorie in atti, fondando la decisione su prove indirette, indiziarie e prive di riscontro. Deve escludersi la partecipazione della imputata nella realizzazione dei fatti contestati al capo Z) della rubrica. III) Violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. IV) - erroneamente indicato III nell'atto di ricorso - Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 V) Violazione della legge 242/2016, non essendo stata acclarata la capacità drogante della sostanza stupefacente caduta in sequestro. Per BR AR. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 09/90. Per UC NI Motivo unico: erronea applicazione dell'art. 73, comma 1-bis e 4 d.P.R. 309/90 In relazione all'episodio di cui al capo R) della rubrica i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, dpr 309/90, collocandosi tale episodio al di fuori dei reati fine programmati e attuati dal sodalizio. Per PR AG Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Per PA TT sono stati presentati due distinti ricorsi. Ricorso a firma dell'Avv. Pierluigi Spadafora. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.pr 309/90 4 La responsabilità dell'imputata si radica esclusivamente sul compendio delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali captate. Gli elementi probatori posti a base del decisum e fondati sulle risultanze di tali attività sarebbero inidonei a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione della imputata al sodalizio di cui si tratta. Non si è valutata la concreta possibilità che la imputata si dedicasse autonomamente al commercio degli stupefacenti. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte di merito ha fondato l'affermazione di responsabilità su argomentazioni apparenti e congetturali. La mancanza di accertamenti sull'aspetto qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta e commerciata avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad operare la invocata riqualificazione dei fatti. Ricorso a firma dell'Avv. LU OI. Motivo unico: violazione di legge per erronea qualificazione del delitto associativo sub capo A) della rubrica. Si duole dell'affermazione di responsabilità della propria assistita in relazione alla ritenuta partecipazione al sodalizio in contestazione. Si duole della mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Si duole della motivazione espressa dalla Corte di appello, la quale ha recepito in maniera acritica le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado. Per ER NU Motivo unico: la difesa si duole della motivazione a sostegno del trattamento sanzionatorio. Lamenta che la Corte di merito avrebbe dovuto contenere la pena irrogata nel minimo edittale. Per TE RO Motivo unico: vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia assolutoria in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Per ON OM I) Violazione degli artt. 177, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 493, 495 e 604 cod. proc. pen. Nel giudizio di primo grado, in seguito alla separazione della posizione dell'imputato per impedimento di salute all'udienza del 18/5/21, il Tribunale ha continuato l'attività istruttoria procedendo all'esame di numerosi coimputati. Non sarebbe stato consentito all'imputato e al suo difensore di partecipare a tale attività, svoltasi nelle udienze del 18/5/21 e 25/5/21. II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato quale partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, dpr 309/90. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono tutti inammissibili per le ragioni di seguito indicate. Prima di procedere oltre nella trattazione delle singole posizioni è d'uopo soffermarsi sulle questioni comuni poste dai singoli ricorrenti onde evitare inutili ripetizioni nel corpo della motivazione. La principale doglianza che accomuna molti ricorrenti (BR AR, PR AG, PA TT ON OM), attiene alla sussumibilità dei fatti di cui al capo A) della rubrica sotto la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. I rilievi difensivi sul punto, accomunati dalle medesime argomentazioni a sostegno, sono destituiti di fondamento. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 16/01/2020, Rv. 278098 - 01; conforme a N. 48676 del 2014 Rv. 261911 - 01, N. 49921 del 2018 Rv. 274287 - 01, N. 4875 del 2013 Rv. 254194- 01, N. 12537 del 2016 Rv. 267267 - 01, N. 53568 del 2017 Rv. 2717C8 -01, N. 44837 del 2018 Rv. 274696 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato come l'organizzazione movimentasse importanti quantitativi di sostanze stupefacenti, avvalendosi di una rete capillare di pusher dislocati sul territorio anche sulla base di una precisa suddivisione delle zone da coprire. In proposito ha poi elencato una serie di sequestri riguardanti rilevanti quantitativo di sostanza stupefacente. I fatti commessi in esecuzione del pactum sceleris non sono, dunque, di lieve entità, anche avuto riguardo ai criteri che individuano detta nozione e che non attengono solo alla quantità della sostanza, ma anche alle modalità e circostanze dell'azione. La motivazione in tema di insussistenza dell'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90 fa dunque corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a ed è sostenuta da logiche e conferenti argomentazioni. Le doglianze dei diversi difensori sul punto tendono alla prospettazione di enunciati che sollecitano una diversa interpretazione delle emergenze probatorie. Come è noto, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensi quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Inammissibile è il ricorso proposto da LA OS. Occorre premettere come la imputata sia stata assolta dal reato associativo sub capo A) della rubrica. La penale responsabilità della ricorrente è stata affermata limitatamente all'episodio di cui al capo Z) della rubrica, per avere, in concorso con il convivente BR AR e con AN SA e PA TT illlecitamente detenuto al fine di porre in vendita grammi 380 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rinvenuta dalla polizia giudiziaria e sequestrata in data 28/4/2016. In relazione a detto episodio, la Corte di merlo ha richiamato per intero la conversazione progressivo n. 8222 del 28/4/2016, illustrandone con chiarezza e puntualità il contenuto (cfr. pag. 36 e seguenti della sentenza di appello). La LA, si legge in motivazione, chiama PA TT e la invita ad effettuare una consegna, vantandosi peraltro della sua capacità di procacciare clienti ("mi dovete fare un regalo per tutti questi belli clienti che vi sto prendendo"). Dopo avere indicato le persone degli acquirenti, puntualizzando che sarebbero giunti con una Opel di colore grigio in prossimità di un determinato esercizio commerciale, LA esorta;
a PA a consegnare 7 "cento euro", termine convenzionale con il quale la ricorrente, sulla base della ricostruzione offerta dai giudici di merito, indica il numero delle dosi. In seguito all'ascolto della conversazione, gli operanti, avendo fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione della PA fosse custodita la sostanza stupefacente che doveva essere consegnata agli acquirenti procacciati dalla LA, effettuarono una perquisizione domiciliare rinvenendo una busta contenente 100 dosi di marijuana, oltre ad altra sostanza sfusa per un peso complessivo di 380 grammi. Ebbene, le argomentazioni difensive in base alle quali si prospetta la possibilità di riconoscere nel comportamento serbato dalla ricorrente gli estremi della connivenza non punibile, sostenendosi la mancata ricorrenza del concorso della imputata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (motivi primo, secondo e terzo di ricorso) sono destituite di fondamento. Risulta evidente dalla illustrazione delle ragioni del decisum come la LA abbia concorso nella detenzione illecita dello stupefacente, contribuendo all'attività di smercio della sostanza (procacciando clienti, concordando i quantitativi della cessione, contattando la PA, materiale detentrice della sostanza, per combinare l'incontro con gli acquirenti). E' sufficiente rammentare che la connivenza non punibile si sostanzia in un atteggiamento del tutto passivo, connotato dall'assenza di un "agere", di un "facere" e di una qualunque altra forma di contribuzione anche morale, connotati evidentemente assenti nel caso in esame (si veda, ex multis, Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 258186 01: "In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente"). 2.1 Gli ulteriori motivi di ricorso sono parimenti inammissibili. La Corte di appello ha offerto congrua motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, ponendo a fondamento della decisione non solo il dato quantitativo della sostanza caduta in sequestro, ma anche le modalità complessive dell'azione, nelle quali ha ritenuto„ con argomentare logico, di non individuare i caratteri della minima offensività. In base a consolidato orientamento di questa Corte, la minima 8 offensività penale della condotta è desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti possedere un valore preponderante e assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Il principio ha trovato conferma nella recente pronuncia a Sezioni Unite MU (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) nella cui motivazione si pone in evidenza che il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. Deve aggiungersi che, in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti (così Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157). Alla luce di tali criteri interpretativi, deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi. Sebbene la sostanza caduta in sequestro, corrispondente a complessivi grammi 380, sia stata sottoposta al solo narcotest, la Corte di merito ha giustificato in modo congruo la mancata riqualificazione, attribuendo prevalenza ai caratteri della condotta, rivelatori delta professionalità dell'agire, dell'inserimento del fatto in un contesto di assiduo commercio di stupefacenti (cfr. pag. 37:"La richiesta di riqualificazione della condotta, tuttavia, non può essere accolta: il quantitativo di sostanza stupefacente è solo uno degli elementi che connotano il fatto, caratterizzato da una notevole scaltrezza, dall'esplicito riferimento alla circostanza che la LA stava procurando molti clienti alla PA, 2,11a collateralità della condotta alla associazione gestita dal BR"). Il rilievo in ordine alla mancanza di capacità drogante della sostanza (motivo quinto di ricorso) prospetta ipotesi di natura congetturale ed è ampiamente smentito dalle argomentazioni illustrate in motivazione. 3. Inammissibile è il ricorso proposto da ON OM. Il primo motivo, riguardante la violazione degli artt. 177, 178, comma 1, lett, c) e 179 cod. proc. pen., è destituito di fondamento. Dalla consultazione dei verbali di udienza, consentita alla Corte di legittimità in ragione della natura della doglianza proposta, risulta che: l'udienza del 27/4/2021, svoltasi innanzi al Tribunale di Nota, è stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato a causa delle condizioni di salute di questo;
all'udienza del 18/5/2021, permanendo l'impedimento di salute, il Tribunale ha disposto la separazione della posizione dell'imputato, procedendo ad effettuare l'esame di taluni imputati, esame proseguito anche nella successiva udienza del 25/5/2021. All'udienza del 28/6/2021, il Tribunale, essendo cessato l'impedimento, presente l'imputato ON ed il suo difensore, ha provveduto alla riunione del procedimento separato. In tale occasione, essendo peraltro muatata la composizione del collegio, il Tribunale, rinnovando l'istruttoria ha acquisendo il consenso delle parti presenti alla utilizzazione dell'attività compiuta in precedenza. Il rilievo difensivo è, dunque, del tutto infondato, avendo la parte acconsentito all'utilizzazione delle prove assunte (cfr. in argomento Sez. 4, n. 1529 del 12/12/2013, dep. 15/01/2014, P.G. in proc. Franzè, Rv. 258566, così massimata:"Nell'ipotesi di separazione disposta nell'ambito di un procedimento penale instaurato a carico di due imputati, le prove testimoniali non irripetibili assunte nel dibattimento celebrato nei confronti di uno di essi non possono essere utilizzate nei confronti dell'altro, se il suo difensore non ha partecipato alla relativa assunzione o l'imputato non ha acconsentito all'utilizzazione. A detto consenso non può essere equiparato il silenzio che l'imputato abbia serbato sul tema una volta che, dopo l'espletamento del mezzo istruttorio, la sua posizione processuale sia stata nuovamente riunita a quella del coimputato"). 3.1 Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione alla sua partecipazione all'associazione di cui al capo A) della rubrica. L'asserita illogicità manifesta della motivazione e la sua carenza argomentativa non trovano riscontro nella lettura della sentenza. Dal contenuto delle conversazioni citate in motivazione, di cui ampi passaggi sono stati riportati nella sentenza di primo grado, la Corte di appello ha tratto elementi di convincimento atti a ritenere l'inserimento dell'imputato nell'associazione di cui si tratta. Il ricorrente, il quale ha ammesso nel corso dell'esame di spacciare per PR AG e SA, è stato arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, rientrante nell'attività illecita programmata dal sodalizio (capo U della imputazione riguardante la detenzione di 384 grammi di marijuana). Si è rimarcato nelle sentenze di merito come nei dialoghi intercettati con PR AG, si faccia chiaro riferimento all'attività illecita del commercio degli stupefacenti ("devi passare da me, ti devo dare le buste"). 10 Quanto all'affectio societatis, la Corte di appello ha valorizzato la conversazione nella quale il ricorrente, in seguito all'arresto, chiedeva ad altro esponente del clan (BR AR) informazioni sulle modalità con le quali il sodalizio provvedeva all'assistenza degli associati, ricevendo rassicurazioni da BR che interessava della questione PR SA. L'affectio societatis è evincibile da qualunque comportamento o circostanza dalla quale sia possibile desumere che il singolo aderente sia consapevole di operare nell'interesse del sodalizio, arrecando un ausilio allo scopo comune. In questo caso l'assistenza al detenuto rappresenta un indice inequivoco dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio. 3.2 Inammissibile è il motivo di ricorso riguardante la sussumibilità dell'associazione nell'ambito della previsione di cui al comma sesto dell'art. 74 d.P.R. 309/90 (si veda quanto già illustrato al paragrafo 1 della parte in diritto). 4. Inammissibile è il ricorso di BR AR, i cui motivi di doglianza riguardano esclusivamente la mancata ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90. Si richiamano in proposito le argomentazioni già illustrate nel paragrafo 1 della parte in diritto. Le critiche portate alla motivazione della sentenza nei motivi di ricorso si appalesano del tutto generiche poiché non si confrontano compiutamente con l'intero corpo motivazionale della sentenza di appello e della conforme sentenza di primo grado, nelle quali, attraverso il puntuale richiamo ai dialoghi intercettati ed al compendio probatorio acquisito (numerosi sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente) sono stati adeguatamente illustrati gli elementi dai quali è stata desunta la ricorrenza della fattispecie contestata. 5. Inammissibile è il ricorso proposto da CÍ NI. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere partecipato all'associazione di cui al capo A) della rubrica e dei reati fine contestati ai capi R) ed S) della rubrica, riguardanti la illecita detenzione di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La difesa si duole nel ricorso del mancato riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 a.P.R. 309/90 limitatamente all'episodio di cui al capo R) della rubrica, sostenendo che il fatto in questione non si inserisce nel contesto associativo di cui al capo A) della rubrica, avendo ad oggetto quantitativi modesti di sostanza stupefacente denominata "amnesia", che il ricorrente spacciava per conto suo. Non potendo il suddetto episodio essere qualificato reato scopo dell'associazione, non si individuerebbero ragioni ostative ai fini della 11 configurazione nel fatto di lieve entità. Si sarebbe trattato di sole tre dosi e la transazione fu concordata con modalità rudimentali. Ebbene, il rilievo non è meritevole di accoglimento. La dimostrazione dell'episodio è stata tratta dalla conversazione registrata in data 27/11/2015, progr. n. 1929, riportata integralmente a pagina 64 della sentenza di primo grado, dalla quale si evince che il UC si era reso disponibile a cedere "amnesia" - nel numero di tre dosi - precisando che era sua (O chiatt: "il top ce l'hai tu"; UC NI: "dopo ho qualcosa di buono però non è quello là"; O chiatt: "e che è"; UC NI: "è il mio è una cosa nuova"; O chiatt: "ma è buona?" UC Antoltio: "comm'"; O Chíatt: "ma sempre Amnesia? Radccl NI: "e"). La Corte di appello, offrendo risposta al rilievo difensivo, ritiene che il fatto non possa essere ricondotto ad una ipotesi di minima offensività atteso "il contesto delinquenziale e associato nell'ambito del quale le cessioni continuative erano realizzate". Il Tribunale, dal canto suo, ha posto in evidenza le modalità del fatto ("scaltre e non occasionali"), la negativa personalità del reo e la spiccata qualità della sostanza, evincibile dai commenti che gli interlocutori si sono scambiati nel corso della conversazione. Ebbene, anche volendo accedere alla tesi difensiva della estraneità dell'episodio al programma associativo, la giustificazione offerta nei gradi di merito è egualmente idonea a sostenere il decisum. Le argomentazioni evidenziano l'allarmante contesto delinquenziale nel quale l'episodio si inserisce ed il carattere continuativo dell'attività di spaccio a cui era dedito il ricorrente. Si tratta di considerazioni che giustificano validamente il diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità anche considerando che si sia trattato di un'attività di smercio parallela ed autonoma rispetto a quella svolta dall'imputato nell'ambito del sodalizio. Questa Corte ha più volte ribadito che la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Ove uno degli indici previsti dalla legge risulti possedere un valore preponderante e assorbente ai fini del diniego, ed il giudice illustri in maniera idonea le ragioni di tale valenza preponderante, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. Sez. LI, MU, n. 51063 del 27/09/2018). I giudici di merito hanno fatto buon governo di tali principi, valutando la condotta serbata dall'imputato nel suo complesso ed attribuendo negativa valenza alle circostanze indicate, le quali sono indicative della gravità del fatto a prescindere dall'inquadramento dell'episodio nell'ambito dei reati fine dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. 6. Inammissibile è il ricorso di PR AG, i cui motivi di doglianza riguardano esclusivamente il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Si richiamano in proposito le argomentazioni illustrate nel paragrafo 1 cella parte in diritto. Le critiche portate alla motivazione della sentEnza si appalesano del tutto generiche, poiché non si confrontano compiutamente con l'intero corpo motivazionale, in cui, attraverso il puntuale richiamo ai dialoghi intercettati ed al compendio probatorio acquisito (numerosi sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente), sono stati adeguatamente illustrati gli elementi dai quali è stata desunta la ricorrenza della fattispecie contestata. 7. Inammissibile è il ricorso di ER NU, esclusivamente incentrato sulla motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente dei criteri di commisurazione della pena. I giudici di merito hanno ritenuto di non applicare il minimo edittale, evidenziando che la condotta posta in essere dall'imputato non era occasionale. Si tratta di congrua motivazione, non meritevole di essere censurata in questa sede. Per consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 8. Inammissibile è il ricorso proposto da TE RO. Nelle sentenze conformi viene dato conto in modo puntuale ed analitico degli elementi a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione al sodalizio (si vedano le pagine 204 e seguenti della sentenza di primo grado e le pagine 22 e seguenti della pronuncia di appello). A fronte di dette compiute argomentazioni, la difesa si limita a critiche generiche, inidonee a rivelare aspetti deficitari o incongruenti nell'apparato giustificativo delle sentenze di merito. Nel caso in esame il contributo prestato dal ricorrente è stato individuato, con precisione, attraverso l'analisi delle conversazioni intercettate, dalle quali traspare il rapporto di intensa collaborazione con la coppia PR SA e SE MA nel commercio della droga. 13 E' stato anche evidenziato, in diversi passaggi motivazionali, come tale contributo sia da reputarsi del tutto consapevole e come il comportamento del ricorrente non sia suscettibile di diversa interpretazione. E' d'uopo rammentare che, in tema di sindacato dei vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Quanto alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, dove peraltro i riferimenti alla sostanza stupefacente sono talvolta piuttosto espliciti, è noto come essa costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente risulta nel caso di specie - si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 9. Inammissibili sono i ricorsi proposti nell'interesse di PA TT. Le doglianze avanzate nei separati atti di ricorso dagli Avv.ti LU OI e Avv. Pierluigi Spadafora possono essere trattate congiuntamente attesa l'identità delle questioni proposte. Le difese si dolgono dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata con riferimento alla ritenuta partecipazione di questa all'associazione contestata al capo A) della rubrica, lamentando la inadeguatezza della motivazione offerta dai giudici di merito sul punto. Le ragioni di doglianza sono genericamen .Le poste e non si confrontano con le argomentazioni espresse nelle sentenze di merito. L'intraneità dell'imputata nell'associazione di cui si tratta è stata desunta da plurimi elementi, tutti conducenti ai fini del sostegno della decisione assunta. Le sentenze di merito hanno analizzato con puntualità le numerosissime conversazioni intercettate dalle quali emerge che i coniugi TE RO e PA TT si dedicavano incessantemente all'attività del commercio degli stupefacenti nell'ambito del sodaizio di cui al capo A) della rubrica, mantenendo costanti rapporti con EA SA e BR AR. OS riferimenti alle cointeressenze nell'ambito del traffico degli stupefacenti si colgono nelle conversazioni richiamate nelle sentenze di 14 UPOSITATO IN CA,KICELL Il Consigliere estensor merito. Illuminante è in proposito la conversazione ambientale riportata alle pagine 23 e seguenti della sentenza impugnata. In detta conversazione, intercorsa tra PR SA e BR AR, s! rinvengono continui riferimenti a TE RO e PA TT, a pregresse intese intervenute tra i coniugi e gli interlocutori riguardanti il traffico di stupefacenti, alle precise istruzioni impartite da PR SA ai coniugi. Da tali riferimenti è possibile desumere che la PA TT collaborasse fattivamente alla realizzazione degli SCO i dell'organizzazione, rendendosi disponibile a custodire, trasportare e smerciare lo stupefacente del clan, circostanza corroborata dal sequestro operato a suo carico in occasione dell'episodio di cui al capo Z) della rubrica. Del pari inammissibili sono gli ulteriori motivi di ricorso In ordine alle critiche riguardanti la mancata riqualificazione del fatto contestato al capo A) della rubrica nella ipotesi di cu. al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90 si richiamano le argomentazioni già svolte nel paragrafo 1 della presente parte in diritto. In ordine alla doglianza riguardante la mancata riqualificazione del reato di cui al capo Z) della rubrica nella fattispecie di qui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 si richiamano le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 2.1 della parte in diritto, in cui è stata affrontata la tematica con riferimento alla posizione di LA OS, compartecipe nel medesimo reato. 10. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro tremila per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 giugno 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERMANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per i inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 37289 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAIA Data Udienza: 21/06/2023 E' presente l'avvocato MOLE' NUNZIO del foro di NOLA in difesa di PR OS, IG RO, LA IA e LO TO. Il difensore illustra i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. L'avvocato Molè Nunzio è altresì presente per delega orale dell'avvocato MATTEIS MAURO SALVATORE in difesa di IG RO e LA IA. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. E' altresì presente l'avvocato SPADAFORA PIERLLIGI del foro di SALERNO in difesa di IS TA. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato SILVESTRO MAURIZIO del foro di NAPOLI in difesa di LO TO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' infine presente l'avvocato MONTANINO VINCENZO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di CI NI. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Noia, con sentenza resa in data 13/7/2021, all'esito di giudizio ordinario, ha riconosciuto PR AG, BR AR, PA TT. UC NI. TE RO e ON OM responsabili del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica) e di una pluralità di reati fine riguardanti diversi episodi di illecita detenzione e vendita di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Ha ritenuto responsabili LA OS e ER NU del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 come rispettivamente ai predetti contestato ai capi Z) ed N) della rubrica. A seguito di rituale impugnazione degli imputat, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 26/9/2022, ha riformato in me/ius il trattamento sanzionatorio irrogato ad PR AG, UC NI e LA OS;
per PA TT e TE RO i giudici hanno riconosciuto il vincolo della continuazione "esterna" con i reati giudicati con precedenti sentenze irrevocabili;
è stata esclusa la qualità di organizzatore per BR AR, è stata riqualificata la condotta ascritta a ER NU ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. E' stata confermata la condanna a carico di ON OM. 2. I Giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno ritenuto accertata l'esistenza di una vasta organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, a cui avevano preso parte taluni degli odierni ricorrenti. Tale associazione, secondo la ricostruzione offerta in sentenza, è risultata operante in Napoli e zone limitrofe dal 2015 Il compendio probatorio risultante a carico degli imputati in ordine alle fattispecie in contestazione, di cui si rende conto nella sentenza impugnata, risulta costituito principalmente dagli esiti delle investigazioni effettuate dagli organi di polizia, che si sono sostanziate nello svolgimento di intercettazioni di comunicazioni telefoniche e ambientali, ed attività di perquisizione e sequestro. 3. Avverso la pronuncia della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione i suindicati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Per LA OS I) Annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. 309/90 Sarebbe erroneo il riconoscimento dela penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto in rubrica. I giudici avrebbero dovuto individuare nei fatti una ipotesi di connivenza non punibile. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 6, d.P.R. 309/90. Il giudice del gravame ha equivocato le risultanze probatorie in atti, fondando la decisione su prove indirette, indiziarie e prive di riscontro. Deve escludersi la partecipazione della imputata nella realizzazione dei fatti contestati al capo Z) della rubrica. III) Violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. IV) - erroneamente indicato III nell'atto di ricorso - Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 V) Violazione della legge 242/2016, non essendo stata acclarata la capacità drogante della sostanza stupefacente caduta in sequestro. Per BR AR. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 09/90. Per UC NI Motivo unico: erronea applicazione dell'art. 73, comma 1-bis e 4 d.P.R. 309/90 In relazione all'episodio di cui al capo R) della rubrica i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, dpr 309/90, collocandosi tale episodio al di fuori dei reati fine programmati e attuati dal sodalizio. Per PR AG Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Per PA TT sono stati presentati due distinti ricorsi. Ricorso a firma dell'Avv. Pierluigi Spadafora. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.pr 309/90 4 La responsabilità dell'imputata si radica esclusivamente sul compendio delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali captate. Gli elementi probatori posti a base del decisum e fondati sulle risultanze di tali attività sarebbero inidonei a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione della imputata al sodalizio di cui si tratta. Non si è valutata la concreta possibilità che la imputata si dedicasse autonomamente al commercio degli stupefacenti. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte di merito ha fondato l'affermazione di responsabilità su argomentazioni apparenti e congetturali. La mancanza di accertamenti sull'aspetto qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta e commerciata avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad operare la invocata riqualificazione dei fatti. Ricorso a firma dell'Avv. LU OI. Motivo unico: violazione di legge per erronea qualificazione del delitto associativo sub capo A) della rubrica. Si duole dell'affermazione di responsabilità della propria assistita in relazione alla ritenuta partecipazione al sodalizio in contestazione. Si duole della mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Si duole della motivazione espressa dalla Corte di appello, la quale ha recepito in maniera acritica le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado. Per ER NU Motivo unico: la difesa si duole della motivazione a sostegno del trattamento sanzionatorio. Lamenta che la Corte di merito avrebbe dovuto contenere la pena irrogata nel minimo edittale. Per TE RO Motivo unico: vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia assolutoria in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Per ON OM I) Violazione degli artt. 177, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 493, 495 e 604 cod. proc. pen. Nel giudizio di primo grado, in seguito alla separazione della posizione dell'imputato per impedimento di salute all'udienza del 18/5/21, il Tribunale ha continuato l'attività istruttoria procedendo all'esame di numerosi coimputati. Non sarebbe stato consentito all'imputato e al suo difensore di partecipare a tale attività, svoltasi nelle udienze del 18/5/21 e 25/5/21. II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato quale partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, dpr 309/90. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono tutti inammissibili per le ragioni di seguito indicate. Prima di procedere oltre nella trattazione delle singole posizioni è d'uopo soffermarsi sulle questioni comuni poste dai singoli ricorrenti onde evitare inutili ripetizioni nel corpo della motivazione. La principale doglianza che accomuna molti ricorrenti (BR AR, PR AG, PA TT ON OM), attiene alla sussumibilità dei fatti di cui al capo A) della rubrica sotto la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. I rilievi difensivi sul punto, accomunati dalle medesime argomentazioni a sostegno, sono destituiti di fondamento. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 16/01/2020, Rv. 278098 - 01; conforme a N. 48676 del 2014 Rv. 261911 - 01, N. 49921 del 2018 Rv. 274287 - 01, N. 4875 del 2013 Rv. 254194- 01, N. 12537 del 2016 Rv. 267267 - 01, N. 53568 del 2017 Rv. 2717C8 -01, N. 44837 del 2018 Rv. 274696 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato come l'organizzazione movimentasse importanti quantitativi di sostanze stupefacenti, avvalendosi di una rete capillare di pusher dislocati sul territorio anche sulla base di una precisa suddivisione delle zone da coprire. In proposito ha poi elencato una serie di sequestri riguardanti rilevanti quantitativo di sostanza stupefacente. I fatti commessi in esecuzione del pactum sceleris non sono, dunque, di lieve entità, anche avuto riguardo ai criteri che individuano detta nozione e che non attengono solo alla quantità della sostanza, ma anche alle modalità e circostanze dell'azione. La motivazione in tema di insussistenza dell'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90 fa dunque corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a ed è sostenuta da logiche e conferenti argomentazioni. Le doglianze dei diversi difensori sul punto tendono alla prospettazione di enunciati che sollecitano una diversa interpretazione delle emergenze probatorie. Come è noto, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensi quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Inammissibile è il ricorso proposto da LA OS. Occorre premettere come la imputata sia stata assolta dal reato associativo sub capo A) della rubrica. La penale responsabilità della ricorrente è stata affermata limitatamente all'episodio di cui al capo Z) della rubrica, per avere, in concorso con il convivente BR AR e con AN SA e PA TT illlecitamente detenuto al fine di porre in vendita grammi 380 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rinvenuta dalla polizia giudiziaria e sequestrata in data 28/4/2016. In relazione a detto episodio, la Corte di merlo ha richiamato per intero la conversazione progressivo n. 8222 del 28/4/2016, illustrandone con chiarezza e puntualità il contenuto (cfr. pag. 36 e seguenti della sentenza di appello). La LA, si legge in motivazione, chiama PA TT e la invita ad effettuare una consegna, vantandosi peraltro della sua capacità di procacciare clienti ("mi dovete fare un regalo per tutti questi belli clienti che vi sto prendendo"). Dopo avere indicato le persone degli acquirenti, puntualizzando che sarebbero giunti con una Opel di colore grigio in prossimità di un determinato esercizio commerciale, LA esorta;
a PA a consegnare 7 "cento euro", termine convenzionale con il quale la ricorrente, sulla base della ricostruzione offerta dai giudici di merito, indica il numero delle dosi. In seguito all'ascolto della conversazione, gli operanti, avendo fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione della PA fosse custodita la sostanza stupefacente che doveva essere consegnata agli acquirenti procacciati dalla LA, effettuarono una perquisizione domiciliare rinvenendo una busta contenente 100 dosi di marijuana, oltre ad altra sostanza sfusa per un peso complessivo di 380 grammi. Ebbene, le argomentazioni difensive in base alle quali si prospetta la possibilità di riconoscere nel comportamento serbato dalla ricorrente gli estremi della connivenza non punibile, sostenendosi la mancata ricorrenza del concorso della imputata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (motivi primo, secondo e terzo di ricorso) sono destituite di fondamento. Risulta evidente dalla illustrazione delle ragioni del decisum come la LA abbia concorso nella detenzione illecita dello stupefacente, contribuendo all'attività di smercio della sostanza (procacciando clienti, concordando i quantitativi della cessione, contattando la PA, materiale detentrice della sostanza, per combinare l'incontro con gli acquirenti). E' sufficiente rammentare che la connivenza non punibile si sostanzia in un atteggiamento del tutto passivo, connotato dall'assenza di un "agere", di un "facere" e di una qualunque altra forma di contribuzione anche morale, connotati evidentemente assenti nel caso in esame (si veda, ex multis, Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 258186 01: "In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente"). 2.1 Gli ulteriori motivi di ricorso sono parimenti inammissibili. La Corte di appello ha offerto congrua motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, ponendo a fondamento della decisione non solo il dato quantitativo della sostanza caduta in sequestro, ma anche le modalità complessive dell'azione, nelle quali ha ritenuto„ con argomentare logico, di non individuare i caratteri della minima offensività. In base a consolidato orientamento di questa Corte, la minima 8 offensività penale della condotta è desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti possedere un valore preponderante e assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Il principio ha trovato conferma nella recente pronuncia a Sezioni Unite MU (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) nella cui motivazione si pone in evidenza che il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. Deve aggiungersi che, in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti (così Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157). Alla luce di tali criteri interpretativi, deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi. Sebbene la sostanza caduta in sequestro, corrispondente a complessivi grammi 380, sia stata sottoposta al solo narcotest, la Corte di merito ha giustificato in modo congruo la mancata riqualificazione, attribuendo prevalenza ai caratteri della condotta, rivelatori delta professionalità dell'agire, dell'inserimento del fatto in un contesto di assiduo commercio di stupefacenti (cfr. pag. 37:"La richiesta di riqualificazione della condotta, tuttavia, non può essere accolta: il quantitativo di sostanza stupefacente è solo uno degli elementi che connotano il fatto, caratterizzato da una notevole scaltrezza, dall'esplicito riferimento alla circostanza che la LA stava procurando molti clienti alla PA, 2,11a collateralità della condotta alla associazione gestita dal BR"). Il rilievo in ordine alla mancanza di capacità drogante della sostanza (motivo quinto di ricorso) prospetta ipotesi di natura congetturale ed è ampiamente smentito dalle argomentazioni illustrate in motivazione. 3. Inammissibile è il ricorso proposto da ON OM. Il primo motivo, riguardante la violazione degli artt. 177, 178, comma 1, lett, c) e 179 cod. proc. pen., è destituito di fondamento. Dalla consultazione dei verbali di udienza, consentita alla Corte di legittimità in ragione della natura della doglianza proposta, risulta che: l'udienza del 27/4/2021, svoltasi innanzi al Tribunale di Nota, è stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato a causa delle condizioni di salute di questo;
all'udienza del 18/5/2021, permanendo l'impedimento di salute, il Tribunale ha disposto la separazione della posizione dell'imputato, procedendo ad effettuare l'esame di taluni imputati, esame proseguito anche nella successiva udienza del 25/5/2021. All'udienza del 28/6/2021, il Tribunale, essendo cessato l'impedimento, presente l'imputato ON ed il suo difensore, ha provveduto alla riunione del procedimento separato. In tale occasione, essendo peraltro muatata la composizione del collegio, il Tribunale, rinnovando l'istruttoria ha acquisendo il consenso delle parti presenti alla utilizzazione dell'attività compiuta in precedenza. Il rilievo difensivo è, dunque, del tutto infondato, avendo la parte acconsentito all'utilizzazione delle prove assunte (cfr. in argomento Sez. 4, n. 1529 del 12/12/2013, dep. 15/01/2014, P.G. in proc. Franzè, Rv. 258566, così massimata:"Nell'ipotesi di separazione disposta nell'ambito di un procedimento penale instaurato a carico di due imputati, le prove testimoniali non irripetibili assunte nel dibattimento celebrato nei confronti di uno di essi non possono essere utilizzate nei confronti dell'altro, se il suo difensore non ha partecipato alla relativa assunzione o l'imputato non ha acconsentito all'utilizzazione. A detto consenso non può essere equiparato il silenzio che l'imputato abbia serbato sul tema una volta che, dopo l'espletamento del mezzo istruttorio, la sua posizione processuale sia stata nuovamente riunita a quella del coimputato"). 3.1 Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione alla sua partecipazione all'associazione di cui al capo A) della rubrica. L'asserita illogicità manifesta della motivazione e la sua carenza argomentativa non trovano riscontro nella lettura della sentenza. Dal contenuto delle conversazioni citate in motivazione, di cui ampi passaggi sono stati riportati nella sentenza di primo grado, la Corte di appello ha tratto elementi di convincimento atti a ritenere l'inserimento dell'imputato nell'associazione di cui si tratta. Il ricorrente, il quale ha ammesso nel corso dell'esame di spacciare per PR AG e SA, è stato arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, rientrante nell'attività illecita programmata dal sodalizio (capo U della imputazione riguardante la detenzione di 384 grammi di marijuana). Si è rimarcato nelle sentenze di merito come nei dialoghi intercettati con PR AG, si faccia chiaro riferimento all'attività illecita del commercio degli stupefacenti ("devi passare da me, ti devo dare le buste"). 10 Quanto all'affectio societatis, la Corte di appello ha valorizzato la conversazione nella quale il ricorrente, in seguito all'arresto, chiedeva ad altro esponente del clan (BR AR) informazioni sulle modalità con le quali il sodalizio provvedeva all'assistenza degli associati, ricevendo rassicurazioni da BR che interessava della questione PR SA. L'affectio societatis è evincibile da qualunque comportamento o circostanza dalla quale sia possibile desumere che il singolo aderente sia consapevole di operare nell'interesse del sodalizio, arrecando un ausilio allo scopo comune. In questo caso l'assistenza al detenuto rappresenta un indice inequivoco dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio. 3.2 Inammissibile è il motivo di ricorso riguardante la sussumibilità dell'associazione nell'ambito della previsione di cui al comma sesto dell'art. 74 d.P.R. 309/90 (si veda quanto già illustrato al paragrafo 1 della parte in diritto). 4. Inammissibile è il ricorso di BR AR, i cui motivi di doglianza riguardano esclusivamente la mancata ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90. Si richiamano in proposito le argomentazioni già illustrate nel paragrafo 1 della parte in diritto. Le critiche portate alla motivazione della sentenza nei motivi di ricorso si appalesano del tutto generiche poiché non si confrontano compiutamente con l'intero corpo motivazionale della sentenza di appello e della conforme sentenza di primo grado, nelle quali, attraverso il puntuale richiamo ai dialoghi intercettati ed al compendio probatorio acquisito (numerosi sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente) sono stati adeguatamente illustrati gli elementi dai quali è stata desunta la ricorrenza della fattispecie contestata. 5. Inammissibile è il ricorso proposto da CÍ NI. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere partecipato all'associazione di cui al capo A) della rubrica e dei reati fine contestati ai capi R) ed S) della rubrica, riguardanti la illecita detenzione di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La difesa si duole nel ricorso del mancato riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 a.P.R. 309/90 limitatamente all'episodio di cui al capo R) della rubrica, sostenendo che il fatto in questione non si inserisce nel contesto associativo di cui al capo A) della rubrica, avendo ad oggetto quantitativi modesti di sostanza stupefacente denominata "amnesia", che il ricorrente spacciava per conto suo. Non potendo il suddetto episodio essere qualificato reato scopo dell'associazione, non si individuerebbero ragioni ostative ai fini della 11 configurazione nel fatto di lieve entità. Si sarebbe trattato di sole tre dosi e la transazione fu concordata con modalità rudimentali. Ebbene, il rilievo non è meritevole di accoglimento. La dimostrazione dell'episodio è stata tratta dalla conversazione registrata in data 27/11/2015, progr. n. 1929, riportata integralmente a pagina 64 della sentenza di primo grado, dalla quale si evince che il UC si era reso disponibile a cedere "amnesia" - nel numero di tre dosi - precisando che era sua (O chiatt: "il top ce l'hai tu"; UC NI: "dopo ho qualcosa di buono però non è quello là"; O chiatt: "e che è"; UC NI: "è il mio è una cosa nuova"; O chiatt: "ma è buona?" UC Antoltio: "comm'"; O Chíatt: "ma sempre Amnesia? Radccl NI: "e"). La Corte di appello, offrendo risposta al rilievo difensivo, ritiene che il fatto non possa essere ricondotto ad una ipotesi di minima offensività atteso "il contesto delinquenziale e associato nell'ambito del quale le cessioni continuative erano realizzate". Il Tribunale, dal canto suo, ha posto in evidenza le modalità del fatto ("scaltre e non occasionali"), la negativa personalità del reo e la spiccata qualità della sostanza, evincibile dai commenti che gli interlocutori si sono scambiati nel corso della conversazione. Ebbene, anche volendo accedere alla tesi difensiva della estraneità dell'episodio al programma associativo, la giustificazione offerta nei gradi di merito è egualmente idonea a sostenere il decisum. Le argomentazioni evidenziano l'allarmante contesto delinquenziale nel quale l'episodio si inserisce ed il carattere continuativo dell'attività di spaccio a cui era dedito il ricorrente. Si tratta di considerazioni che giustificano validamente il diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità anche considerando che si sia trattato di un'attività di smercio parallela ed autonoma rispetto a quella svolta dall'imputato nell'ambito del sodalizio. Questa Corte ha più volte ribadito che la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Ove uno degli indici previsti dalla legge risulti possedere un valore preponderante e assorbente ai fini del diniego, ed il giudice illustri in maniera idonea le ragioni di tale valenza preponderante, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. Sez. LI, MU, n. 51063 del 27/09/2018). I giudici di merito hanno fatto buon governo di tali principi, valutando la condotta serbata dall'imputato nel suo complesso ed attribuendo negativa valenza alle circostanze indicate, le quali sono indicative della gravità del fatto a prescindere dall'inquadramento dell'episodio nell'ambito dei reati fine dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. 6. Inammissibile è il ricorso di PR AG, i cui motivi di doglianza riguardano esclusivamente il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Si richiamano in proposito le argomentazioni illustrate nel paragrafo 1 cella parte in diritto. Le critiche portate alla motivazione della sentEnza si appalesano del tutto generiche, poiché non si confrontano compiutamente con l'intero corpo motivazionale, in cui, attraverso il puntuale richiamo ai dialoghi intercettati ed al compendio probatorio acquisito (numerosi sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente), sono stati adeguatamente illustrati gli elementi dai quali è stata desunta la ricorrenza della fattispecie contestata. 7. Inammissibile è il ricorso di ER NU, esclusivamente incentrato sulla motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente dei criteri di commisurazione della pena. I giudici di merito hanno ritenuto di non applicare il minimo edittale, evidenziando che la condotta posta in essere dall'imputato non era occasionale. Si tratta di congrua motivazione, non meritevole di essere censurata in questa sede. Per consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 8. Inammissibile è il ricorso proposto da TE RO. Nelle sentenze conformi viene dato conto in modo puntuale ed analitico degli elementi a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione al sodalizio (si vedano le pagine 204 e seguenti della sentenza di primo grado e le pagine 22 e seguenti della pronuncia di appello). A fronte di dette compiute argomentazioni, la difesa si limita a critiche generiche, inidonee a rivelare aspetti deficitari o incongruenti nell'apparato giustificativo delle sentenze di merito. Nel caso in esame il contributo prestato dal ricorrente è stato individuato, con precisione, attraverso l'analisi delle conversazioni intercettate, dalle quali traspare il rapporto di intensa collaborazione con la coppia PR SA e SE MA nel commercio della droga. 13 E' stato anche evidenziato, in diversi passaggi motivazionali, come tale contributo sia da reputarsi del tutto consapevole e come il comportamento del ricorrente non sia suscettibile di diversa interpretazione. E' d'uopo rammentare che, in tema di sindacato dei vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Quanto alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, dove peraltro i riferimenti alla sostanza stupefacente sono talvolta piuttosto espliciti, è noto come essa costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente risulta nel caso di specie - si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 9. Inammissibili sono i ricorsi proposti nell'interesse di PA TT. Le doglianze avanzate nei separati atti di ricorso dagli Avv.ti LU OI e Avv. Pierluigi Spadafora possono essere trattate congiuntamente attesa l'identità delle questioni proposte. Le difese si dolgono dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata con riferimento alla ritenuta partecipazione di questa all'associazione contestata al capo A) della rubrica, lamentando la inadeguatezza della motivazione offerta dai giudici di merito sul punto. Le ragioni di doglianza sono genericamen .Le poste e non si confrontano con le argomentazioni espresse nelle sentenze di merito. L'intraneità dell'imputata nell'associazione di cui si tratta è stata desunta da plurimi elementi, tutti conducenti ai fini del sostegno della decisione assunta. Le sentenze di merito hanno analizzato con puntualità le numerosissime conversazioni intercettate dalle quali emerge che i coniugi TE RO e PA TT si dedicavano incessantemente all'attività del commercio degli stupefacenti nell'ambito del sodaizio di cui al capo A) della rubrica, mantenendo costanti rapporti con EA SA e BR AR. OS riferimenti alle cointeressenze nell'ambito del traffico degli stupefacenti si colgono nelle conversazioni richiamate nelle sentenze di 14 UPOSITATO IN CA,KICELL Il Consigliere estensor merito. Illuminante è in proposito la conversazione ambientale riportata alle pagine 23 e seguenti della sentenza impugnata. In detta conversazione, intercorsa tra PR SA e BR AR, s! rinvengono continui riferimenti a TE RO e PA TT, a pregresse intese intervenute tra i coniugi e gli interlocutori riguardanti il traffico di stupefacenti, alle precise istruzioni impartite da PR SA ai coniugi. Da tali riferimenti è possibile desumere che la PA TT collaborasse fattivamente alla realizzazione degli SCO i dell'organizzazione, rendendosi disponibile a custodire, trasportare e smerciare lo stupefacente del clan, circostanza corroborata dal sequestro operato a suo carico in occasione dell'episodio di cui al capo Z) della rubrica. Del pari inammissibili sono gli ulteriori motivi di ricorso In ordine alle critiche riguardanti la mancata riqualificazione del fatto contestato al capo A) della rubrica nella ipotesi di cu. al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90 si richiamano le argomentazioni già svolte nel paragrafo 1 della presente parte in diritto. In ordine alla doglianza riguardante la mancata riqualificazione del reato di cui al capo Z) della rubrica nella fattispecie di qui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 si richiamano le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 2.1 della parte in diritto, in cui è stata affrontata la tematica con riferimento alla posizione di LA OS, compartecipe nel medesimo reato. 10. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro tremila per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 giugno 2023 Il Presidente