Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
La procedibilità del reato di "frode brevettuale" (art. 127, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) sussiste anche nel caso in cui, al momento del deposito della querela, la persona offesa abbia presentato l'istanza di rilascio del brevetto ma non ancora ottenuto la registrazione, in quanto la tutela penale decorre dalla data di presentazione dell'istanza e non dalla data della registrazione del brevetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2009, n. 16746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16746 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 372
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 37487/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Atlantic Industrie, in persona del legale rappresentante TJ HA con sede in Francia, rue Monge, ZI Nord, 85 000 La Roche Sur Yon;
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Treviso il 24/7/08 nel procedimento a carico della:
Italmanubri s.p.a. di Loria;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. CIAMPOLI Luigi, il quale ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore della Atlantic, avv. Castiglioni Riccardo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Treviso, con ordinanza del 24/7/08, ha rigettato la istanza avanzata dalla Atlantic s.a.s., con la quale si chiedeva la revoca del sequestro della macchina industriale, con matricola TL 07.033.01, imposto al fine di consentire la esecuzione delle necessarie verifiche tecniche e prove di funzionamento, in relazione alla querela proposta dal legale rappresentante della DL Radiatore s.r.l. nella quale veniva denunciata la violazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, (codice della proprietà industriale).
Propone ricorso per cassazione la difesa di TJ HA, rappresentante legale della Atlantic Industrie s.a.s., con i seguenti motivi:
la corretta lettura del disposto del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, avrebbe dovuto indurre il decidente ad escludere che il querelante, solo per avere presentato la domanda tendente ad ottenere il brevetto, potesse essere ritenuto soggetto tutelabile al pari di colui al quale il brevetto sia stato già rilasciato;
erronea valutazione delle prove dedotte dal ricorrente, dalle quali è evincibile la nullità del brevetto anche nella eventualità venisse concesso.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ordinanza impugnata si appalesa logica e corretta. Con la prima censura si rileva che il decidente ha errato nel ritenere tutelabile il querelante solo perché aveva presentato la domanda tendente ad ottenere il brevetto, in quanto, allo stato, esso non può considerarsi al pari di colui che ne abbia già ottenuto il rilascio.
Il quesito fondamentale che viene prospettato è se la tutela penale dispieghi la propria efficacia fin dalla domanda, ovvero se debba decorrere esclusivamente dalla data della avvenuta registrazione. È vero, come affermato dal ricorrente, che implicitamente si richiama ad una pronuncia di questa Corte (Cass. 26/3/98, n. 6418), che poiché la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore, l'art. 473 c.p., comma 3 deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato. Registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale, e che ha, altresì, precisato che dalla affermazione di tale principio discende che la tutela dei marchi e dei segni distintivi non possa estendersi, contrariamente a quanto avviene in campo civilistico, anche alla posizione interinale del brevettante nel periodo intercorrente tra il momento della presentazione della domanda e quello della concessione del brevetto o della registrazione.
Cionondimeno questo Collegio ritiene di non condividere tale orientamento e di seguire il diverso indirizzo, già affermato in altre, più recenti decisioni (Cass. 22/6/99, n. 8758; Cass.21/11/06, n. 1638) secondo cui deve prescindere dalla validità e legittimità della registrazione o del brevetto una tutela penale intesa a garantire non un diritto di privativa bensì solo ad impedire che un prodotto possa essere immesso sul mercato con una falsa rappresentazione della sua provenienza.
Orbene si osserva: l'art. 473 c.p., comma 3, afferma che quanto disposto nei commi precedenti si applica sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 38, dispone al comma 1 che i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione, al comma 4 che gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda, con la relativa documentazione, è resa accessibile al pubblico, e, ancora, al comma 5 che l'ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche. Appare chiaro che il richiamo operato dall'art. 473 c.p. non può che fare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 30 del 2005, art.38, commi 4 e 5, nel loro complesso, con conseguente anticipazione della tutela penale delle condotte di contraffazione ed alterazione fin dal momento della presentazione della domanda, anticipazione riconosciuta solo quando i modelli risultino conoscibili dal pubblico (comma 5), e, quindi, anche prima della registrazione. L'oggetto materiale della tutela penale, infatti, si individua con la semplice presentazione della domanda e con la descrizione dei relativi modelli, perché fin da quel momento, con la conoscibilità al pubblico, ne diventa possibile la illecita riproduzione. L'art. 473 c.p. ha come oggetto giuridico la fede pubblica, mentre il diritto di proprietà o di esclusiva riceve protezione solo in via indiretta, con la conseguenza chela tutela immediata apprestata dalla norma riguarda esclusivamente l'interesse sociale di impedire che si abusi della pubblica fede (Cass. n. 8758/99, citata). Correttamente, pertanto, il Tribunale di Treviso ha ritenuto che la tutela penale debba essere applicata fin dal momento della presentazione della domanda, conoscibile al pubblico, in quanto è da tale momento che si ravvisano le ragioni di detta tutela. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato, visto che al giudice di legittimità è inibito ogni esame valutativo delle prove dedotte dalle parti davanti al giudice di merito e da esso decidente, già, oggetto di analisi estimativa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009