Articolo 21 quater della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 21 terArticolo 35
Versione
21 giugno 1964
Art. 21-quater. ((Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla (differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.
Per detti mutui e' concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata))
Entrata in vigore il 21 giugno 1964