Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14762
CASS
Sentenza 3 ottobre 2003

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In tema di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva del Consiglio dei ministri CEE n. 50 del 1985, non ne ha punto attenuato il rigore, prevedendo che l'inserzione della clausola relativa al diritto di recesso del consumatore ottemperi (sia pur nel contesto delle altre clausole negoziali) a due precisi requisiti di forma, il primo relativo all'autonomia della clausola "de qua", che deve restare separata dalle altre onde rendere chiara, immediata e trasparente l'informazione (sicché deve ritenersi inammissibile il suo inserimento in un contesto uniforme di clausole di apparentemente pari rilevanza, inserite secondo una sequenza numerata), il secondo attenente alla evidenza grafica dell'informazione, che deve avere caratteri di scrittura eguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14762
    Data del deposito : 3 ottobre 2003

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