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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 18.11.2025, nella causa di cui al n. 218/ 2024 R.G., avanti al giudice del lavoro
PA IL, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. DAMIANI GIORGIO in sostituzione dell'avv. RAGOZINI NC
OL
Per parte resistente: avv. BONETTI OL
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. DAMIANI si richiama agli atti e alla giurisprudenza dimessa e conclude come in ricorso.
L'avv. BONETTI OL si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva;
si richiama a giurisprudenza favorevole quale Tribunale di Cosenza 883 e 884 del 2024, Tribunale di
Lecce 187/2925.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
PA IL REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice PA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 218 /2024
Promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RAGOZINI Parte_1 C.F._1
NC OL e dall'avv. VIVENZIO DAVIDE
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv.BONETTI OL CP_1 P.IVA_1
e dall'avv. IERO LUCA
-resistente-
Avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE: 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla posizione economica orizzontale superiore da C/4 a C/5, a far data dall'01.01.2022, in conformità della graduatoria approvata con determinazione n. 475 del 30.12.2022 e pubblicata in pari data con messaggio Hermes
n. 4685; 2) di conseguenza, condannare l' al pagamento delle differenze retributive in favore CP_1 della stessa, a far data dall'01.01.2022, fino al collocamento a riposo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare l' alla maggiorazione del trattamento di fine servizio e Controparte_2 alla ricostituzione della pensione in godimento in favore della ricorrente, in virtù degli incrementi retributivi;
4) con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dell'avv. Francescopaolo Ragozini antistatario;
5) in via istruttoria, disporsi l'acquisizione della nota prot. n. 583 del 27.10.2014 della
Funzione pubblica
PARTE RESISTENTE
Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Spese rifuse
1 MOTIVAZIONE
1. , dipendente in servizio fino al febbraio 2023, ha partecipato alla Parte_1 CP_1 selezione indetta con bando 1.12.2022 avente ad oggetto “Selezione per il passaggio alle posizioni economiche A2, A3, B2, B3, C2, C3, C4 e C5”
2. E' stata inserita in posizione utile nella graduatoria di cui alla determina n. 475 del 30/12/2022 pubblicata il 30/12/2022, ma poi esclusa in quanto non più in servizio alla data della successiva determina 14/04/2023 che ha valutato le richieste di riesame e rettifiche della graduatoria stessa.
3. Il bando prevedeva che l'attribuzione della nuova posizione fosse subordinata alla permanenza in servizio alla data di approvazione delle graduatorie e la ricorrente contesta, con ricorso all'A.G., che il requisito della permanenza in servizio vada valutato in relazione alla graduatoria quale fissata dopo la fase del riesame e non alla graduatoria 30/12/2022 pubblicata prima della sua quiescenza;
più in radice, contesta anche la legittimità di questo requisito pur previsto in sede di contrattazione collettiva.
4. L' si costituisce ribadendo che la graduatoria definitiva è quella del 14.4.2023 e che CP_1 quindi alla data rilevante la ricorrente, in quiescenza dal 1.3.2023, non era più in servizio.
5. La causa è stata istruita documentale e discussa, dopo la prima udienza 26.11.2024, all'udienza 18.11.2025.
6. La domanda è fondata
Funzione propria del bando è quella di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati (Cass. Sez. L., 03/11/2021, n. 31422, Rv. 662763 - 01).
L'art. 6 del bando in questione (rubricato 'formazione e approvazione delle graduatorie') così stabilisce (enfasi aggiunte): Il Nucleo di valutazione nazionale formerà, per ciascuna posizione economica, le graduatorie di merito provvisorie. (…) Riconosciuta la regolarità del procedimento il
Direttore generale approverà le graduatorie di merito che verranno pubblicate dalla Direzione centrale Risorse umane.
(…) L'attribuzione della nuova posizione economica ai dipendenti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie è subordinata alla permanenza in servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie. Segue con l'art. 7 la disciplina della fase del riesame della graduatoria.
Per quanto riguarda questo bando (la situazione non è del tutto sovrapponibile ad altre procedure di selezione analoghe oggetto di ulteriori filoni di contenzioso da parte dei dipendenti ), appare CP_1 chiaro - e coerente con quanto previsto dall'accordo stralcio 27.10.2022 sia a livello di iter sia a livello di tempistiche (l'accordo, all'art. 2 c.2, prevedeva l'approvazione delle graduatorie entro il
31.12.2022)- che la permanenza in servizio doveva sussistere al momento della prima determina dirigenziale in quanto quella era la “graduatoria approvata”, anche se soggetta a riesame e revisione.
2 La fase del riesame ovviamente diventava rilevante se il candidato, pur inserito nella prima graduatoria in posizione utile, a fronte del riesame non manteneva i requisiti. Ma questo non è il nostro caso.
7. La domanda della ricorrente risulta, quindi, sotto questo primo e assorbente rilievo, fondata.
Alla illegittimità della mancata valorizzazione dell'inserimento in graduatoria consegue il risarcimento del danno per inadempimento di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. nei termini di cui alle conclusioni (Cass. Sez. L., 25/06/2025, n. 17047, Rv. 675590 - 01)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con in dispositivo in relazione al valore della causa, alla natura e complessità delle attività defensionali e secondo i criteri di cui al dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro PA
IL, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto di alla posizione economica orizzontale superiore da Parte_1
C/4 a C/5, a far data dall'01.01.2022, in conformità della graduatoria approvata con determinazione n. 475 del 30.12.2022;
2) di conseguenza, condanna l' al pagamento delle differenze retributive in favore della stessa, CP_1
a far data dall'01.01.2022, fino al collocamento a riposo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna l' alla maggiorazione del trattamento di fine servizio e alla ricostituzione della CP_1 pensione in godimento in favore della ricorrente, in virtù degli incrementi retributivi;
4) condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario delle spese di lite che liquida CP_1 in euro 2000 oltre 15 % spese generali e accessori di legge.
Udine, 18/11/2025
Il Giudice
PA IL
3
All'udienza dd. 18.11.2025, nella causa di cui al n. 218/ 2024 R.G., avanti al giudice del lavoro
PA IL, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. DAMIANI GIORGIO in sostituzione dell'avv. RAGOZINI NC
OL
Per parte resistente: avv. BONETTI OL
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. DAMIANI si richiama agli atti e alla giurisprudenza dimessa e conclude come in ricorso.
L'avv. BONETTI OL si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva;
si richiama a giurisprudenza favorevole quale Tribunale di Cosenza 883 e 884 del 2024, Tribunale di
Lecce 187/2925.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
PA IL REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice PA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 218 /2024
Promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RAGOZINI Parte_1 C.F._1
NC OL e dall'avv. VIVENZIO DAVIDE
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv.BONETTI OL CP_1 P.IVA_1
e dall'avv. IERO LUCA
-resistente-
Avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE: 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla posizione economica orizzontale superiore da C/4 a C/5, a far data dall'01.01.2022, in conformità della graduatoria approvata con determinazione n. 475 del 30.12.2022 e pubblicata in pari data con messaggio Hermes
n. 4685; 2) di conseguenza, condannare l' al pagamento delle differenze retributive in favore CP_1 della stessa, a far data dall'01.01.2022, fino al collocamento a riposo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare l' alla maggiorazione del trattamento di fine servizio e Controparte_2 alla ricostituzione della pensione in godimento in favore della ricorrente, in virtù degli incrementi retributivi;
4) con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dell'avv. Francescopaolo Ragozini antistatario;
5) in via istruttoria, disporsi l'acquisizione della nota prot. n. 583 del 27.10.2014 della
Funzione pubblica
PARTE RESISTENTE
Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Spese rifuse
1 MOTIVAZIONE
1. , dipendente in servizio fino al febbraio 2023, ha partecipato alla Parte_1 CP_1 selezione indetta con bando 1.12.2022 avente ad oggetto “Selezione per il passaggio alle posizioni economiche A2, A3, B2, B3, C2, C3, C4 e C5”
2. E' stata inserita in posizione utile nella graduatoria di cui alla determina n. 475 del 30/12/2022 pubblicata il 30/12/2022, ma poi esclusa in quanto non più in servizio alla data della successiva determina 14/04/2023 che ha valutato le richieste di riesame e rettifiche della graduatoria stessa.
3. Il bando prevedeva che l'attribuzione della nuova posizione fosse subordinata alla permanenza in servizio alla data di approvazione delle graduatorie e la ricorrente contesta, con ricorso all'A.G., che il requisito della permanenza in servizio vada valutato in relazione alla graduatoria quale fissata dopo la fase del riesame e non alla graduatoria 30/12/2022 pubblicata prima della sua quiescenza;
più in radice, contesta anche la legittimità di questo requisito pur previsto in sede di contrattazione collettiva.
4. L' si costituisce ribadendo che la graduatoria definitiva è quella del 14.4.2023 e che CP_1 quindi alla data rilevante la ricorrente, in quiescenza dal 1.3.2023, non era più in servizio.
5. La causa è stata istruita documentale e discussa, dopo la prima udienza 26.11.2024, all'udienza 18.11.2025.
6. La domanda è fondata
Funzione propria del bando è quella di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati (Cass. Sez. L., 03/11/2021, n. 31422, Rv. 662763 - 01).
L'art. 6 del bando in questione (rubricato 'formazione e approvazione delle graduatorie') così stabilisce (enfasi aggiunte): Il Nucleo di valutazione nazionale formerà, per ciascuna posizione economica, le graduatorie di merito provvisorie. (…) Riconosciuta la regolarità del procedimento il
Direttore generale approverà le graduatorie di merito che verranno pubblicate dalla Direzione centrale Risorse umane.
(…) L'attribuzione della nuova posizione economica ai dipendenti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie è subordinata alla permanenza in servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie. Segue con l'art. 7 la disciplina della fase del riesame della graduatoria.
Per quanto riguarda questo bando (la situazione non è del tutto sovrapponibile ad altre procedure di selezione analoghe oggetto di ulteriori filoni di contenzioso da parte dei dipendenti ), appare CP_1 chiaro - e coerente con quanto previsto dall'accordo stralcio 27.10.2022 sia a livello di iter sia a livello di tempistiche (l'accordo, all'art. 2 c.2, prevedeva l'approvazione delle graduatorie entro il
31.12.2022)- che la permanenza in servizio doveva sussistere al momento della prima determina dirigenziale in quanto quella era la “graduatoria approvata”, anche se soggetta a riesame e revisione.
2 La fase del riesame ovviamente diventava rilevante se il candidato, pur inserito nella prima graduatoria in posizione utile, a fronte del riesame non manteneva i requisiti. Ma questo non è il nostro caso.
7. La domanda della ricorrente risulta, quindi, sotto questo primo e assorbente rilievo, fondata.
Alla illegittimità della mancata valorizzazione dell'inserimento in graduatoria consegue il risarcimento del danno per inadempimento di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. nei termini di cui alle conclusioni (Cass. Sez. L., 25/06/2025, n. 17047, Rv. 675590 - 01)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con in dispositivo in relazione al valore della causa, alla natura e complessità delle attività defensionali e secondo i criteri di cui al dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro PA
IL, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto di alla posizione economica orizzontale superiore da Parte_1
C/4 a C/5, a far data dall'01.01.2022, in conformità della graduatoria approvata con determinazione n. 475 del 30.12.2022;
2) di conseguenza, condanna l' al pagamento delle differenze retributive in favore della stessa, CP_1
a far data dall'01.01.2022, fino al collocamento a riposo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna l' alla maggiorazione del trattamento di fine servizio e alla ricostituzione della CP_1 pensione in godimento in favore della ricorrente, in virtù degli incrementi retributivi;
4) condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario delle spese di lite che liquida CP_1 in euro 2000 oltre 15 % spese generali e accessori di legge.
Udine, 18/11/2025
Il Giudice
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