Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
In tema di tutela delle emissioni nell'atmosfera, l'installazione in un impianto preesistente di apparecchiature che aumentano le emissioni richiede una ulteriore preventiva autorizzazione, atteso che devono essere autorizzate tutte le emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine a causare un inquinamento dell'aria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2005, n. 44258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44258 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 08/11/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1995
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 043296/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AN, nato a [...] il [...], e da TO RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza in data 04/06/2003 con cui sono stati condannati alla pena dell'ammenda per il reato di cui alla L. n. 203 del 1988, art. 15 e 25, comma 6;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 04/06/2003 il Tribunale di Vicenza condannava CE AN e CE RO alla pena dell'ammenda perché, quali legali rappresentanti della Conceria CE s.r.l., ampliavano l'attività con l'installazione di una terza smerigliatrice, di una terza spazzolatrice, di una ravvivatrice con collegamento al camino di tre botti di folonaggio senza previa domanda di autorizzazione all'emissione in atmosfera.
Proponevano appello gli imputati deducendo che:
- nei confronti di tutti i membri del C.d.A. della società (CE LO, presidente, CE AN, CE RO) erano stati emessi 3 decreti penali di condanna;
- per CE LO era stata emessa sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per oblazione;
- essi avevano proposto opposizione al decreto penale;
- per effetto dell'oblazione effettuata dal presidente del C.d.A. il fatto era divenuto penalmente irrilevante per i coimputati;
- non era configurabile il reato contestato perché non era intervenuta modifica sostanziale dell'impianto ne' erano state rilevate emissioni nocive in atmosfera, ciò risultando dal verbale ARPAV 30/09/1999;
- successivamente al fatto per cui è processo era stato autorizzato l'ampliamento dell'impianto;
- tutti i poteri di vigilanza in ordine agli impianti produttivi erano stati delegati al presidente con apposita delibera del C.d.A., sicché doveva essere esclusa la loro responsabilità. Chiedevano di essere assolti.
Con ordinanza 30/10/2003 la Corte di Appello di Venezia trasmetteva gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Il primo motivo non è puntuale.
L'istituto dell'oblazione trova fondamento nell'interesse dello Stato alla sollecita ed economica definizione dei reati di minore importanza ed in quello del contravventore di evitare il procedimento e la condanna.
L'atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale che, una volta perfezionatosi, sfocia in una decisione di proscioglimento dell'imputato il quale, con la sua iniziativa, fa venir meno la necessità di una decisione giurisdizionale sul merito dell'azione penale.
Pertanto, la sentenza con cui si dichiara l'estinzione del reato per oblazione non è una decisione di non luogo a procedere, ma va considerata come sentenza di proscioglimento.
La facoltà di proporre istanza di oblazione può essere esercitata esclusivamente dall'imputato, in quanto si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa in vista dell'estinzione del reato, sicché, quando vi siano più imputati per il medesimo fatto, ciascuno di essi, per conseguire tale effetto, deve proporre istanza di oblazione e versare autonomamente una somma a tale titolo.
Ne consegue che, essendo una causa d'estinzione dei reati di carattere personale, l'oblazione non esplica i suoi effetti nei confronti di soggetti diversi da colui che l'ha eseguita dovendo ogni altro imputato proporre apposita istanza ed eseguire il versamento completo dell'oblazione.
È infondato anche il secondo motivo, secondo cui non è configurabile il reato contestato perché non era intervenuta modifica sostanziale dell'impianto ne' erano state rilevate emissioni nocive in atmosfera, perché devono essere autorizzati tutti gli impianti, anche di modeste dimensioni, che abbiano attitudine concreta a cagionare l'inquinamento dell'atmosfera, sicché l'installazione, in impianti preesistenti, di apparecchiature che aumentino le emissioni in atmosfera richiedono un'ulteriore autorizzazione.
È irrilevante che, successivamente al fatto per cui è processo, sia stato autorizzato l'ampliamento dell'impianto perché l'autorizzazione postuma non può comportare l'estinzione del reato già perfezionatosi.
Diretti ed esclusivi destinatali della normativa sul controllo delle emissioni nell'atmosfera, sono i titolari degli stabilimenti industriali, i quali possono delegare ad altri soggetti tecnicamente preparati i compiti loro, demandati in base ad attribuzioni effettivamente delegate e volontariamente assunte. Se il titolare è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a prevenire e ridurre l'inquinamento è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive. Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e comporta, in difetto di conferimento di valida delega, responsabilità penale perché il legale rappresentante, anche non svolge mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società..
Nel caso in esame, il tribunale ha correttamente ritenuto che il conferimento di delega al presidente per la gestione tecnica degli impianti del C.d.A. in data 3 aprile 1996 riguardava quelli installatati fino a quella data ed è, quindi, inefficace per i nuovi strumenti di produzione che, per essere attivati, necessitavano di ulteriore autorizzazione.
In tema di impianti originanti emissioni nell'atmosfera, la contravvenzione de qua ha natura permanente, e la consumazione si protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non presenta, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte (Cassazione sezione 3^ n. 2004/ 24189; RV 228879). Poiché l'autorizzazione è stata rilasciata il 29 marzo 2000, il termine massimo di prescrizione è maturato, con l'aumento di 16 giorni per un rinvio del procedimento richiesto dalla difesa, il 15 ottobre 2004.
Il reato, pertanto, è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 8 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005.