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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/11/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9589/2022 promossa
DA
, C.F. elettivamente domiciliata in Milano, corso Parte_1 C.F._1
Venezia n. 12 presso lo studio dell'Avv. Franca Vitelli che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1 in Padova, via Milazzo n. 22 presso lo studio dell'Avv. Martina Bruscagnin che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione parziale del contratto d'appalto e risarcimento dei danni subiti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.7.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta e all'esito del parziale adempimento dell'accordo transattivo intercorso tra loro, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER L'ATTRICE
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare il parziale inadempimento della all'accordo intervenuto CP_1 all'udienza del 6 maggio 2024 con cui le parti concordavano che” Spe si impegnava a rimuovere la pompa di calore installata presso l'abitazione dell'attrice, a fornire e ad installare con comprensivo collaudo, nuovo boiler in pompa di calore Trienergia Tri-be nonchè a fornire ed installare n.4 pannelli fotovoltaici con potenza pari a 4,25 watt oltre a concorrere alle spese legali sostenute dall'attrice nella
pagina 1 di 8 misura complessiva di euro 2.000,00 omnia, con pagamento in 10 rate da corrispondersi a far data dal
30.6.2024, in quanto, come riconosciuto anche nell'ultimo atto di controparte del 27 giugno 2025 in cui aderisce alla richiesta di trattazione scritta della prossima udienza del 7 luglio 2025 formulata dalla scrivente difesa in data 24 giugno 2025, la si è limitata solamente a montare i pannelli CP_1 solari senza però attivarli, a consegnare la pompa di calore senza provvedere alla sua installazione e a versare solo 1.000,00 euro di spese legali;
-Condannare conseguentemente la convenuta all'adempimento delle obbligazioni rimaste inadempiute, ovvero all'esecuzione del collaudo e della messa in funzione dell'impianto, costituito dalla pompa di calore e dai 4 pannelli fotovoltaici, e al pagamento integrale dell'importo come concordato a titolo di spese legali, entro un termine perentorio da stabilirsi, con applicazione, ai sensi dell'art. 614-bis
c.p.c., di una somma pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo, decorrente dalla scadenza del termine per l'adempimento sino all'effettivo compimento dello stesso e, in caso di ulteriore inadempimento, condannare la convenuta a tenere indenne parte attrice dei costi che verranno sostenuti per l'esecuzione dell'attività da parte di terzi, oltre al risarcimento degli eventuali danni da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c;
- Accertare e dichiarare che la pompa di calore consegnata in data 18 giugno 2024 e i 4 pannelli fotovoltaici consegnati in data 17 giugno sono da considerarsi di proprietà della Sig.ra Pt_1 quale parziale risarcimento del danno subito;
- Condannare altresì la convenuta alla rimozione della pompa di calore mai funzionante consegnata presso la residenza della parte attrice e non ancora rimossa nel termine da stabilirsi e, in caso di ulteriore inadempimento, condannare la convenuta a tenere indenne parte attrice dei costi che verranno sostenuti per l'esecuzione dell'attività da parte di terzi per la rimozione”.
PER LA CONVENUTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Convenuta, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti e per l'effetto rigettare la domanda proposta dall'Attrice;
In via preliminare di merito:
Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto della Signora per decorso del Pt_1 termine ai sensi del Codice del Consumo ed altresì dell'art. 1668 c.c. richiamato dall'Attrice;
Nel merito:
Rigettare le richieste di parte Attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
pagina 2 di 8 In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse fondata la domanda attorea, ridurre il risarcimento del danno richiesto dall'Attrice, eventualmente anche secondo equità, tenendo conto esclusivamente del danno effettivamente maturato quale conseguenza diretta del comportamento dell'Attrice, anche in considerazione delle somme ricevute dalla stessa in forza degli incentivi fiscali ottenuti grazie all'opera della Convenuta, nonché tenendo conto delle somme e delle prestazioni già ricevute dall'Attrice a seguito dell'accordo giudiziale raggiunto dalle parti in data
06.05.2024, per tutti i motivi esposti in atti;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta anche solo parzialmente la domanda attorea, accertare e dichiarare il concorso colposo dell'Attrice e per l'effetto ridurre proporzionalmente, eventualmente secondo equità, l'entità del risarcimento dovuto, per tutte le ragioni in fatto e diritto sopra descritte;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di vederla condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 commi 1 e 2 c.c., alla CP_1 risoluzione parziale e al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'inadempimento del contratto d'appalto (a dire il vero di prestazione d'opera) stipulato tra le parti in data 14 settembre 2018, il quale prevedeva la fornitura e l'installazione a cura della convenuta di un impianto fotovoltaico e di una pompa di calore presso la propria abitazione.
A fronte della regolare esecuzione di tale prestazione la si era obbligata a corrisponderle la Pt_1 complessiva somma di € 26.900,00, di cui 9.000,00 per l'impianto fotovoltaico e 17.900,00 per la pompa di calore, e, allo scopo di ottemperare al proprio impegno, in data 5 ottobre 2018 aveva richiesto ed ottenuto due distinti finanziamento presso Santander Consumer Bank s.p.a. (banca peraltro indicatale espressamente dalla stessa resistente) la quale, in data 20 marzo 2019, l'aveva notiziata della Cont positiva erogazione degli stessi corrisposto direttamente in favore di .
Terminata l'installazione e messo in funzione l'impianto, il 9 ottobre 2019 aveva riscontrato l'improvvisa inutilizzabilità della pompa di calore e, contestualmente, aveva richiesto l'intervento di un Cont tecnico, inviato sul posto da nella in qualità di subappaltatrice di , al Controparte_2 fine di identificare e risolvere le problematiche rilevate: il rapporto sul malfunzionamento aveva, infatti, accertato la bruciatura dei cavi elettrici del compressore con inevitabile blackout di tutto il pagina 3 di 8 cablaggio e la conseguente necessaria sostituzione del medesimo, degli organi di sicurezza e del compressore. Cont Per tali ragioni aveva tempestivamente sollecitato un intervento riparatorio, senza però ottenere da alcun riscontro, sicché in data 18 luglio 2020 l'aveva diffidata al ripristino della piena funzionalità dell'impianto anche in tal caso senza ottenere alcunché, essendo rimasta del pari inevasa la richiesta di stipulazione di una negoziazione assistita.
Instaurato il presente giudizio, la ha azionato la garanzia per i difetti o i vizi dell'opera ai Pt_1 sensi dell'art. 1668 c.c., richiedendo, come detto, il risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento della controparte previa declaratoria di parziale risoluzione del contratto stipulato, ovverosia limitatamente all'installazione della pompa di calore, oltre al ripristino dello status quo ante
e la conseguente rimozione della pompa non funzionante a spese della convenuta.
Dichiaratane la contumacia all'udienza del 16 marzo 2023, rinviata una prima volta la causa per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo stante il mancato tempestivo deposito della nota di Cont trattazione scritta nel termine assegnato all'attrice, solo in data 23 gennaio 2024 s'è costituita contestando la fondatezza delle domande proposte nei propri confronti ed eccependo che, pur nell'evidenza oggettiva della situazione verificatasi, la non aveva mai prodotto alcun Pt_1 elemento di prova a sostegno del malfunzionamento lamentato, tanto più che per stessa ammissione dell'attrice l'impianto era perfettamente funzionante.
Ha eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'avvenuta prescrizione del diritto azionato per decorso del termine previsto sia dal c.d. codice del Consumo che dell'art. 1668 c.c., chiedendo, in subordine, ridursi il risarcimento dovutole proporzionalmente al concorso colposo della stessa nella causazione del danno subito. Pt_1
Effettuati alcuni rinvii al fine di agevolare una soluzione conciliativa, all'udienza del 7 luglio 2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta e fissata a seguito della mancata integrale esecuzione dell'accordo conciliativo effettivamente concluso in corso di causa, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe ed assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Come si evince da quanto riportato in atto di citazione, oltre che ribadito nel foglio di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2025, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 di si fonda sulla responsabilità per inadempimento di quest'ultima al contratto d'appalto (o, CP_1 per meglio dire, di prestazione d'opera materiale) stipulato tra le parti ai fini dell'installazione di 4
pagina 4 di 8 pannelli fotovoltaici e di una pompa di calore per acqua calda sanitaria presso l'abitazione di proprietà dell'attrice sita in Cinisello Balsamo, via Curiel n. 7.
Nello specifico, quest'ultima aveva richiamato, in un primo momento, le garanzie gravanti sull'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera disciplinata dall'art. 1668, c.1 e c. 2 c.c. e, in seconda battuta, l'accordo transattivo concluso tra le parti in data 6 maggio 2024, ovverosia nel corso di espletamento del presente giudizio, a fronte del quale la società convenuta si era impegnata ad eseguire le seguenti prestazioni: rimozione della pompa di calore installata presso l'abitazione dell'attrice, montaggio di un nuovo boiler modello Trienergia Tri-be e di 4 pannelli fotovoltaici e corresponsione, a titolo di concorso nelle spese di lite sostenute, della complessiva somma di €
2.000,00 suddivisi in 10 rate mensili di pari importo.
Orbene, volendo iniziare l'analisi dalle richieste originariamente avanzate in atto di citazione, emerge Cont documentalmente come in data 9 ottobre 2019 l'impianto installato da presso l'immobile attoreo avesse smesso di funzionare a seguito del mancato funzionamento della pompa di calore, così da rendere necessario l'intervento manutentivo di , pacificamente Controparte_2 subappaltatrice dell'odierna convenuta, la quale, all'esito del sopralluogo, aveva rilevato quanto segue:
“(…) intervento per bollitore termodinamico non funzionante;
riscontrato cavi elettrici del compressore bruciato, causando la bruciatura di tutto il cablaggio. Valutare la sostituzione del compressore + tutto il cablaggio e organi di sicurezza”.
L'intervento di ha accertato la problematica insorta, indiscutibilmente Controparte_2 imputabile all'appaltatrice, senza risolverla in concreto, a nulla essendo valse le ripetute diffide Cont inoltrate a ai fini del ripristino della piena funzionalità dell'impianto installato presso l'abitazione attorea.
L'indifferenza di , peraltro, protratta anche successivamente all'instaurazione del presente CP_3 giudizio ove, essendosi costituita tardivamente ben oltre la prima udienza di trattazione, anzi a ridosso dell'udienza fissata per la decisione della causa, è inevitabilmente decaduta dalla possibilità di eccepire tempestivamente, come pure ha fatto in comparsa, la decadenza e la prescrizione del diritto di credito azionato dalla controparte.
Ciò non di meno e come detto, le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale e stimolate in tal senso anche dal Tribunale, in corso di causa avevano trovato un ragionevole punto d'incontro, concludendo un accordo transattivo certificato a verbale dell'udienza del 6 maggio 2024 sulla scorta del quale la parte convenuta, seppur per mero spirito conciliativo, s'era impegnata alla rimozione della pompa di calore non più funzionante nonché alla contestuale fornitura e all'installazione di una nuova pompa di calore marca “Trienergia Tri-be”, comprensiva del relativo collaudo, e di 4 pannelli pagina 5 di 8 fotovoltaici aventi potenza pari a 4,25w, oltre alla corresponsione di un contributo per le spese legali sostenute da parte attrice pari ad € 2.000,00, da spalmarsi nell'arco di 10 rate mensili di pari importo.
Pur non ammettendo esplicitamente alcuna propria responsabilità, con l'accettazione dell'accordo transattivo/conciliativo la parte convenuta si era impegnata ad effettuare una nuova prestazione che poi, di fatto, non ha integralmente ottemperato, avendo la difesa attorea eccepito la mancata installazione sia della pompa di calore che dei pannelli fotovoltaici di cui sopra s'è fatto cenno., oltreché il mancato integrale versamento delle rate concordate a titolo di concorso nelle spese di lite sostenute.
L'inadempimento è certo, non avendo la controparte, su cui incombeva il relativo onere probatorio, adeguatamente suffragato il proprio integrale adempimento nonostante i plurimi rinvii concessile a tal fine dal Tribunale. Cont Nello specifico, s'è limitata alla produzione della fattura (cfr. in tal senso il documento n. 12) emessa da “M.I.E., Impianti elettrici civili e industriali” di il 10 gennaio 2025 e della Testimone_1 relativa ricevuta di pagamento (cfr. in tal senso il documento n. 13), senza, però, in alcun modo verificare che la prestazione fosse stata effettivamente eseguita, peraltro comunque tardivamente rispetto agli accordi assunti ben 8 mesi prima in quanto certificati all'udienza del 6.5.2024.
Per di più, nonostante l'ulteriore rinvio concesso sino al 7 luglio 2025 per la verifica della completa Cont esecuzione dell'accordo transattivo, , non soltanto non ha provveduto all'installazione come previsto (o, quantomeno, non lo ha documentato il che è sostanzialmente lo stesso), ma ha onorato solo parzialmente, sospendendolo, il pagamento delle rate pattuite a titolo di contributo per le spese legali riconosciute in favore di parte attrice, a maggior ragione suffragando con tale comportamento la propria condotta inadempiente.
E', pertanto, fondata la richiesta attorea volta ad ottenere l'esecuzione integrale dell'accordo conciliativo concluso in sede giudiziale che aveva in qualche modo sostituito la precedente obbligazione, fatta eccezione per la richiesta di condanna alla corresponsione della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tutte le obbligazioni rimaste inadempiute.
E' noto, infatti, come l'art. 614 bis c.p.c. costituisca una forma di sanzione pecuniaria indiretta, mutuata dalle “astreintes” francesi, posta a tutela del creditore di una prestazione di fare, fungibile o infungibile,
o di non fare e, nonostante la sua collocazione sistematica, è pronunciabile sia nel processo di cognizione, ove su richiesta di parte il giudice può fissare la somma dovuta contestualmente al provvedimento di condanna, che in quello esecutivo, qualora non sia stata richiesta in fase cognitiva o se il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna.
La misura coercitiva prevista dall'art. 614 bis c.p.c rappresenta un importante strumento di pressione giuridica grazie alla possibilità, riconosciuta al Tribunale ma solo su richiesta della parte pagina 6 di 8 creditrice, di fissare una somma proporzionata al valore della controversia e al vantaggio dell'inadempiente, così rafforzando la tutela dei diritti del creditore, senza dover attendere l'esecuzione in forma specifica e/o il risarcimento del danno.
Orbene, nel caso di specie è più che opportuno rafforzare la tutela della parte creditrice, limitatasi a richiedere l'esecuzione dell'accordo raggiunto dalle parti in sede giudiziale, soprattutto in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla sua conclusione senza che la convenuta abbia suffragato l'effettiva esecuzione di lavorazioni tutto sommato non particolarmente complesse se si considera che dalla mera lettura della fattura prodotta, sono state ivi economicamente quantificate in complessivi € 900,00 (cfr. in tal senso la il documento n. 12 prodotto dalla convenuta).
Quanto all'importo, stante il valore tutto sommato esiguo di tali lavorazioni, si ritiene equo e più che congruo determinarlo in € 20,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione che verrà assegnato in dispositivo, anch'esso commisurato alla non particolare difficoltà di effettuazione dell'intervento concordato.
Null'altro può essere disposto, tanto meno a titolo di spese legali, avendo parte attrice insistito per l'esecuzione dell'accordo conciliativo che ne aveva già predeterminato la quantificazione in complessivi € 2.000,00.
La residua somma di € 1.000,00 pacificamente non corrisposta deve, però, ritenersi immediatamente esigibile, essendo abbondantemente decorso il termine ivi concordato per il versamento rateale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il parziale inadempimento di all'accordo conciliativo concluso in CP_1 data 6 maggio 2024 stante la mancata installazione, comprensiva di collaudo, di un nuovo boiler
Trienergia Tri-be, di 4 pannelli fotovoltaici presso l'abitazione di proprietà di Parte_1 sita in Cinisello Balsamo, via Curiel n. 7 e la mancata corresponsione in favore di quest'ultima delle rimanenti 5 rate pattuite a titolo di spese legali per un ammontare residuo complessivo pari ad € 1.000,00;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., ad installare e mettere in CP_1 funzione, presso il predetto appartamento, previa dismissione di quanto installato in parziale esecuzione del contratto sottoscritto in data 14.9.2018, l'impianto costituito da una pompa di calore marca “Trienergia Tri-be”, comprensiva del relativo collaudo, e da 4 pannelli fotovoltaici aventi potenza pari a 4,25w, da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente decisione;
pagina 7 di 8 3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di cui al superiore punto;
4. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore dell'attrice, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv.ssa Franca Vitelli, la somma di € 1.000,00, oltre interessi moratori da calcolarsi a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
Così deciso in Monza in data 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9589/2022 promossa
DA
, C.F. elettivamente domiciliata in Milano, corso Parte_1 C.F._1
Venezia n. 12 presso lo studio dell'Avv. Franca Vitelli che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1 in Padova, via Milazzo n. 22 presso lo studio dell'Avv. Martina Bruscagnin che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione parziale del contratto d'appalto e risarcimento dei danni subiti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.7.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta e all'esito del parziale adempimento dell'accordo transattivo intercorso tra loro, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER L'ATTRICE
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare il parziale inadempimento della all'accordo intervenuto CP_1 all'udienza del 6 maggio 2024 con cui le parti concordavano che” Spe si impegnava a rimuovere la pompa di calore installata presso l'abitazione dell'attrice, a fornire e ad installare con comprensivo collaudo, nuovo boiler in pompa di calore Trienergia Tri-be nonchè a fornire ed installare n.4 pannelli fotovoltaici con potenza pari a 4,25 watt oltre a concorrere alle spese legali sostenute dall'attrice nella
pagina 1 di 8 misura complessiva di euro 2.000,00 omnia, con pagamento in 10 rate da corrispondersi a far data dal
30.6.2024, in quanto, come riconosciuto anche nell'ultimo atto di controparte del 27 giugno 2025 in cui aderisce alla richiesta di trattazione scritta della prossima udienza del 7 luglio 2025 formulata dalla scrivente difesa in data 24 giugno 2025, la si è limitata solamente a montare i pannelli CP_1 solari senza però attivarli, a consegnare la pompa di calore senza provvedere alla sua installazione e a versare solo 1.000,00 euro di spese legali;
-Condannare conseguentemente la convenuta all'adempimento delle obbligazioni rimaste inadempiute, ovvero all'esecuzione del collaudo e della messa in funzione dell'impianto, costituito dalla pompa di calore e dai 4 pannelli fotovoltaici, e al pagamento integrale dell'importo come concordato a titolo di spese legali, entro un termine perentorio da stabilirsi, con applicazione, ai sensi dell'art. 614-bis
c.p.c., di una somma pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo, decorrente dalla scadenza del termine per l'adempimento sino all'effettivo compimento dello stesso e, in caso di ulteriore inadempimento, condannare la convenuta a tenere indenne parte attrice dei costi che verranno sostenuti per l'esecuzione dell'attività da parte di terzi, oltre al risarcimento degli eventuali danni da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c;
- Accertare e dichiarare che la pompa di calore consegnata in data 18 giugno 2024 e i 4 pannelli fotovoltaici consegnati in data 17 giugno sono da considerarsi di proprietà della Sig.ra Pt_1 quale parziale risarcimento del danno subito;
- Condannare altresì la convenuta alla rimozione della pompa di calore mai funzionante consegnata presso la residenza della parte attrice e non ancora rimossa nel termine da stabilirsi e, in caso di ulteriore inadempimento, condannare la convenuta a tenere indenne parte attrice dei costi che verranno sostenuti per l'esecuzione dell'attività da parte di terzi per la rimozione”.
PER LA CONVENUTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Convenuta, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti e per l'effetto rigettare la domanda proposta dall'Attrice;
In via preliminare di merito:
Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto della Signora per decorso del Pt_1 termine ai sensi del Codice del Consumo ed altresì dell'art. 1668 c.c. richiamato dall'Attrice;
Nel merito:
Rigettare le richieste di parte Attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
pagina 2 di 8 In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse fondata la domanda attorea, ridurre il risarcimento del danno richiesto dall'Attrice, eventualmente anche secondo equità, tenendo conto esclusivamente del danno effettivamente maturato quale conseguenza diretta del comportamento dell'Attrice, anche in considerazione delle somme ricevute dalla stessa in forza degli incentivi fiscali ottenuti grazie all'opera della Convenuta, nonché tenendo conto delle somme e delle prestazioni già ricevute dall'Attrice a seguito dell'accordo giudiziale raggiunto dalle parti in data
06.05.2024, per tutti i motivi esposti in atti;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta anche solo parzialmente la domanda attorea, accertare e dichiarare il concorso colposo dell'Attrice e per l'effetto ridurre proporzionalmente, eventualmente secondo equità, l'entità del risarcimento dovuto, per tutte le ragioni in fatto e diritto sopra descritte;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di vederla condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 commi 1 e 2 c.c., alla CP_1 risoluzione parziale e al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'inadempimento del contratto d'appalto (a dire il vero di prestazione d'opera) stipulato tra le parti in data 14 settembre 2018, il quale prevedeva la fornitura e l'installazione a cura della convenuta di un impianto fotovoltaico e di una pompa di calore presso la propria abitazione.
A fronte della regolare esecuzione di tale prestazione la si era obbligata a corrisponderle la Pt_1 complessiva somma di € 26.900,00, di cui 9.000,00 per l'impianto fotovoltaico e 17.900,00 per la pompa di calore, e, allo scopo di ottemperare al proprio impegno, in data 5 ottobre 2018 aveva richiesto ed ottenuto due distinti finanziamento presso Santander Consumer Bank s.p.a. (banca peraltro indicatale espressamente dalla stessa resistente) la quale, in data 20 marzo 2019, l'aveva notiziata della Cont positiva erogazione degli stessi corrisposto direttamente in favore di .
Terminata l'installazione e messo in funzione l'impianto, il 9 ottobre 2019 aveva riscontrato l'improvvisa inutilizzabilità della pompa di calore e, contestualmente, aveva richiesto l'intervento di un Cont tecnico, inviato sul posto da nella in qualità di subappaltatrice di , al Controparte_2 fine di identificare e risolvere le problematiche rilevate: il rapporto sul malfunzionamento aveva, infatti, accertato la bruciatura dei cavi elettrici del compressore con inevitabile blackout di tutto il pagina 3 di 8 cablaggio e la conseguente necessaria sostituzione del medesimo, degli organi di sicurezza e del compressore. Cont Per tali ragioni aveva tempestivamente sollecitato un intervento riparatorio, senza però ottenere da alcun riscontro, sicché in data 18 luglio 2020 l'aveva diffidata al ripristino della piena funzionalità dell'impianto anche in tal caso senza ottenere alcunché, essendo rimasta del pari inevasa la richiesta di stipulazione di una negoziazione assistita.
Instaurato il presente giudizio, la ha azionato la garanzia per i difetti o i vizi dell'opera ai Pt_1 sensi dell'art. 1668 c.c., richiedendo, come detto, il risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento della controparte previa declaratoria di parziale risoluzione del contratto stipulato, ovverosia limitatamente all'installazione della pompa di calore, oltre al ripristino dello status quo ante
e la conseguente rimozione della pompa non funzionante a spese della convenuta.
Dichiaratane la contumacia all'udienza del 16 marzo 2023, rinviata una prima volta la causa per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo stante il mancato tempestivo deposito della nota di Cont trattazione scritta nel termine assegnato all'attrice, solo in data 23 gennaio 2024 s'è costituita contestando la fondatezza delle domande proposte nei propri confronti ed eccependo che, pur nell'evidenza oggettiva della situazione verificatasi, la non aveva mai prodotto alcun Pt_1 elemento di prova a sostegno del malfunzionamento lamentato, tanto più che per stessa ammissione dell'attrice l'impianto era perfettamente funzionante.
Ha eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'avvenuta prescrizione del diritto azionato per decorso del termine previsto sia dal c.d. codice del Consumo che dell'art. 1668 c.c., chiedendo, in subordine, ridursi il risarcimento dovutole proporzionalmente al concorso colposo della stessa nella causazione del danno subito. Pt_1
Effettuati alcuni rinvii al fine di agevolare una soluzione conciliativa, all'udienza del 7 luglio 2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta e fissata a seguito della mancata integrale esecuzione dell'accordo conciliativo effettivamente concluso in corso di causa, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe ed assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Come si evince da quanto riportato in atto di citazione, oltre che ribadito nel foglio di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2025, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 di si fonda sulla responsabilità per inadempimento di quest'ultima al contratto d'appalto (o, CP_1 per meglio dire, di prestazione d'opera materiale) stipulato tra le parti ai fini dell'installazione di 4
pagina 4 di 8 pannelli fotovoltaici e di una pompa di calore per acqua calda sanitaria presso l'abitazione di proprietà dell'attrice sita in Cinisello Balsamo, via Curiel n. 7.
Nello specifico, quest'ultima aveva richiamato, in un primo momento, le garanzie gravanti sull'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera disciplinata dall'art. 1668, c.1 e c. 2 c.c. e, in seconda battuta, l'accordo transattivo concluso tra le parti in data 6 maggio 2024, ovverosia nel corso di espletamento del presente giudizio, a fronte del quale la società convenuta si era impegnata ad eseguire le seguenti prestazioni: rimozione della pompa di calore installata presso l'abitazione dell'attrice, montaggio di un nuovo boiler modello Trienergia Tri-be e di 4 pannelli fotovoltaici e corresponsione, a titolo di concorso nelle spese di lite sostenute, della complessiva somma di €
2.000,00 suddivisi in 10 rate mensili di pari importo.
Orbene, volendo iniziare l'analisi dalle richieste originariamente avanzate in atto di citazione, emerge Cont documentalmente come in data 9 ottobre 2019 l'impianto installato da presso l'immobile attoreo avesse smesso di funzionare a seguito del mancato funzionamento della pompa di calore, così da rendere necessario l'intervento manutentivo di , pacificamente Controparte_2 subappaltatrice dell'odierna convenuta, la quale, all'esito del sopralluogo, aveva rilevato quanto segue:
“(…) intervento per bollitore termodinamico non funzionante;
riscontrato cavi elettrici del compressore bruciato, causando la bruciatura di tutto il cablaggio. Valutare la sostituzione del compressore + tutto il cablaggio e organi di sicurezza”.
L'intervento di ha accertato la problematica insorta, indiscutibilmente Controparte_2 imputabile all'appaltatrice, senza risolverla in concreto, a nulla essendo valse le ripetute diffide Cont inoltrate a ai fini del ripristino della piena funzionalità dell'impianto installato presso l'abitazione attorea.
L'indifferenza di , peraltro, protratta anche successivamente all'instaurazione del presente CP_3 giudizio ove, essendosi costituita tardivamente ben oltre la prima udienza di trattazione, anzi a ridosso dell'udienza fissata per la decisione della causa, è inevitabilmente decaduta dalla possibilità di eccepire tempestivamente, come pure ha fatto in comparsa, la decadenza e la prescrizione del diritto di credito azionato dalla controparte.
Ciò non di meno e come detto, le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale e stimolate in tal senso anche dal Tribunale, in corso di causa avevano trovato un ragionevole punto d'incontro, concludendo un accordo transattivo certificato a verbale dell'udienza del 6 maggio 2024 sulla scorta del quale la parte convenuta, seppur per mero spirito conciliativo, s'era impegnata alla rimozione della pompa di calore non più funzionante nonché alla contestuale fornitura e all'installazione di una nuova pompa di calore marca “Trienergia Tri-be”, comprensiva del relativo collaudo, e di 4 pannelli pagina 5 di 8 fotovoltaici aventi potenza pari a 4,25w, oltre alla corresponsione di un contributo per le spese legali sostenute da parte attrice pari ad € 2.000,00, da spalmarsi nell'arco di 10 rate mensili di pari importo.
Pur non ammettendo esplicitamente alcuna propria responsabilità, con l'accettazione dell'accordo transattivo/conciliativo la parte convenuta si era impegnata ad effettuare una nuova prestazione che poi, di fatto, non ha integralmente ottemperato, avendo la difesa attorea eccepito la mancata installazione sia della pompa di calore che dei pannelli fotovoltaici di cui sopra s'è fatto cenno., oltreché il mancato integrale versamento delle rate concordate a titolo di concorso nelle spese di lite sostenute.
L'inadempimento è certo, non avendo la controparte, su cui incombeva il relativo onere probatorio, adeguatamente suffragato il proprio integrale adempimento nonostante i plurimi rinvii concessile a tal fine dal Tribunale. Cont Nello specifico, s'è limitata alla produzione della fattura (cfr. in tal senso il documento n. 12) emessa da “M.I.E., Impianti elettrici civili e industriali” di il 10 gennaio 2025 e della Testimone_1 relativa ricevuta di pagamento (cfr. in tal senso il documento n. 13), senza, però, in alcun modo verificare che la prestazione fosse stata effettivamente eseguita, peraltro comunque tardivamente rispetto agli accordi assunti ben 8 mesi prima in quanto certificati all'udienza del 6.5.2024.
Per di più, nonostante l'ulteriore rinvio concesso sino al 7 luglio 2025 per la verifica della completa Cont esecuzione dell'accordo transattivo, , non soltanto non ha provveduto all'installazione come previsto (o, quantomeno, non lo ha documentato il che è sostanzialmente lo stesso), ma ha onorato solo parzialmente, sospendendolo, il pagamento delle rate pattuite a titolo di contributo per le spese legali riconosciute in favore di parte attrice, a maggior ragione suffragando con tale comportamento la propria condotta inadempiente.
E', pertanto, fondata la richiesta attorea volta ad ottenere l'esecuzione integrale dell'accordo conciliativo concluso in sede giudiziale che aveva in qualche modo sostituito la precedente obbligazione, fatta eccezione per la richiesta di condanna alla corresponsione della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tutte le obbligazioni rimaste inadempiute.
E' noto, infatti, come l'art. 614 bis c.p.c. costituisca una forma di sanzione pecuniaria indiretta, mutuata dalle “astreintes” francesi, posta a tutela del creditore di una prestazione di fare, fungibile o infungibile,
o di non fare e, nonostante la sua collocazione sistematica, è pronunciabile sia nel processo di cognizione, ove su richiesta di parte il giudice può fissare la somma dovuta contestualmente al provvedimento di condanna, che in quello esecutivo, qualora non sia stata richiesta in fase cognitiva o se il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna.
La misura coercitiva prevista dall'art. 614 bis c.p.c rappresenta un importante strumento di pressione giuridica grazie alla possibilità, riconosciuta al Tribunale ma solo su richiesta della parte pagina 6 di 8 creditrice, di fissare una somma proporzionata al valore della controversia e al vantaggio dell'inadempiente, così rafforzando la tutela dei diritti del creditore, senza dover attendere l'esecuzione in forma specifica e/o il risarcimento del danno.
Orbene, nel caso di specie è più che opportuno rafforzare la tutela della parte creditrice, limitatasi a richiedere l'esecuzione dell'accordo raggiunto dalle parti in sede giudiziale, soprattutto in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla sua conclusione senza che la convenuta abbia suffragato l'effettiva esecuzione di lavorazioni tutto sommato non particolarmente complesse se si considera che dalla mera lettura della fattura prodotta, sono state ivi economicamente quantificate in complessivi € 900,00 (cfr. in tal senso la il documento n. 12 prodotto dalla convenuta).
Quanto all'importo, stante il valore tutto sommato esiguo di tali lavorazioni, si ritiene equo e più che congruo determinarlo in € 20,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione che verrà assegnato in dispositivo, anch'esso commisurato alla non particolare difficoltà di effettuazione dell'intervento concordato.
Null'altro può essere disposto, tanto meno a titolo di spese legali, avendo parte attrice insistito per l'esecuzione dell'accordo conciliativo che ne aveva già predeterminato la quantificazione in complessivi € 2.000,00.
La residua somma di € 1.000,00 pacificamente non corrisposta deve, però, ritenersi immediatamente esigibile, essendo abbondantemente decorso il termine ivi concordato per il versamento rateale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il parziale inadempimento di all'accordo conciliativo concluso in CP_1 data 6 maggio 2024 stante la mancata installazione, comprensiva di collaudo, di un nuovo boiler
Trienergia Tri-be, di 4 pannelli fotovoltaici presso l'abitazione di proprietà di Parte_1 sita in Cinisello Balsamo, via Curiel n. 7 e la mancata corresponsione in favore di quest'ultima delle rimanenti 5 rate pattuite a titolo di spese legali per un ammontare residuo complessivo pari ad € 1.000,00;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., ad installare e mettere in CP_1 funzione, presso il predetto appartamento, previa dismissione di quanto installato in parziale esecuzione del contratto sottoscritto in data 14.9.2018, l'impianto costituito da una pompa di calore marca “Trienergia Tri-be”, comprensiva del relativo collaudo, e da 4 pannelli fotovoltaici aventi potenza pari a 4,25w, da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente decisione;
pagina 7 di 8 3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di cui al superiore punto;
4. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore dell'attrice, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv.ssa Franca Vitelli, la somma di € 1.000,00, oltre interessi moratori da calcolarsi a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
Così deciso in Monza in data 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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