Art. 21-quater. ((Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla (differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.
Per detti mutui e' concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata))
I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla (differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.
Per detti mutui e' concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata))