Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA. 0 2 6 5 4026 5 A02 IN NOM CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 15647/99 IANNIRUBERTODott. Giuseppe Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N 15632/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Crom. 6378 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Crep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 12 ha pronunciato la seguente dell'11.2.2001. SENTENZA sul ricorso proposto da ITALIANE s.p.a., già Ente Poste Italiane, in persona del Presidente POSTE Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
4921
contro
OR VI,1) AR AN, NT SS, AR Giuseppe, EG NA, GI SI, GI CO, RS MA, SI Ennio
- intimati -
1 67/99 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 18/99 del 16.4.1999, R.G. n. 18/99 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.12.2001 dal Relatore Cons. dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Gentile per delega dell'avv. Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. AN Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 ottobre 06 novembre 1998 il Pretore di Parma, riuniti i - procedimenti, rigettava le opposizioni proposte dall'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a., (in appresso solo Poste), avverso i decreti ingiuntivi emessi dallo stesso Pretore ad istanza dagli odierni intimati per indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo di intesa del 23 luglio 1993 calcolata dalla data di decorrenza di quest'ultimo al 26 novembre 1994, detratta la somma di lire 160.000 percepita allo stesso titolo come una tantum ai sensi dell'art. 65 del CCNL 26 novembre 1994. Il Tribunale di Parma rigettava l'appello, confermando la sentenza pretorile. Osservava il Tribunale: correttamente il Pretore aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte;
il Protocollo del 1993 intendeva adeguare tutte le retribuzioni, ivi comprese quelle in attesa di perequazione per essere scaduti da tempo i contratti collettivi del settore pubblico, già penalizzati dal blocco per legge (art. 7 1. n. 438/92) e in fase di deindicizzazione;
il dato testuale deponeva per l'applicazione immediata della disciplina del Protocollo, senza il limite dell'applicazione di essa ai contratti in scadenza dopo il luglio 1993, ma per il fatto stesso della scadenza del contratto cui era collegata la vacanza contrattuale;
la ratio del Protocollo era quella di perequare le retribuzioni al mutato costo า della vita nelle more e nella carenza del rinnovo contrattuale in assenza, peraltro, della eliminata scala mobile, e ciò a maggior ragione nelle ipotesi di scadenza contrattuale in epoca antecedente al 1993, che ben dovevano essere conosciute dalle parti stipulanti;
irrilevante era la successione del contratto a venire a quello recepito in apposito d.p.r., atteso che il dato meramente formale non poteva escludere l'applicabilità sostanziale delle disposizioni del Protocollo, dovendosi solo confrontare la situazione di fatto creatasi dopo la scadenza triennale di cui al d.p.r. n. 335 del 1990 in attesa del ccnl del 26 novembre 1994 con quella disciplinata dal Protocollo;
in realtà, tale confronto dava esito positivo ove si fosse rilevato che l'art. 65 del ccnl citato riconosceva per il periodo gennaio/novembre 1994 la medesima somma di cui ai decreti ingiuntivi e quindi prevista dal Protocollo quale "parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale”, il che, peraltro, già presupponeva l'applicabilità del Protocollo al rapporto di lavoro in questione;
lo stesso Ente aveva riconosciuto il danno ai lavoratori per il ritardo nella stipula del contratto collettivo, cui era posto rimedio con la indennità compensativa una tantum del pari importo di quella richiesta in via monitoria, e ad essa analoga dal punto di vista strutturale tanto da apparire come un vero e proprio quid pluris, per il limitato periodo di vacanza azionato in relazione al periodo di vacanza effettiva, peraltro riconosciuta in termini identici a tutti i dipendenti, svincolata cioè da qualsiasi altro parametro. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Poste Italiana s.p.a., già Ente Poste Italiane con quattro motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. Non si sono costituiti gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione dell'artt. 6, comma sesto del d.l. I° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 2 29 gennaio 1994, n. 71, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la disciplina del trapasso dalla gestione autonoma al regime privatistico prevedeva ultrattività dei trattamenti vigenti fino all'intervento del nuovo contratto collettivo;
l'intento del legislatore era quello di far partire qualsiasi modificazione sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle previgenti situazioni giuridiche con la nuova contrattazione collettiva;
il dato legislativo sull'ultrattività dei trattamenti in atto impediva modificazioni che non provenissero dalla futura contrattazione collettiva. Con il secondo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1364 c.c. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la natura contrattuale del Protocollo escludeva la valenza generalizzata delle sue regole ai soggetti non stipulanti;
tanto meno esse potevano applicarsi ai dipendenti dell'Ente Poste, quest'ultimo allora non ancora esistente;
la contraria tesi che estendeva l'efficacia del contratto alle parti non stipulanti violava le regole degli artt. 1372 e 1364 c.c.; la disposizione dell'art. 65 del contratto collettivo non incideva sulla premessa di esso del rispetto dei principi del Protocollo, che invece dimostrava la non applicabilità diretta di quest'ultimo, sia perché la sentenza applicava il Protocollo e non il contratto collettivo e non affermava che quest'ultimo prevaleva sul primo. Con il terzo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione delle norma di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia: il Protocollo costituiva atto di natura programmatica e non dispositiva e di tale natura risentiva anche la previsione sulla indennità di vacanza se doverosamente correlata con la trattazione di tematiche generalissime dell'atto; d'altronde, il Tribunale concedeva la somma ingiunta limitatamente, al periodo azionato, in base alla norma protocollare, e apoditticamente la intitolava a dazione provvisoria dei miglioramenti A contrattuali successivamente previsti, così, peraltro interpretando il parziale recupero della norma contrattuale come provvisoria dazione;
incongruo era il riferimento alla misura uguale per tutti della indennità prevista dalla norma contrattuale, attesa la discrezionalità delle parti contrattuali trattandosi di ipotesi in cui non erano in gioco principi inderogabili;
a tutto concedere, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto comunque escludere ogni riferimento temporale all'anno 1994 tenuto conto che la presentazione della piattaforma contrattuale costituiva momento essenziale per la sussistenza del diritto e lo stesso Protocollo ne differiva la costituzione dal quarto mese dalla scadenza contrattuale;
comunque avrebbe dovuto escludere ogni riferimento temporale al periodo precedente alla trasformazione (I° dicembre 1993) dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico, così limitando l'applicabilità al solo mese di dicembre 1993, anche in considerazione della fruibilità di una indennità di vacanza contrattuale (lire 20.000 mensili) di cui all'art. 7 del d.l. 29 settembre 1992, n. 384. Con il quarto motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione delle regole di interpretazione dei contratti e vizio di motivazione, in relazione, sotto altro profilo, all'applicazione del Protocollo, il tutto ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la indennità di vacanza prevista dal Protocollo del 93 consisteva in un elemento provvisorio della retribuzione parametrato al tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi, la cui influenza sul potere di acquisto dei salari andava definito in sede contrattuale;
quella della contrattazione collettiva, invece, era immediatamente determinata dal tasso di inflazione reale;
così come l'intero Protocollo, anche la indennità in questione era proiettata, quindi, nel futuro, sicché, riguardando la sua normativa l'intero periodo di vacanza contrattuale, doveva tenersi conto anche della disdetta del contratto;
è evidente, pertanto, che lo stesso Protocollo non poteva riguardare disdette operate prima della sua entrata in vigore e prima cioè che le parti si impegnassero alla procedimentalizzazione ivi prevista;
la procedura per la determinazione della indennità consisteva in una fattispecie a formazione progressiva che si completava solo in sede contrattuale;
in precedenza i dipendenti dell'Ente godevano solo della indennità prevista dalla legge n. 438 citata;
il Tribunale si era discostato dalla interpretazione letterale della norma incorrendo nella violazione delle regole ermeneutiche invocate, che privilegiano tale dato come criterio prioritario. Il primo motivo di ricorso è fondato. Deve preliminarmente osservarsi che il Protocollo del 1993,- quale che sia la natura giuridica delle intese triangolari, la prevalente dottrina le esclude dal novero degli atti normativi, assegnando loro piuttosto la natura di atti politici di indirizzo o di programmazione, non può, comunque, giammai ritenersi applicabile, senza un espressa previsione di atto normativo di legislazione primaria, o, se si vuole, anche secondaria, quest'ultima (limitativamente) intesa solo in senso integrativo o chiarificatore della portata di essa, al rapporto di impiego pubblico con l'amministrazione statale. Né, ovviamente, l'intervento, nel citato Protocollo, del governo (o della stessa amministrazione statale), avente piuttosto natura contemporaneamente di interesse e di garanzia, è idoneo a trasformare un confronto a tre fra parti sociali in provvedimento di natura legislativa o in qualche modo ad esso assimilabile. Dunque, almeno fino alla data della trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Ente pubblico economico, avvenuta con decorrenza I° dicembre 1993 per effetto del d.l. n. 487/93, convertito con modificazioni in legge n. 71/93, il Protocollo del 23 luglio 1993 non poteva essere, in linea di principio, applicato ai dipendenti dell'Amministrazione pubblica, ma non lo poteva essere neanche in linea di fatto, atteso che i dipendenti degli enti pubblici economici erano destinatari ex lege - sulla quale il Protocollo, ma la questione non è neanche accennata nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto agire con forza abrogatrice - di specifica indennità di vacanza contrattuale (almeno fino al 1° gennaio 1994, data dalla quale era prevista la decorrenza degli stipulandi nuovi accordi di comparto di cui alla legge 20 marzo 1983, n. 93), determinata, per il 1993, nella misura "forfettaria di lire 20.000 mensili per tredici mensilità” (art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, senza modificazioni sul punto). Gli stessi atti legislativi sopra richiamati (d.l. n. 487/93, convertito con modificazioni in legge n. 71/93), tuttavia, dopo aver provveduto (art. 1) alla trasformazione dell'Amministrazione in questione in Ente pubblico economico, con esplicita scadenza per la futura ulteriore trasformazione - come è poi avvenuto - dell'Ente in società per azioni, prevedono (art. 6, comma sesto) che “ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto". E dunque, “pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (art. 1 D.L. 487/93, conv. in legge 71/94), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 D.L. citato, senza che l'applicazione di tale "(Cass. S.U. normativa possa considerarsi limitata al solo trattamento economico I° aprile 1999, n. 00205, Cass. S.U. 18 febbraio 1998, n. 12699, Cass. S.U. 24 settembre 1997, n. 09381). Gli altri motivi di ricorso, attesa la decisiva circostanza della non riferibilità del Protocollo del 1963 ai dipendenti dell'Ente Poste, la cui applicabilità costituisce il presupposto e momento informatore della sentenza impugnata, debbono ritenersi assorbiti. 7 Il primo motivo di ricorso, pertanto, va accolto, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall'Ente Poste Italiane, revoca i decreti ingiuntivi opposti, e rigetta le domande proposte dagli intimati contro l'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito sulle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall'Ente Poste Italiane, revoca i decreti ingiuntivi opposti, e rigetta le domande proposte da AR AN, NT SS, AR Giuseppe, OR VI, EG NA, GI SI, GI CO, RS MA, SI Ennio contro l'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a., e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma l'11.12.2001 1 Presidente Il Consiglierę est. Feu вне Jell