Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
BOLLO DI 26-10-72 POSTA EL IM D 642 NA R. REPUBBLICA ITALIANA E B.P ESEN R N NOME DEL POPOLO ITAL ANO LA COR ES PREM ASSAZ Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 21633/99 PANEBIANCO Rel. Consigliere 3033 Dott. Ugo Riccardo Cron. Rep. 363 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. NC Maria FIORETTI Consigliere Ud. 16/10/01 SPIRITO - ConsigliereDott. Angelo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. S EN TENZA per diritti 11.55 sul ricorso proposto da:
1.3.0 GEN 2002-- IL CANCELLIERE COMUNE DI VICCHIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato FABIO LORENZONI, rappresentato e €1,55 L.3000 difeso dagli avvocati LANDO LANDOLFI, giusta delega in CANCELLERIA calce al ricorso;
- ricorrente DG724580
contro
DA UI, DA AN, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso GREZ, rappresentati e difesi l'avvocato GIAN MARCO PAOLO dagli avvocati ALDO PECCHIOLI e DONATELLA DE DONNO 2001 PECCHIOLI, giusta procura a margine del controricorso;
2117 -1
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 247/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 15/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Loria, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, rigetto del primo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con allo di citazione notificato in data EL DR conveniva in giudizio 17.9.1992 avanti alla Corte d'Appello di Firenze il Comune di Vicchio per la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa al terreno di sua proprietà di oltre due ettari, sito in località Il Piano ed inserito nel PIP il 20.4.1988, ritenendo incongrua la determinazione operata dall'apposita Commissione Provinciale, specie in considerazione della vocazione edificatoria del terreno medesimo. Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda. Espletata consulenza tecnica d'ufficio costituitisi in giudizio GI AL e NC AL, quali eredi della DR nel frattempo defunta, la Corte d'Appello con sentenza del 29.1- 15.2.1999 determinave le indennità di espropriazione e di occupazione rispettivamente in £ 521.168.385 ed in £ 122.474.000, oltre agli interessi legali decorrenti, per 1'indennità di espropriazione, dalla data del relativo decreto (23.11.1992) e, per l'indennità di occupazione, dalle rispettive scadenze annuali. Accertata la natura edidicatoria del terreno 3 sia perché già inserito in un'ampia zona destinata ad insediamenti industriali "DA" con indice di fabbricabilità pari а 2,5 mc/mq e sia perché compreso nel PIP, rilevava la Corte d'Appello che correttamente il C.T.U. aveva provveduto alla sua proceduto, con risultativalutazione, avendo equivalenti, sia con il metodo sintetico- comparativo e sia con quello analitico, mediati fra loro, ed avendo detratto la quota da destinare ad attrezzature pubbliche nonché quella (20%) da ५ destinare ad opere di urbanizzazione primaria, senza considerare la detrazione del 40% in mancanza di una valida ed idonea offerta da parte del Comune. Determinava infine l'indennità di occupazione riferimento alla misura degli interessi legali con vigenti nel periodo 30.3.1990 (data di redazione del verbale di occupazione) 23.11.1992 (data di emissione del decreto di espropriazione). Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Vicchio, deducendo due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Resistono con controricorso GI AL е NC AL. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con il primo motivo di ricorso Comune Vicchio denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corto d'Appello, recependo supinamente le conclusioni del C.T.U., abbia attribuito apoditticamente al terreno un valore di mercato di £ 70.000 al mq., senza tener conto della documentazione prodotta, costituita da una nota di un'agenzia immobiliare in cui si dichiarava che in una zona adiacente al PIP e già urbanizzata i lotti artigianali ed h industriali erano stati venduti a prezzi oscillanti fra £ 40.000 e £ 50.000 al mq. nonché da due rogiti notarili del 1991 e del 1990 in cui i prezzi di vendita erano stati rispettivamente di £ 43.000 e di £ 15.000 al mq. (in quest'ultimo caso elevato dall'Ufficio del Registro in £ 40.000 al mq.). Sostiene inoltre che la Corte di merito ha implicitamente recepito, senza peraltro darne atto nella sua motivazione, l'assunto del C.T.U. che contraddittoriamente, pur consapevole della notevole diminuzione nel 1992 delle richiesta dei terreni edificabili, aveva determinato nella percentuale del 22,50% l'incidenza del valore del terreno rispetto al valore degli edifici, nonostante tale incidenza fosse stata ritenuta 5 oscillante fra il 20% ed il 25%. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, facendo acriticamente propria la consulenza tecnica d'ufficio, non ne abbia rilevato gli evidenti errori in essa contenuti in quanto non ha tenuto conto, nel detrarre dalla complessiva area di mq. 20948 una superficie di mq. 5740 per attrezzature pubbliche e viabilità, le aree da destinare ad altre opere di urbanizzazione primaria elencate nel primo comma dell'art. 4 della Legge 847/64 ed a secondaria di cui al quelle di urbanizzazione entrambe necessarie ai fini secondo comma, dell'approvazione del piano di lottizzazione, né soprattutto ha considerato gli ingenti costi a carico del lottizzante per l'esecuzione di dette opere di lottizzazione, con inevitabile conseguenza sulla determinazione del valore del terreno espropriato. Il ricorso va accolto per quanto di ragione ed in particolare nella parte relativa alla mancata considerazione, nella determinazione del valore dell'area espropriata, degli oneri а carico del proprietario previsti per la realizzazione delle 6 une quota di opero di urbanizzazione primaria o di quelle di urbanizzazione secondaria dall'art. 28 comma 4 n.2 della Legge 1150 del 1942 e successive modificazioni ai fini della utilizzazione edilizia dell'area medesima nell'ambito della disposta lottizzazione. Al riguardo nulla la Corte d'Appello ha rilevato nonostante la valutazione di tali oneri, sia pure in via presuntiva, fosse stata richiesta al C.T.U. nominato nel corso del giudizio per la determinazione della natura dell'area e del suo valore. Un tale accertamento, essendo destinato a riflettersi sul prezzo dell'area da rideterminarsi anche sulla base di tali costi, comporta l'assorbimento del primo motivo con cui, sia pure sotto un diverso profilo, viene lamentato un esame non sufficientemente completo degli elementi posti а disposizione della Corte di merito per un'esauriente valutazione. Nell'ambito del riesame che dovrà operare, il giudice di rinvio infatti considererà, oltre ai costi derivanti da detti oneri, ogni altro elemento eutile per una corretta determinazione del prezzo conseguentemente delle indennità di espropriazione 7 e di occupazione. Non merita invece accoglimento per la sua genericità la prima parte del secondo motivo con l'insufficiente considerazionecui viene dedotta delle aree da destinare alle opere di urbanizzazione primaria ed a quelle di urbanizzazione secondaria. La Corte d'Appello, richiamando la C.T.U., ha tenuto conto e detratto, nelle misure del 10% e del 20%, delle quote di terreno da destinare rispettivamente ad attrezzature pubbliche ed alle し opere di urbanizzazione primaria per le quali l'obbligo а carico dei privati di sussiste in sede di lottizzazione alla loro provvedere cessione gratuita. Sul punto però i ricorrenti non precisano perché la Corte di merito abbia errato nel considerare sufficienti le percentuali considerate e nel non aver ritenuto necessaria una loro integrazione. In un tale contesto non v'è spazio quindi per un sindacato da parte di questa Corte, cui non è consentito valutarne in concreto la loro corretta determinazione, ma solo, eventualmente, verificare la legittimità dei criteri adottati in presenza di una specifica censura. 8 L'impugnata sentenza va quindi cassate in relazione alla censura accolta con ogni conseguenza sulla determinazione delle indennità. La causa deve essere quindi rinviata, anche 1027 129.11 per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze in 145ST diversa composizione, che si uniformerà alla TOT. presente decisione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze. Roma, 16.10.2001 Il Consigliere est. Il Presidente fionamuilvoerd Recarol Ралиным Mgo DEPOSITAS ANCELLERIA 12001 ALIT 30 Nuzzo IL CANCELL D/Nuzzo Но дит AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 78 MAG 2002 4 Pegist 21970 [1] CENTOV (euro p. II DA ✓ FLIPFO) (Dott.ssa zo Atti Giudiziari I Responsat 9