Sentenza 19 maggio 2005
Massime • 1
In tema di rapporto di causalità, una volta che sia stata accertata una condotta colposa inseritasi nel processo determinativo dell'evento va in particolare verificato che proprio quella violazione della regola cautelare abbia cagionato (o abbia contribuito a cagionare) l'evento medesimo, non essendo sufficiente l'accertamento della causalità materiale e neppure che la condotta abbia in parte o in tutto prodotto il fatto delittuoso, ma occorrendo estendere l'indagine al nesso di causalità giuridica. (Ha specificato la Corte che tale verifica - che deve risultare dalla motivazione della sentenza - è tanto più necessaria laddove, come nella fattispecie relativa a colpa medica, l'evento della morte del paziente si verifichi a oltre un anno e mezzo di tempo dalle condotte dei sanitari, e per di più per una causa di natura diversa, la quale pertanto va dal giudice di merito ricollegata con particolare precisione al trattamento medico ritenuto inadeguato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2005, n. 28564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28564 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 19/05/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 791
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 007310/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET RL N. IL 26/06/1950;
avverso SENTENZA del 01/12/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IANNELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore Avv. ROSSOMANDO Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Torino, con sentenza 20 novembre 2000, ha condannato ET RL per il delitto di omicidio colposo in danno di HI RI e questa decisione è stata confermata, quanto all'affermazione di responsabilità, dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 1 dicembre 2003 che ha peraltro riconosciuto all'imputato - dopo aver respinto l'appello del pubblico ministero sul punto concernente la concessione, da parte del primo giudice, delle attenuanti generiche - l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. con conseguente riduzione della pena.
I giudici di merito hanno accertato in fatto che il dott. ET, medico in servizio presso la divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale Mauriziano di Torino, aveva seguito l'evolversi della patologia che presentava il paziente che era stato ricoverato presso la divisione indicata;
hanno ritenuto che il sanitario, nella cura della patologia da cui era affetto il paziente, si fosse reso responsabile di condotte terapeutiche ritenute in contrasto con le regole dell'arte medica che avevano innescato un processo patologico che aveva provocato la morte del paziente.
2) La sentenza impugnata e quella di primo grado descrivono analiticamente le patologie che si sono via via sviluppate sulla persona del paziente, le terapie e gli interventi adottati e l'evolversi della situazione clinica.
In particolare ed in estrema sintesi risulta dalle sentenze di merito:
- che il 10 febbraio 1996 GI RI era stato ricoverato presso la struttura sanitaria indicata con diagnosi di "ischemia acuta all'arto inferiore sinistro nell'ambito di un quadro patologico generale caratterizzato da malattia polianeurismatica e da diabete mellito".
- che in data 16 febbraio 1996 era stato inserito un catetere nell'arteria femorale destra del paziente per effettuare una terapia di trombolisi;
- che il catetere era stato rimosso il 20 febbraio 1996 e che, nei quattro giorni in cui era rimasto posizionato, si erano verificati due sanguinamenti;
- che nella sede di introduzione del catetere si era sviluppato un significativo processo settico - in un primo tempo contenuto, anche con un intervento chirurgico nel corso del quale veniva posizionato un by pass aorto bifemorale - e successivamente sviluppatosi nuovamente;
- che non essendo stato possibile contenere il processo infettivo il 28 marzo 1996 il paziente veniva trasferito presso l'ospedale San Raffaele di Milano;
- che presso questa struttura sanitaria GI veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico nel corso del quale veniva sostituita la protesi artificiale (il by pass aorto bifemorale) con una protesi da cadavere;
gli veniva somministrata una più massiccia terapia antibiotica che riusciva ad eliminare il processo infettivo;
- che il paziente veniva dimesso dall'ospedale San Raffaele il 15 aprile 1996;
- che il medesimo veniva successivamente ricoverato presso un diverso reparto dell'ospedale Mauriziano (divisione di pneumologia) dal 23 al 25 settembre 1996 per un episodio di emoftoe;
che il 18 dicembre 1997 GI veniva ricoverato d'urgenza presso la divisione di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Mauriziano a seguito di un improvviso episodio di rettorragia, con diagnosi di "fistola aorto duodenale", e sottoposto a due successivi interventi chirurgici da parte del dott. ET;
- che, alle ore 21,45 del 19 dicembre 1997, il paziente, colpito da emorragia addominale con ipotensione grave ed ematemesi, decedeva per arresto cardiocircolatorio irreversibile.
Va evidenziato che lo stesso HI, in data 21 aprile 1997, aveva presentato una querela nei confronti dei sanitari dell'ospedale Mauriziano che avevano trattato il suo caso. A seguito di questa querela il pubblico ministero disponeva una consulenza tecnica mentre, dopo il decesso della persona offesa avvenuto dopo pochi mesi, venivano chiesti e disposti due incidenti probatori. 3) Dal testo della sentenza impugnata emerge che l'elemento di colpa a carico dell'imputato, che ebbe in cura il paziente (salvo il periodo di ricovero presso l'ospedale Mauriziano di Milano) fin dal primo ricovero, è stato ravvisato nell'aver provocato, con l'inserimento del catetere, una lesione all'arteria e che questa lesione era stata provocata dalla "prolungata e ingiustificata permanenza del catetere".
Secondo la Corte di merito gli accertamenti peritali svolti nel processo avrebbero confermato che il catetere non deve essere lasciato nell'arteria per oltre 72 ore e che questo posizionamento può essere prolungato "purché non vi siano indicazioni contrarie";
indicazioni contrarie nella specie esistenti perché costituite dai due sanguinamenti verificatisi che dovevano far sospettare una lesione dell'arteria anche in considerazione del fatto che la situazione patologica del paziente (diabetico e con malattia polianeurismatica) provocava una particolare fragilità dei vasi arteriosi con conseguente maggior effetto su di essi dell'azione compressiva del corpo estraneo.
Per quanto riguarda le altre condotte colpose addebitate all'imputato già il primo giudice aveva affermato che "non hanno di per sè sole determinato l'evento-morte della p.o." per cui la sentenza impugnata non ha esaminato i motivi di appello sul punto.
Quanto all'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento morte (verificatasi un anno e otto mesi dopo la dimissione dal San Raffaele) la Corte torinese ne ha affermato l'esistenza richiamando le osservazioni contenute nella sentenza di primo grado e le conclusioni dei periti.
4) Contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino ha proposto ricorso il difensore dell'imputato il quale, con l'articolato ricorso da lui proposto, ha riassunto analiticamente i fatti oggetto del presente processo, la motivazione di entrambe le sentenze di merito, le dichiarazioni rese dall'imputato, dai testimoni, da periti e consulenti nel corso del dibattimento di primo grado e nei due incidenti probatori riportando ampi stralci di queste dichiarazioni. All'esito di questa amplissima ricostruzione il ricorrente contesta le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito e sottolinea come "l'attenta e approfondita analisi di tutto il materiale probatorio concernente la questione de qua consente di reputare pienamente provate le seguenti due circostanze di fatto:
1^) non vi è stata alcuna 'lesione iatrogena' nell'arteria femorale del Sig. HI;
2^) nel corso dell'intervento del 20/2/1996, oggetto di sutura era stata la 'cute' inguinale, e non l'arteria femorale, del sig. HI."
Illogica e contraddittoria sarebbe, secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata che avrebbe tratto la conclusione che fosse stata suturata l'arteria, e non la cute, in base alle dichiarazioni, frutto di una svista, del consulente di parte della difesa.
Conseguirebbe a questa ricostruzione, secondo il ricorrente, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e del codice di rito per violazione dell'art. 589 cod. pen. nonché per carenza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della valutazione della prova in merito alle circostanze indicate.
Peraltro, secondo il ricorrente, la scelta di mantenere il catetere in situ per quattro giorni era una scelta dettata dalla scienza medica e dalle caratteristiche del caso che vengono specificamente elencate e comunque non vi sarebbe alcuna prova che il mantenimento del catetere nell'arteria possa essere considerato causa della lesione iatrogena.
Parimenti la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge e vizio della motivazione sull'esistenza del rapporto di causalità tra la lesione iatrogena (erroneamente) addebitata al dott. ET e il decesso del paziente fondata su un apodittico parere dei periti nominati in dibattimento e senza tener conto dei diversi pareri dei periti nominati nell'incidente probatorio e dei consulenti di parte. La sentenza impugnata avrebbe seguito criteri contrastanti con quelli seguiti dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza NZ.
5) I motivi di ricorso che si riferiscono alla ricostruzione dei fatti e all'esistenza di una condotta colposa del ricorrente nel trattamento terapeutico del paziente GI RI sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
Quanto alla ricostruzione dei fatti si osserva che il ricorrente ne propone una diversa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito ma questa ricostruzione non può essere presa in considerazione dal giudice di legittimità in mancanza di manifeste illogicità da cui possa essere ritenuta affetta la sentenza impugnata;
illogicità peraltro neppure ipotizzate nel ricorso che, per questa parte, tende soltanto a proporre una diversa lettura dei fatti di causa per avvalorarne una interpretazione difforme da quella ritenuta dai giudici di merito.
Va premesso che, essendosi gli elementi di colpa ipotizzati nei confronti del dott. ET, sostanzialmente ridotti ad uno soltanto, andrà esaminata la motivazione contenuta nella sentenza impugnata esclusivamente su questo punto per verificare se la giustificazione fornita dal giudice di merito sia mancante su qualche snodo essenziale ovvero se possano ravvisarsi elementi di manifesta illogicità.
In buona sostanza l'elemento di colpa rilevante individuato dai giudici di merito è costituito da una lesione iatrogena (rottura dell'arteria femorale) che sarebbe stata cagionata - in tesi di accusa condivisa in entrambe le sentenze di merito - dal permanere del catetere nell'arteria per un periodo di tempo eccessivo (in considerazione della situazione patologica che presentava il paziente).
La tesi contenuta nel ricorso è invece che alcuna lesione di tal genere si sia verificata e che l'argomento su cui si fonda la valutazione del giudice di merito (essere provato che sia stata eseguita una sutura dell'arteria) è erroneo perché in realtà non vi era stata alcuna sutura dell'arteria perché la sutura era stata eseguita soltanto sulla cute del paziente.
Ciò premesso si osserva che i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento sull'esistenza di una lesione dell'arteria femorale su queste argomentazioni per la più parte contenute nella sentenza di primo grado che quella d'appello espressamente richiama:
- nel registro operatorio si parla genericamente di sutura (senza precisare se si tratti di sutura della cute o dell'arteria) ma i giudici di merito hanno rilevato che la rimozione del catetere fu effettuata dal dott. GAGGIANO, come risulta dal registro operatorio, in presenza di un anestesista e di una strumentista la cui presenza sarebbe stata inutile se si fosse trattato della semplice estrazione del catetere con sutura della cute (operazione che può essere compiuta anche da un infermiere professionale);
- allorché il paziente fu trasferito al San Raffaele il dott. GAGGIANO, che redasse la scheda nosologica di ricovero, indicò espressamente in ben due punti che vi era stata una sutura dell'arteria ricollegabile al posizionamento del catetere;
- la giustificazione secondo cui questa descrizione era resa obbligata dalle necessità burocratiche derivanti dal trasferimento del paziente in altra struttura è stata motivatamente ritenuta inaccettabile sia perché la scheda consentiva la possibilità di annotare quanto necessario (come in effetti era avvenuto) sia perché la tesi difensiva - secondo cui queste schede vengono redatte superficialmente dagli specializzandi - era smentita dal fatto che non solo nel nostro caso l'annotazione era stata effettuata da un assistente strutturato ma si trattava altresì dello stesso medico che aveva effettuato la sutura;
- dopo essere stato dimesso dal San Raffaele e nuovamente ricoverato all'ospedale Mauriziano il dott. GAGGIANO redasse la lettera di dimissioni in cui veniva riassunto il percorso terapeutico di HI e si precisava, una terza volta, che si era verificato un sanguinamento arterioso, provocato dal catetere, che aveva reso necessaria una sutura dell'arteria;
- la tesi dell'esistenza di una lesione dell'arteria femorale è condivisa da tutti i periti ed anche dal consulente tecnico dell'imputato;
- l'imputato non aveva, fin dall'inizio, prospettato la tesi difensiva e i testi che confermerebbero la sua tesi sono stati motivatamente ritenuti inattendibili (il dott. GAGGIANO, già sottoposto alle indagini e nei cui confronti è stata successivamente disposta l'archiviazione, si è invece avvalso della facoltà di non rispondere).
A fronte di queste articolate e motivate argomentazioni il diverso avviso del ricorrente si fonda sulle seguenti contestazioni:
- il registro operatorio parlerebbe genericamente di sutura senza indicare che cosa è stato suturato;
ma si è visto che i giudici di merito hanno logicamente ricostruito il tipo di sutura con il richiamo alla presenza dell'anestesista e dello strumentista;
i periti nominati nel primo incidente probatorio non avevano fatto cenno ad una breccia arteriosa che era stata invece riscontrata, ma senza alcuna motivazione in proposito se non quella documentale, dai periti nominati nel secondo incidente probatorio;
- i due medici che hanno assistito all'intervento hanno escluso che sia stata suturata l'arteria;
- l'affermazione del c.t. di parte che avrebbe confermato la sutura dell'arteria era frutto di una "semplice svista".
La semplice enunciazione dei motivi mostra a sufficienza che il ricorso è diretto esclusivamente ad avvalorare una tesi ricostruttiva degli eventi diversa da quella fatta propria dai giudici di merito il cui accertamento, peraltro, essendo rigorosamente fondato sugli elementi di prova acquisiti al processo e non illogicamente valutati, si sottrae al vaglio di legittimità. 6) Analoghe considerazioni vanno fatte sulle critiche che il ricorrente formula nei riguardi della sentenza impugnata nella parte che si riferisce per un verso alla natura colposa della condotta del sanitario che ha lasciato il catetere nell'arteria per un tempo eccessivo e, in secondo luogo, alla riconducibilità della lesione iatrogena (che a questo punto deve ritenersi incontestabilmente accertata) alla permanenza del catetere.
La sentenza impugnata, su questo aspetto del tema in discussione, ha precisato, in base ai giudizi espressi dai periti, che il catetere non deve essere lasciato nel vaso arterioso per più di 72 ore potendosi prolungare questo spazio temporale, in caso di necessità, purché non vi siano indicazioni contrarie.
Nel caso in esame le indicazioni contrarie erano costituite dai due sanguinamenti verificatisi (che dovevano mettere in allarme i sanitari perché si tratta di conseguenze ricollegabili al verificarsi di una lesione); dalle condizioni cliniche del paziente i cui vasi erano resi particolarmente fragili dal diabete e dalla malattia polianeurismatica. Tutto ciò rendeva prevedibile che la permanenza del catetere nell'arteria provocasse un ingrandimento della lesione con emorragia che a sua volta era idonea ad innescare l'infezione.
A fronte di queste argomentazioni si sostiene nei motivi di ricorso:
- che il dott. ET era un grande esperto della terapia fibrinolitica (che veniva somministrata con l'uso del catetere) i cui rischi, peraltro, erano stati resi noti al paziente;
- che la scelta di mantenere il catetere nell'arteria non era dovuta a negligenza o imperizia ma derivava dalla necessità di "favorire le migliori condizioni cliniche per l'accoglimento del by-pass che egli avrebbe dovuto realizzare proprio il giorno 20/2 - e che non fu realizzato per cause del tutto indipendenti dalla fibrinolisi o dalla somministrazione dell'eparina -";
- che la scelta di somministrare l'eparina per via loco regionale derivava dalla necessità di ridurre la dose di anticoagulante per contenere gli inevitabili sanguinamenti;
- il sanguinamento verificatosi il 16 febbraio costituiva effetto della somministrazione dell'anticoagulante e non della asserita lesione iatrogena.
Le conclusioni in merito a queste censure non possono essere diverse da quelle cui si è pervenuti in precedenza sull'esistenza di una lesione iatrogena.
I giudici di merito hanno spiegato in modo non assertivo ma argomentato - sulla base dei pareri espressi dai periti in più occasioni - come le condizioni cliniche del paziente imponessero una limitazione del permanere del catetere nell'arteria per il maggior rischio di lesioni e di infezioni ricollegabile alle condizioni patologiche che caratterizzavano la situazione clinica del paziente. Non può proporsi al giudice di legittimità una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo neppure se quelli indicati a difesa fossero più convincenti di quelli che hanno costituito gli elementi giustificativi della decisione. Ma, anche per quanto riguarda questi aspetti, deve rilevarsi, conclusivamente che la sentenza impugnata è esente dai vizi denunziati che, peraltro, neppure individuano alcuna manifesta illogicità da cui la medesima sarebbe affetta.
7) È invece fondato il motivo che si riferisce all'esistenza del rapporto di causalità.
Va premesso che, come è noto, per dirimere il contrasto insorto all'interno di questa medesima sezione, sono intervenute le sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 10 luglio 2002 n. 30328, NZ (depositata l'11 settembre 2002), hanno posto un punto fermo sulla complessa problematica del rapporto di causalità proponendone una condivisibile ricostruzione.
In sintesi le sezioni unite, dopo aver ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della "causalità umana" quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e indipendenti di cui all'art. 41 comma 2 cod. pen.) e la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, hanno poi confermato la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante della sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le leggi di "copertura" consentono di ritenere aver provocato l'evento.
Secondo le sezioni unite "il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente infatti di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici". Passando poi a trattare più specificamente della causalità omissiva la sentenza citata, senza addentrarsi nella soluzione del già accennato problema teorico della natura reale, o meramente normativa, dell'effetto condizionante nei reati omissivi impropri, ha però richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido il "paradigma unitario di imputazione dell'evento" con riferimento al "condizionale controfattuale" la cui formula deve rispondere al quesito se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo 'copertò dal sapere scientifico del tempo."
Da queste premesse le sezioni unite sono giunte alla conclusione che, "superato l'orientamento che si sostanzia in pratica nella 'volatilizzazionè del nesso eziologico", il contrasto giurisprudenziale verta sui "criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale";
non viene dunque in considerazione lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità ma la sua concreta "verificabilità processuale" e su tale problema la Corte ha ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse le sezioni unite hanno indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di "certezza processuale", non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". In quest'ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico 'prossimo ad 1', cioè alla 'certezza', guanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento."
Con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili anche in altri settori, le sezioni unite, da questa considerazione, traggono la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità". È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla c.d. "probabilità logica" che, rispetto alla c.d. "probabilità statistica", consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento. Solo con l'utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p." al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che "esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio". Mentre l'insufficienza, la contradditorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento. Ciò premesso il problema che si pone nel presente processo è quello di verificare se i giudici di merito abbiano fornito di adeguata motivazione la loro valutazione sull'efficienza causale della condotta colposa accertata ricollegandola all'evento in termini di "alto grado di credibilità razionale" nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato dalle sezioni unite nella sentenza ricordata.
Orbene l'esame della sentenza impugnata non consente di affermare che i giudici di appello si siano ispirati a questi criteri. Anzi, si può affermare che i giudici d'appello abbiano sostanzialmente eluso il problema che si poneva nel presente giudizio perché si sono limitati ad affermare l'esistenza del nesso di condizionamento senza dare conto delle ragioni poste a fondamento del loro convincimento. Va infatti rilevato che un passaggio essenziale nell'accertamento del rapporto di causalità è costituito dalla verifica - una volta che sia stata ritenuta accertata una condotta colposa che si è inserita nel processo determinativo dell'evento - che proprio quella violazione della regola cautelare ha cagionato (o contribuito a cagionare) l'evento. Si tratta della c.d. "concretizzazione del rischio" espressamente disciplinata nell'art. 43 cod. pen. laddove si tratta del reato colposo ("l'evento..........si verifica a causa di negligenza o imprudenza.......").
Non è infatti sufficiente l'accertamento della causalità materiale e neppure che la condotta dell'uomo si sia inserita nel processo determinativo dell'evento. La causalità giuridica presuppone, dopo l'accertamento dell'elemento soggettivo, che l'evento sia ricollegabile alla condotta colposa dell'agente.
Questo passaggio difetta completamente nella sentenza impugnata che si limita, nella parte di sentenza che si riferisce all'esistenza del rapporto di causalità, a riportare le frasi utilizzate dal primo giudice rilevando che "l'imputato con la condotta censurata, innescava 'una miccia che trascinava con se' a mò di valanga tutta una serie di conseguenze, peraltro assolutamente prevedibili in un paziente diabetico, portatore di malattia polianeurismaticà, per cui si era 'abbreviata' la spettanza di vita dello stesso, come obiettivamente desumibile dalle conclusioni dei collegi peritali............dovendosi qualificare la incriminata condotta come una concausa di per sè in grado di produrre l'evento". Come appare evidente nella sentenza impugnata l'esistenza del nesso di condizionamento è soltanto affermata ma non dimostrata. La Corte di merito si limita infatti ad affermare che dagli errori terapeutici iniziali sarebbero derivate le conseguenze che, tempo dopo, hanno condotto a morte il paziente quanto meno abbreviando la sua speranza di vita ma non spiega le ragioni che giustificano tale suo convincimento. Nè alcun elemento chiarificatore può trarsi dalla pur richiamata sentenza di primo grado che è altrettanto silente sui passaggi che consentono di ricollegare l'evento morte agli inidonei trattamenti terapeutici somministrati nella prima fase del ricovero. Nè può dirsi che si tratta di un caso nel quale la riconducibilità dell'evento alla condotta colposa può trarsi implicitamente da quest'ultima (per es.: il paziente muore dissanguato perché il medico non provvede a suturare la ferita) perché nel caso in esame ci troviamo in presenza di condotte che si verificano oltre un anno e mezzo prima del decesso del paziente e di una causa di morte di natura diversa che non appare ricollegata in modo evidente alle patologie alle quali si riferiva il trattamento ritenuto inadeguato. Insomma i giudici di merito avrebbero dovuto accertare quali conseguenze peggiorative permanenti avessero provocato gli errori terapeutici accertati nella fase iniziale del trattamento sulla persona del paziente e in che modo queste lesioni della sua integrità fisica avessero influenzato l'insorgere della successiva e diversa patologia anche nel solo senso di aver accelerato il decesso del paziente.
Nè può dirsi che questo obbligo motivazionale possa ritenersi adempiuto con il richiamo alle conclusioni peritali perché, a parte la genericità del richiamo (nel processo di perizie ne sono state eseguite più di una), l'interpretazione della perizia e la valutazione della prova peritale sono compiti che spettano istituzionalmente al giudice di merito mentre spetta al giudice di legittimità sindacare la coerenza logica e la congruità della motivazione data dal primo nell'interpretazione della prova peritale. Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa al rapporto di causalità con rinvio alla Corte di Appello di Torino che si atterrà ai principi indicati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005