Sentenza 28 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di contumacia, l'impedimento a comparire dedotto dopo la pronuncia dell'ordinanza che dichiara la contumacia non ha alcun effetto giacché l'ordinanza che dichiara la contumacia deve essere revocata unicamente se l'imputato compare prima della decisione e può essere dichiarata nulla solo se al momento della pronuncia vi sia la prova che l'assenza dell'imputato sia stata dovuta ad assoluta impossibilità a comparire ovvero ad un legittimo impedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 11699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11699 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 47523/00
Dott. Nicola ZINGALE Presidente
1. Dott. Giorgio DI JORIO Consigliere
2. " Alessandro CONZATTI Consigliere
3. " Carla PODO Consigliere
4. " Franco FIANDANESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di BR NE, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 7 novembre 2000, di conferma della sentenza in data 4 febbraio 2000 del Tribunale di Milano in composizione monocratica;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7 novembre 2000, confermava la condanna inflitta, in data 4 febbraio 2000, dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, a BR AN, per i delitti di cui agli artt. 646 e 61 n.11, 624 e 61 n.11, 640 e 61 nn. 7 e 11 c.p., alla pena complessiva di un anno di reclusione e lire 1.500.000 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Propone ricorso per cassazione il difensore della AN, deducendo la nullità dell'udienza dibattimentale del 4 novembre 1997, poichè il Pretore, avendo ritenuto la precedente dichiarazione di contumacia superata dall'impedimento a comparire dell'imputata e avendo disposto la rinnovazione della citazione, avrebbe implicitamente ritenuto nulla l'udienza stessa, di modo che essendo stata omessa una nuova citazione per le udienze del 12 maggio 1998 e del 12 marzo 1999, tale omissione avrebbe determinato anche la nullità di tutti gli atti compiuti nelle suddette udienze e di conseguenza del giudizio e della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, come si evidenzia da una corretta ricostruzione delle vicende processuali. Dagli atti risulta che l'imputata, ritualmente citata nel suo domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Camillo Rosica, non compariva all'udienza del 3 dicembre 1996 e il pretore ne dichiarava la contumacia.
Alla successiva udienza del 9 luglio 1997 (a seguito di rinvio fuori udienza con citazione notificata anche all'imputata), il difensore chiedeva rinvio per legittimo impedimento dell'imputata per motivi di salute e il giudice accoglieva l'istanza disponendo la ricitazione dell'imputata presso il domicilio eletto. Alla successiva udienza del 4 novembre 1997, essendo stata effettuata la disposta ricitazione, l'imputata veniva dichiarata "non presente-già contumace". In tale udienza veniva escussa la persona offesa e venivano acquisiti sia i documenti bancari prodotti dal p.m. sia, ex art. 513 c.p.p. e senza opposizione del difensore, le dichiarazioni rese dall'imputata in sede di indagini preliminari. Alla successiva udienza del 12 maggio 1998, in cui si dava atto che l'imputata era "già contumace", il dibattimento veniva rinviato per l'astensione dalle udienze degli avvocati, con avviso orale all'avv. Rosica, presente, ed avviso notificato al difensore della parte civile.
Alla successiva udienza del 12 marzo 1999 l'avv. Rosica eccepiva che all'udienza del 4 novembre 1997 l'imputata non era stata dichiarata contumace e che, quindi, avrebbe dovuto essere citata per le successive udienze del 12 maggio 1998 e del 12 marzo 1999, chiedeva, pertanto, un rinvio del processo con ricitazione dell'imputata. Il pretore adottava la seguente decisione: "rilevato che all'udienza del 9 luglio 1997 il difensore aveva prodotto un certificato attestante l'impedimento, dal pretore ritenuto assoluto a comparire dell'imputata, che la stessa era stata nuovamente e ben citata per l'udienza del 4 novembre 1997 (udienza in cui la AN non era presente), rilevato che dal verbale dell'udienza del 4 novembre 1997 risulta la medesima definita "già contumace", con ciò facendosi riferimento alla precedente dichiarazione di contumacia del 3 dicembre 1996, mentre doveva procedersi ad una nuova dichiarazione di contumacia conseguente alla ricitazione dell'imputata per quell'udienza, rilevato che poi la AN non è più stata citata né per l'udienza del 12 maggio 1998, né per l'udienza odierna, in accoglimento dell'eccezione del difensore rinvia il procedimento all'udienza del 24 giugno 1999, disponendo per detta udienza la ricitazione dell'imputata".
Alle successive udienze del 24 giugno 1999, del 28 gennaio 2000 e del 4 febbraio 2000 non comparivano né l'imputata né il suo difensore di fiducia, avv. Rosica, che interponeva appello il 5 maggio 2000 a seguito della notificazione dell'estratto contumaciale.
Orbene, la infondatezza del motivo di ricorso risulta manifestamente ove si consideri che l'ordinanza che dichiara la contumacia deve essere revocata unicamente a seguito di comparizione dell'imputato (art. 487, comma 3, c.p.p.) prima della decisione, quindi, l'impedimento a comparire dell'imputato dedotto successivamente alla pronuncia della ordinanza che dichiara la contumacia non ha alcun effetto sulla ordinanza stessa, che potrebbe essere dichiarata nulla solo se fosse provata la assoluta impossibilità di comparire o il legittimo impedimento dell'imputato al momento della pronuncia della ordinanza (art. 487, comma 4, c.p.p.). Nel caso di specie, dunque, non si sono verificate le condizioni per una revoca della originaria dichiarazione di contumacia, in quanto l'imputata non è mai comparsa, né il giudice ha mai pronunciato la nullità di quella stessa dichiarazione, non avendo accertato la sussistenza di una assoluta impossibilità di comparire o del legittimo impedimento dell'imputata al momento della pronuncia della ordinanza alla data del 3 dicembre 1996 (art. 487, comma 4, c.p.p.), in quanto i certificati medici prodotti dal difensore dell'imputata avrebbero dovuto, appunto, riferirsi a quella data, e non alla data dell'udienza del 9 luglio 1997 nella quale furono prodotti. Il giudice di merito, quindi, ha semplicemente aderito alle richieste della difesa di rinvio del processo e di ricitazione dell'imputata, senza in alcun modo dichiarare nulle le attività svolte, sia perché in applicazione dei suddetti principi non si era verificata alcuna nullità sia perché comunque nessuna eccezione di nullità era stata sollevata dalla difesa, che, anzi, nulla aveva eccepito con riferimento alle fondamentali attività probatorie svolte all'udienza del 4 novembre 1997.
Del resto, anche se si ritenesse che la ricitazione disposta all'udienza del 9 luglio 1997 avrebbe comportato una nuova dichiarazione di contumacia, non sarebbe stata necessaria la sua formalizzazione, in quanto è principio già affermato più volte da questa Suprema Corte che l'omissione della formale dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non è prevista dall'ordinamento processuale, né rientra nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, di modo che dalla omessa dichiarazione di contumacia per se stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio (Sez. V, 27/6/1995-4/8/1995, n. 8948, Michelutti, riv. 202632; Sez. III, 21/2/1997-14/3/1997, n. 746, Di Pucchio, riv. 207340; Sez. VI, 16/12/1997-4/2/1998, n. 1324, Bontempo Scavo, riv. 209779; Sez. V, 20/11/1997-6/2/1998, n. 1444, Bianchin, riv. 209954).
Nessuna nullità nel caso di specie si è, quindi, verificata. Non può, comunque, ritenersi che una così grave conseguenza sul processo, quale è la nullità, sia stata ritenuta dal giudice di merito "implicitamente", come affermato dalla difesa, né può ritenersi, ugualmente, che una richiesta di dichiarazione nullità sia implicita in una semplice richiesta di rinvio da parte della difesa. In realtà, il giudice di merito ha disposto rinvii del processo e ricitazioni dell'imputata sicuramente sovrabbondanti rispetto alla esigenze di rispetto delle garanzie del contraddittorio così come regolate dalle norme processuali, ma l'effetto della nullità può essere ancorato alla violazione delle norme che regolano il diritto di difesa dell'imputato e non certo a quelle attività processuali che sono sovrabbondanti rispetto alla tutela di quel diritto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal contesto dei motivi di impugnazione, al pagamento della somma di lire 1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2001.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2001