Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 11699
CASS
Sentenza 28 febbraio 2001

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In tema di contumacia, l'impedimento a comparire dedotto dopo la pronuncia dell'ordinanza che dichiara la contumacia non ha alcun effetto giacché l'ordinanza che dichiara la contumacia deve essere revocata unicamente se l'imputato compare prima della decisione e può essere dichiarata nulla solo se al momento della pronuncia vi sia la prova che l'assenza dell'imputato sia stata dovuta ad assoluta impossibilità a comparire ovvero ad un legittimo impedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 11699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11699
    Data del deposito : 28 febbraio 2001

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