Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può, in sede di rinvio, rigettare integralmente la richiesta stessa, incorrendo, in tale ipotesi, nella violazione del divieto di "reformatio in peius" in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 36414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36414 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/09/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2938
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 009624/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL ED N. IL 02/12/1956;
avverso ORDINANZA del 23/01/2007 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Roma - quale giudice dell'esecuzione - giudicando in sede di rinvio da questa Corte, che aveva annullato quella in data 26.5.2005, di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata dal LI ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la rigettava totalmente.
Premetteva il tribunale che la decisione adottata in sede di legittimità non solo censurava l'omessa unificazione di tutti i titoli di condanna indicati dal richiedente, ma rilevava il vizio della motivazione anche relativamente a quelli unificati;
la ritenuta generale carenza argomentativa, imponeva una completa rivisitazione del thema decidendum, considerando altresì la somma delle facoltà spettanti al giudice del rinvio, cui è inibito solo di riutilizzare gli argomenti censurati in sede di annullamento.
Su tale premessa, osservava il giudice a quo che la richiesta avanzata dal LI era formulata in termini assolutamente generici, richiamando solo la omogeneità delle svariate violazioni commesse e apoditticamente collocate nel quadro dell'unitario disegno criminoso. I reati, invero, erano stati realizzati in non breve arco temporale, con apprezzabili interruzioni cronologiche e senza alcun ordine sistematico, che autorizzasse a risalire ad una originaria programmazione. Nè le modalità operative - sempre diverse per tempi e luoghi - offrivano argomenti in tal senso. Era quindi più logica la conclusione che il soggetto fosse incline alla devianza, scelta proprio come genere di vita, al di fuori dei parametri della normativa di riferimento.
Anche sotto il profilo della allegazione probatoria, l'istanza appariva del tutto carente, richiamando apoditticamente uno stato di tossicodipendenza, come spinta a delinquere.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il LI, che denunciava, col primo motivo di ricorso, violazione di legge, per avere il giudice del rinvio attuato una illegittima reformatio in pejus della decisione precedentemente gravata di ricorso;
in sede di annullamento, il giudice di legittimità aveva infatti criticato la motivazione dell'ordinanza nei punti negativi per gli interessi del LI, imponendo un riesame della richiesta al fine di colmare le riscontrate lacune argomentative e fermo restando che gli aspetti favorevoli al medesimo erano coperti dal giudicato interno, quale che fosse l'esito del giudizio di rinvio.
Col secondo motivo, era dedotto vizio della motivazione, avendo il provvedimento impugnato omesso di pronunciarsi su una articolata memoria difensiva, sulle deduzioni esposte nell'udienza camerale e su quanto dichiarato dal LI al magistrato di sorveglianza dal quale era stato ritualmente interrogato su sua richiesta. Col terzo motivo, era denunciata violazione di legge, non avendo il giudice dell'esecuzione seguito i consolidati orientamenti giurisprudenziali in subiecta materia e avendo attribuito al ricorrente un onere probatorio che non gli spettava affatto. Il ricorso è fondato.
È vero che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio della motivazione, il giudice è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire - sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ovvero integrando e completando quelle già svolte - allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (cfr. Sez. 3^, 21.4.2004, Fede); ma la libertà di determinare il proprio convincimento - cui si richiama l'ordinanza impugnata - mediante una autonoma valutazione della situazione di fatto concerne il punto annullato, in quanto l'art. 627 c.p.p. attribuisce al giudice del rinvio gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, nei limiti dell'annullamento (cfr. Sez. 1, 10.12.1999, Pace).
Ciò in diretta corrispondenza anche della necessità che chi propone una impugnazione abbia interesse a farlo;
e l'interesse ad impugnare, prescritto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, non attiene al diritto di ottenere l'esatta definizione di una questione giuridica, ma, dovendo essere concreto ed attuale, ad ottenere una modifica favorevole all'impugnante della decisione gravata (cfr. Sez. Un. 25.1.2005, Gioia). Pertanto, il giudice che, in sede di rinvio a seguito di impugnazione da parte del solo soggetto privato, travolga i punti della decisione annullata - già favorevoli al proponente - incorre nella violazione del divieto della reformatio in pejus. Il che è accaduto nel caso esaminato, giacché l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, contro la quale il LI aveva proposto ricorso per cassazione, aveva in parte riconosciuto la fondatezza della pretesa di costui, di vedere applicata la disciplina del reato continuato;
nel giudizio di legittimità, le censure mosse dal medesimo al suddetto provvedimento, erano state accolte nella individuazione di un vizio argomentativo sul diniego del totale accoglimento della richiesta. Il giudice del rinvio, a seguito di annullamento, avrebbe dovuto dunque - ferma restando la pronuncia negli estremi favorevoli al ricorrente - argomentare sulle carenze ravvisate da questa Corte. Ma non poteva certo - in presenza, si ripete, di una impugnazione del solo condannato, che agiva in sede esecutiva - travolgere interamente il provvedimento. È vero che il dispositivo della sentenza 22.9.2006 di questa Corte disponeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
ma esso doveva essere interpretato - alla luce dei notori principi di diritto sopra enunciati e della stessa motivazione della detta sentenza - nel senso corretto di nuovo esame sui soli punti annullati.
Ne consegue che l'ordinanza in esame deve essere annullata, con rinvio al medesimo giudice, il quale provvederà a nuova deliberazione, attenendosi alle direttive sopra chiarite. Sono assorbite le ulteriori censure contenute nel ricorso.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007