CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5480/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202590005747981000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000152924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'Intimazione di pagamento n.
094202590005747981000 emessa per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali nonché
l'Intimazione di pagamento n. 09420259000152924000 emessa per il mancato pagamento delle medesime cartelle esattoriali;
premetteva che la Sig.ra Ricorrente_1 riceveva in data 07.11.2015 la cartella di pagamento n. 09420150009089002000, relativa alla tassa automobilistica anno 2009;
che poiché il tributo risultava già regolarmente versato (€ 386,55), la ricorrente presentava istanza di sospensione legale presso Equitalia in data 16.11.2015;
che vista l'inerzia Agente della Riscossione, la ricorrente adiva la Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria che, con Sentenza n. 1447/2020, accoglieva il ricorso, annullando la cartella e condannando la Regione Calabria al pagamento delle spese;
che nonostante l'intervenuto giudicato, in data 05.09.2025 l'ADER notificava due distinte intimazioni di pagamento n. 094202590005747981000 e n. 09420259000152924000 recanti, tra le altre, proprio la cartella annullata;
che le medesime intimazioni riportano altresì la cartella n. 09420190022020168000, notificata il 17.01.2020
e riferita alla tassa automobilistica 2015, ormai prescritta;
Eccepiva che
La cartella n. 09420150009089002000, è stata annullata con sentenza n. 1447/2020 della CTP di Reggio
Calabria, passata in giudicato.
la cartella di pagamento n. 09420190022020168000 riportava un credito ormai prescritto.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che documentava l'intervenuto sgravio per la prima cartella n. 09420150009089002000
In relazione alla seconda n. 09420190022020168000 affermava che il previo avviso sia stato notificato nel
2018. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che in relazione alla cartella di pagamento n. 09420150009089002000 ribadiva la cessata materia del contendere, dato che la cartella esattoriale è stata oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell'Ente impositore in data 22.09.2025, come risulta anche da estratto di ruolo (doc.5).
in relazione alla cartella di pagamento n. 09420190022020168000, ne documentava la notifica consegnata a mani dell'odierna ricorrente in data 16.01.2020 (doc. 4.1) nonché documentava la notifica, in relazione a detta cartella dell'avviso di intimazione n. 09420219003805064000 (doc. 6) a mezzo posta raccomandata ricevuta in data 3 31.03.2022 (doc. 6.1), e, quindi dell'avviso di intimazione n. 09420239003053346000 (doc.
7) con ritiro del destinatario presso l'ufficio postale in data 17.07.2023 (doc. 7.1), seguiti dagli avvisi di intimazione oggetto della presente impugnazione.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
In relazione alla cartella n. 09420150009089002000, oggetto di giudicato e al ruolo sgravato doveva comunque procedersi alla condanna per le spese di lite.
Sull'intervenuta prescrizione del credito relativo alla cartella n. 09420190022020168000 ribadiva che l'eccezione di prescrizione era fondata, nonostante i tentativi di ADER di dimostrare il contrario attraverso la produzione di atti intermedi la cui efficacia interruttiva è radicalmente nulla.
Evidenziava che, come visto, l'Agente della Riscossione, sostiene di aver interrotto il decorso della prescrizione mediante la notifica dell'avviso di intimazione n. 09420219003805064000, che asserisce essere stato ricevuto in data 31.03.2022. Tuttavia:
In primo luogo, la documentazione prodotta da controparte a sostegno della presunta notifica (doc. 6.1) risulta incompleta e inidonea a fornire la piena prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
In secondo luogo, dalla stessa documentazione di ADER si evince che l'atto sarebbe stato consegnato a un "familiare convivente". In tale ipotesi, la legge impone al messo notificatore o all'agente postale di dare notizia al destinatario dell'avvenuta consegna a soggetto terzo mediante l'invio di una seconda lettera raccomandata, la cosiddetta Comunicazione di Avvenuta Notifica (C.A.N.), come previsto dall'art. 60, comma
1, lett. b-bis) del D.P.R. n. 600/73. Tale adempimento è essenziale per garantire la conoscibilità dell'atto e il pieno esercizio del diritto di difesa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omissione di tale adempimento vizia irrimediabilmente la notifica. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, in caso di notifica a mani di familiari conviventi, il procedimento non può ritenersi perfezionato qualora non venga data notizia al destinatario mediante lettera raccomandata (C.A.N.), con conseguente nullità della notificazione stessa. Nel caso di specie, ADER non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto invio, e tanto meno della ricezione, di tale comunicazione essenziale.
Concludeva che stante la nullità dell'atto interruttivo del 2022, occorre ricalcolare il decorso della prescrizione a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 09420190022020168000, avvenuta in data
16.01.2020. Il credito in questione, relativo alla tassa automobilistica, è soggetto al termine di prescrizione breve di tre anni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito in Legge n. 60/1986. Tale termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di notifica della cartella di pagamento, la quale, essendo un atto amministrativo, non
è idonea a convertire il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Il primo atto successivo, la cui notifica può considerarsi regolare, è l'avviso di intimazione n.
09420239003053346000, notificato solo in data 17.07.2023.
Tale notifica è palesemente tardiva, essendo intervenuta quando il diritto di credito dell'Amministrazione era già irrimediabilmente estinto per prescrizione.
Ha infine evidenziato che la giurisprudenza ha chiarito che l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, atto non espressamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, costituisce una "facoltà e non un onere" per il contribuente. La mancata impugnazione di una precedente intimazione non può quindi precludere il diritto di difesa avverso un nuovo e successivo atto impositivo, né può sanare la prescrizione del credito nel frattempo maturata.
Deve essere dichiarata la Cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n.
09420150009089002000 essendo la stessa stata annullata dalla sentenza n. 1447/2020 della CTP di Reggio
Calabria ed essendo il carico stato consequenzialmente sgravato (dopo la proposizione del presente ricorso)
Il ricorso deve essere viceversa rigettato in relazione al carico portato dalla la cartella di pagamento n.
9420190022020168000.
Come visto parte resistente Ader, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato (in particolare la cartella di oagamento notificata il
16.1.2020. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
In primo luogo l'atto interruttivo del 2022 è regolarmente notificato non essendo necessario l'invio di CAN trattandosi di notifica avvenuta direttamente a mezzo posta e non a mezzo Ufficiale Giudiziario o messo notificatore speciale.
In secondo luogo, la successiva AVI notificata il 17.7.2023, è comunque tempestiva (anche eslcudendo quella del 2022) in considerazione del fatto che devono essere aggiunti, trattandosi di fase esecutiva i 542 giorni di sospensione COVID-19.
In terzo ed ultimo luogo la prescrizione astrattamente maturata medio tempore avrebbe dovuto essere fatta valere (diversamente da come sostenuto in memoria) impugnando l'intimazione del 17.7.2023.
Il principio è infatti stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N.
22108 depositata il 5.8.2024.
Si ritiene utile e opportuno riportare, per Associazione_1 stralci, la suddetta decisione.
La Cassazione affrontava, in modo assorbente, il primo motivo, con cui veniva denunciata la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludesse al contribuente di impugnare l'iscrizione ipotecaria con la deduzione di vizi inerenti agli atti prodromici, che erano ormai divenuti definitivi;
Il Collegio accoglieva il suddetto motivo per le ragioni di seguito esplicitate.
"2. il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo;
2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il
03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093);
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 che ha statuito che " In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
La Cassazione, nella specie, ha giudicato infondato il motivo di ricorso con cui una società contribuente aveva censurato una decisione della Commissione tributaria regionale, nella parte in cui aveva affermato che l'eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l'atto di pignoramento, in assenza di impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione
n. 22108 del 2024).
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata, la stessa Cassazione ha ribadito che si tratta di atti assimilabili all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (Cassazione n. 22108 del 2024).
Le stesse Sezioni Unite, peraltro, affrontando la questione della natura dell'intimazione di pagamento hanno ribadito che il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là della differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'articolo
50 citato, avviso comunemente denominato "avviso di mora", la cui impugnabilità davanti alla Commissione tributarie è esplicitamente prevista dall'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo n. 546/1992 (Cassazione
SU n. 26817 del 2024).
Al di là, quindi, della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio alle esecuzione forzata.
E' dunque evidente che la Suprema corte abbia dato quindi continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, del Decreto legislativo n. 546/1992 comporta che, se l'intimazione di pagamento nel senso sopra precisato non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione nn.
22108/2024 e 10736/2024) ed è stato, dunque, disatteso il diverso ed isolato orientamento di cui alla
Cassazione n. 16743/2024 che, facendo leva solo sul riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'articolo 19 citato, con conseguente facoltà, e non obbligo, di impugnazione e conseguente possibilità di eccepire sempre e comunque prescrizioni eventualmente maturatesi medio tempore.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione al carico portato dalla cartella n. 09420150009089002000,
Rigetta il ricorso in relazione al carico portato dalla la cartella di pagamento n. 9420190022020168000
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5480/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202590005747981000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000152924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'Intimazione di pagamento n.
094202590005747981000 emessa per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali nonché
l'Intimazione di pagamento n. 09420259000152924000 emessa per il mancato pagamento delle medesime cartelle esattoriali;
premetteva che la Sig.ra Ricorrente_1 riceveva in data 07.11.2015 la cartella di pagamento n. 09420150009089002000, relativa alla tassa automobilistica anno 2009;
che poiché il tributo risultava già regolarmente versato (€ 386,55), la ricorrente presentava istanza di sospensione legale presso Equitalia in data 16.11.2015;
che vista l'inerzia Agente della Riscossione, la ricorrente adiva la Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria che, con Sentenza n. 1447/2020, accoglieva il ricorso, annullando la cartella e condannando la Regione Calabria al pagamento delle spese;
che nonostante l'intervenuto giudicato, in data 05.09.2025 l'ADER notificava due distinte intimazioni di pagamento n. 094202590005747981000 e n. 09420259000152924000 recanti, tra le altre, proprio la cartella annullata;
che le medesime intimazioni riportano altresì la cartella n. 09420190022020168000, notificata il 17.01.2020
e riferita alla tassa automobilistica 2015, ormai prescritta;
Eccepiva che
La cartella n. 09420150009089002000, è stata annullata con sentenza n. 1447/2020 della CTP di Reggio
Calabria, passata in giudicato.
la cartella di pagamento n. 09420190022020168000 riportava un credito ormai prescritto.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che documentava l'intervenuto sgravio per la prima cartella n. 09420150009089002000
In relazione alla seconda n. 09420190022020168000 affermava che il previo avviso sia stato notificato nel
2018. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che in relazione alla cartella di pagamento n. 09420150009089002000 ribadiva la cessata materia del contendere, dato che la cartella esattoriale è stata oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell'Ente impositore in data 22.09.2025, come risulta anche da estratto di ruolo (doc.5).
in relazione alla cartella di pagamento n. 09420190022020168000, ne documentava la notifica consegnata a mani dell'odierna ricorrente in data 16.01.2020 (doc. 4.1) nonché documentava la notifica, in relazione a detta cartella dell'avviso di intimazione n. 09420219003805064000 (doc. 6) a mezzo posta raccomandata ricevuta in data 3 31.03.2022 (doc. 6.1), e, quindi dell'avviso di intimazione n. 09420239003053346000 (doc.
7) con ritiro del destinatario presso l'ufficio postale in data 17.07.2023 (doc. 7.1), seguiti dagli avvisi di intimazione oggetto della presente impugnazione.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
In relazione alla cartella n. 09420150009089002000, oggetto di giudicato e al ruolo sgravato doveva comunque procedersi alla condanna per le spese di lite.
Sull'intervenuta prescrizione del credito relativo alla cartella n. 09420190022020168000 ribadiva che l'eccezione di prescrizione era fondata, nonostante i tentativi di ADER di dimostrare il contrario attraverso la produzione di atti intermedi la cui efficacia interruttiva è radicalmente nulla.
Evidenziava che, come visto, l'Agente della Riscossione, sostiene di aver interrotto il decorso della prescrizione mediante la notifica dell'avviso di intimazione n. 09420219003805064000, che asserisce essere stato ricevuto in data 31.03.2022. Tuttavia:
In primo luogo, la documentazione prodotta da controparte a sostegno della presunta notifica (doc. 6.1) risulta incompleta e inidonea a fornire la piena prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
In secondo luogo, dalla stessa documentazione di ADER si evince che l'atto sarebbe stato consegnato a un "familiare convivente". In tale ipotesi, la legge impone al messo notificatore o all'agente postale di dare notizia al destinatario dell'avvenuta consegna a soggetto terzo mediante l'invio di una seconda lettera raccomandata, la cosiddetta Comunicazione di Avvenuta Notifica (C.A.N.), come previsto dall'art. 60, comma
1, lett. b-bis) del D.P.R. n. 600/73. Tale adempimento è essenziale per garantire la conoscibilità dell'atto e il pieno esercizio del diritto di difesa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omissione di tale adempimento vizia irrimediabilmente la notifica. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, in caso di notifica a mani di familiari conviventi, il procedimento non può ritenersi perfezionato qualora non venga data notizia al destinatario mediante lettera raccomandata (C.A.N.), con conseguente nullità della notificazione stessa. Nel caso di specie, ADER non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto invio, e tanto meno della ricezione, di tale comunicazione essenziale.
Concludeva che stante la nullità dell'atto interruttivo del 2022, occorre ricalcolare il decorso della prescrizione a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 09420190022020168000, avvenuta in data
16.01.2020. Il credito in questione, relativo alla tassa automobilistica, è soggetto al termine di prescrizione breve di tre anni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito in Legge n. 60/1986. Tale termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di notifica della cartella di pagamento, la quale, essendo un atto amministrativo, non
è idonea a convertire il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Il primo atto successivo, la cui notifica può considerarsi regolare, è l'avviso di intimazione n.
09420239003053346000, notificato solo in data 17.07.2023.
Tale notifica è palesemente tardiva, essendo intervenuta quando il diritto di credito dell'Amministrazione era già irrimediabilmente estinto per prescrizione.
Ha infine evidenziato che la giurisprudenza ha chiarito che l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, atto non espressamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, costituisce una "facoltà e non un onere" per il contribuente. La mancata impugnazione di una precedente intimazione non può quindi precludere il diritto di difesa avverso un nuovo e successivo atto impositivo, né può sanare la prescrizione del credito nel frattempo maturata.
Deve essere dichiarata la Cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n.
09420150009089002000 essendo la stessa stata annullata dalla sentenza n. 1447/2020 della CTP di Reggio
Calabria ed essendo il carico stato consequenzialmente sgravato (dopo la proposizione del presente ricorso)
Il ricorso deve essere viceversa rigettato in relazione al carico portato dalla la cartella di pagamento n.
9420190022020168000.
Come visto parte resistente Ader, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato (in particolare la cartella di oagamento notificata il
16.1.2020. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
In primo luogo l'atto interruttivo del 2022 è regolarmente notificato non essendo necessario l'invio di CAN trattandosi di notifica avvenuta direttamente a mezzo posta e non a mezzo Ufficiale Giudiziario o messo notificatore speciale.
In secondo luogo, la successiva AVI notificata il 17.7.2023, è comunque tempestiva (anche eslcudendo quella del 2022) in considerazione del fatto che devono essere aggiunti, trattandosi di fase esecutiva i 542 giorni di sospensione COVID-19.
In terzo ed ultimo luogo la prescrizione astrattamente maturata medio tempore avrebbe dovuto essere fatta valere (diversamente da come sostenuto in memoria) impugnando l'intimazione del 17.7.2023.
Il principio è infatti stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N.
22108 depositata il 5.8.2024.
Si ritiene utile e opportuno riportare, per Associazione_1 stralci, la suddetta decisione.
La Cassazione affrontava, in modo assorbente, il primo motivo, con cui veniva denunciata la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludesse al contribuente di impugnare l'iscrizione ipotecaria con la deduzione di vizi inerenti agli atti prodromici, che erano ormai divenuti definitivi;
Il Collegio accoglieva il suddetto motivo per le ragioni di seguito esplicitate.
"2. il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo;
2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il
03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093);
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 che ha statuito che " In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
La Cassazione, nella specie, ha giudicato infondato il motivo di ricorso con cui una società contribuente aveva censurato una decisione della Commissione tributaria regionale, nella parte in cui aveva affermato che l'eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l'atto di pignoramento, in assenza di impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione
n. 22108 del 2024).
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata, la stessa Cassazione ha ribadito che si tratta di atti assimilabili all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (Cassazione n. 22108 del 2024).
Le stesse Sezioni Unite, peraltro, affrontando la questione della natura dell'intimazione di pagamento hanno ribadito che il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là della differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'articolo
50 citato, avviso comunemente denominato "avviso di mora", la cui impugnabilità davanti alla Commissione tributarie è esplicitamente prevista dall'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo n. 546/1992 (Cassazione
SU n. 26817 del 2024).
Al di là, quindi, della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio alle esecuzione forzata.
E' dunque evidente che la Suprema corte abbia dato quindi continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, del Decreto legislativo n. 546/1992 comporta che, se l'intimazione di pagamento nel senso sopra precisato non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione nn.
22108/2024 e 10736/2024) ed è stato, dunque, disatteso il diverso ed isolato orientamento di cui alla
Cassazione n. 16743/2024 che, facendo leva solo sul riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'articolo 19 citato, con conseguente facoltà, e non obbligo, di impugnazione e conseguente possibilità di eccepire sempre e comunque prescrizioni eventualmente maturatesi medio tempore.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione al carico portato dalla cartella n. 09420150009089002000,
Rigetta il ricorso in relazione al carico portato dalla la cartella di pagamento n. 9420190022020168000
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.