Sentenza 17 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9954 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09954/2025REG.PROV.COLL.
N. 07931/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7931 del 2024, proposto da G.M.A. - Grandi Marchi Automobili s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Nora e Matteo Salvi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Varallo Pombia, non costituito in giudizio;
Gestore dei Servizi Energetici – GS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati EF Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 14551/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GS s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il consigliere EF PI;
Udito l’avvocato EF Crisci;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla difesa appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio sono: i) il provvedimento GS/P20180087959 del 24 settembre 2018, notificato alla GMA, a mezzo pec, in pari data, con cui il GS ha comunicato che l’impianto fotovoltaico 192765, installato dalla ricorrente medesima, “non può fruire dei benefici di cui all’art. 1-septies della Legge 13 agosto 2010, n. 19 in quanto è carente dei requisiti cui è subordinato l’accesso”; ii) l’atto GS/P20150065780 del 24 luglio 2015, con cui il GS ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di verifica dell’impianto in questione; iii) l’atto GS/P20170021272 del 2 marzo 2017, con cui il GS aveva chiesto alla ricorrente “ di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze dall’attività di controllo ” sull’impianto fotovoltaico in questione.
2. Per una migliore comprensione della vicenda - alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti - si rappresenta quanto segue.
2.1 La GMA, concessionaria automobilistica del marchio Opel, nel 2010 ha dato corso ai lavori di rifacimento della copertura della propria sede di Varallo Pombia, presentando in data 25 ottobre 2010, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune Varallo Pombia, la “ Segnalazione di inizio attività (art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i. per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (denuncia di inizio attività) ”, per il “ rifacimento della copertura della concessionaria auto G.M.A. (...) mediante la rimozione delle lastre esistenti in cemento-amianto, posizionamento nuovo manto di copertura sandwich ed installazione finale di pannelli fotovoltaici con sistema ad elementi già integrati con il supporto dei pannelli ”.
2.2 Con comunicazione pervenuta al GS il 22 dicembre 2010, la società ha richiesto l'ammissione ai benefici di cui alla Legge 129/2010, dichiarando di aver concluso i lavori di installazione dell'impianto in data 14 dicembre 2010, allegando alla richiesta l'asseverazione di conclusione lavori e di esecuzione degli stessi in conformità alle norme pertinenti e, con nota del 4 marzo 2011, ha presentato, per l'impianto in oggetto, richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, agli impianti ricadenti nella tipologia installativa “ impianto integrato architettonicamente - b3/1 ” - richiedendo altresì la maggiorazione per la sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) del decreto predetto.
2.3 In data 21 giugno 2011 gli è stata riconosciuta la tariffa incentivante richiesta, in misura pari a 0,443 €/kWh.
2.4 A seguito di istruttoria e contraddittorio procedimentale, con provvedimento del 24 settembre 2018 il GS ha ribadito il rilievo di tardività della comunicazione di fine lavori (effettuata al Comune, da parte della società, solamente in data 19 febbraio 2011), ha evidenziato che la presentazione della comunicazione di fine lavori all’Amministrazione competente entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010 (non avvenuta nel caso che ci occupa) è un requisito essenziale ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dalla Legge 129/2010, non essendo prevista alcuna deroga in tale ambito, e ha comunicato alla società che l'impianto de quo non può fruire dei benefici di cui all’art. 1 septies della Legge 13 agosto 2010, n. 129 in quanto carente dei requisiti cui è subordinato l'accesso. Ha tuttavia ammesso detto impianto ai diversi incentivi di cui al D.M. 6 agosto 2010 in misura pari a 0,394 €kWh, ritenendo sussistenti i requisiti all’uopo necessari.
3. La G.M.A.- Grandi Marchi Automobili s.r.l., nel ricorso di primo grado, ha articolato i seguenti cinque autonomi motivi di doglianza:
I- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli 7 e 8 del D.M. Mise 31 gennaio 2014 – articolo 10 della legge n. 241/1990). Violazione del generale principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, della carenza dei presupposti. Eccesso di potere sotto l’ulteriore profilo del difetto assoluto di motivazione”
II- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articolo 2 sexies del dl n. 3/2010, convertito dalla legge n. 41/2010, così come modificato dall’articolo 1 septies del dl n. 105/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 129/2010 – articolo 42 del d.lgs. n. 28/2011 – articolo 11 del D.M. Mise 31 gennaio 2014). Violazione del generale principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, della carenza dei presupposti e del difetto di motivazione”.
III- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari sotto ulteriore profilo (articolo 2 sexies del dl n. 3/2010, convertito dalla legge n. 41/2010, così come modificato dall’articolo 1 septies del dl n. 105/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 129/2010 – articolo 42 del d.lgs. n. 28/2011 – articoli 7, 8 e 11 del D.M. Mise 31 gennaio 2014). Violazione dei principi di proporzionalità, necessarietà, gradualità ed adeguatezza della sanzione. Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e manifesta illogicità – Eccesso di potere sotto l’ulteriore profilo della carenza di motivazione”
4. L’impugnata sentenza -TAR Lazio, sez. III stralcio, n. 14551/2024 del 17/07/2024 -:
a) ha respinto il ricorso;
b) ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Ha interposto appello la G.M.A.-Grandi Marchi Automobili s.r.l., articolando due motivi di gravame che possono riassumersi nei termini seguenti:
5.1 E rror in iudicando in ordine al primo motivo del ricorso di primo grado. Erronea interpretazione e/o applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli 6, 22 e 23 del DPR n. 380/2001). Errore sui presupposti di fatto, travisamento, illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione: in sostanza il motivo si sofferma sulla inesistenza, nella specie, di alcun obbligo per la società ricorrente di formalizzare al Comune di Varano Pombia la comunicazione di fine lavori, tantomeno nel termine di legge del 31 dicembre 2010; invero, l’impianto fotovoltaico in questione sarebbe stato realizzato nel contesto di un intervento di edilizia libera.
5.2 Error in iudicando in ordine al secondo e terzo dei motivi di ricorso. Erronea interpretazione e/o applicazione di norme di legge e regolamentari /(articolo 2 sexies del d.l. n. 3/2010, convertito dalla legge n. 41/2010, così come modificato dall'articolo 1 septies del d.l. n. 105/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 129/2010 — articoli 42 e 43 del d.lgs. n. 28/2011 — articolo 11 del D.M. Mise 31 gennaio 2014). Errore sui presupposti di fatto. Travisamento, illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione; in sostanza si ribadisce che, tra le condizioni di ammissibilità al regime di incentivazione, non vi sarebbe traccia della comunicazione di fine lavori all'ente territorialmente competente, né esiste alcuna norma che preveda la non ammissibilità ai benefici incentivanti in caso di tardiva comunicazione di ultimazione lavori; solo le violazioni rilevanti comportano la decadenza, ma nella specie non è stata svolta alcuna valutazione in ordine alla effettiva rilevanza e gravità della pretesa violazione contestata alla ricorrente medesima.
6. Si è costituito il G.S.E. per resistere. Non si è costituito il Comune intimato.
7. Nel corso del procedimento:
a) è stata depositata dal GS memoria difensiva del 24 ottobre 2025 e memoria di replica del 3 novembre 2025;
b) è stata deposita dalla società appellante memoria di replica del 3 novembre 2025
8. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Il Collegio ritiene di prescindere dall’affrontare le eccezioni processuali sollevate preliminarmente dalla difesa GS (a proposito della pretesa irregolarità della notificazione e del deposito del ricorso introduttivo: invero l’atto notificato non risulterebbe elaborato come “nativo digitale”, bensì come copia informatica di documento analogico, sottoscritto digitalmente in formato CAdES ma depositato nel fascicolo telematico con sottoscrizione in formato PAdES e firma digitale recante data successiva a quella della notifica; vi sarebbero difformità di carattere temporale tra i due atti; ricorrerebbe assenza di una qualsivoglia attestazione di conformità tra il documento notificato e quello depositato) attesa l’infondatezza, nel merito, delle doglianze dell’appellante.
11. Invero, non possono essere condivisi gli assunti dell’appellante, secondo cui l’impianto fotovoltaico di specie (installato nell'ambito di un più ampio intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto il rifacimento della copertura della concessionaria G.M.A) rientrerebbe tra gli interventi per i quali, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a) e d) DPR 380/2001, non era richiesto alcun titolo abilitativo edilizio; sicchè, la presentazione al Comune di Varallo Pombia, in data 25 ottobre 2010, di una segnalazione di inizio delle attività (incombente comunque effettuato da parte della società), non sarebbe stata finalizzata al rilascio di alcun titolo abilitativo edilizio, non comporterebbe l’obbligo di effettuare una successiva comunicazione di fine lavori, né quella comunque effettuata (cfr. la nota trasmessa in data 19 febbraio 2011) costituirebbe comunicazione “rilevante” ai sensi dell’art. 1 septies della L. 129/2010 (previsione, quest’ultima, che al fine del riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, richiedeva la conclusione dell’installazione dell'impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 e la comunicazione “all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GS S.p.a.”, entro la medesima data, della avvenuta fine dei lavori).
11.1. Focalizzando la disamina sul profilo di decadenza rilevante nella fattispecie, giova ribadire che il citato art. 1 septies della L. 129/2010 individua quali destinatari della comunicazione di fine lavori “l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore di rete e il G.S.E.”; la norma, infatti, dà rilievo, ai fini della concessione dei benefici in questione, alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sotto due profili, quello edilizio, connesso all’edificazione della struttura e quello elettrico, inerente alla connessione con la rete elettrica, demandando ai soggetti istituzionalmente preposti a tali specifici e distinti aspetti i compiti di vigilare e controllare gli adempimenti documentali e procedurali posti a carico del richiedente il regime di agevolazione in parola. In particolare, il richiamo “all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione”, che non può non identificarsi con il Comune, quale soggetto pubblico deputato a dare il via libera agli impianti per ciò che riguarda la loro conformità alla normativa urbanistico-edilizia, si aggiunge, ma non si sostituisce a quello del Gestore del Servizio e della rete, autonomamente menzionati.
11.2. Come correttamente ricostruito in recenti sentenze della Sezione (cfr., Cons. Stato, sez. II, nn. 4128 e 4129 del 14 maggio 2025), la normativa in tema di disciplina degli interventi edilizi connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici non risultava, all’epoca della realizzazione delle opere di specie (ottobre 2010), particolarmente chiara. Invero, secondo i richiamati arresti giurisprudenziali, “(….) Il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per lungo tempo non si è occupato nella parte definitoria della installazione di impianti di energia alternativa, rimettendone la disciplina al sostanziale scrutinio della peculiarità, anche tipologica, degli stessi e conseguentemente dando luogo a pronunce non sempre omogenee in termini contenutistici. A ben guardare, anzi, l’art. 3 dello stesso, laddove fornisce la definizione dei vari interventi edilizi, alla lettera e.3) del comma 1, inserisce anche, genericamente, tra gli esempi di «nuova costruzione», la «realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato», così lasciando presupporre la necessità comunque del permesso di costruire. Il Capo VI a sua volta, rubricato «Norme per il contenimento del consumo di energia», si apre con una disposizione, ovvero l’art. 122, che ne circoscrive la portata ai consumi, nonché all’ «esercizio e alla manutenzione degli impianti esistenti». Il successivo art. 123, assimila(va) a manutenzione straordinaria - non ordinaria, quindi - il cui titolo è esentato dal pagamento degli oneri, l’installazione di nuovi impianti, da realizzare comunque nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela artistico-ambientale.
18.1. Solo in sede di conversione, con legge 29 luglio 2021, n. 108, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (art. 31), il legislatore si è fatto carico di inserire anche in tale d.P.R. n. 380/2001 una norma specificamente dedicata agli impianti fotovoltaici e solari termici, ovvero la lett. e-quater) dell’art. 6, che li include(va) nell’elencazione delle fattispecie di edilizia libera ove a servizio degli edifici di cui alla voce 32, Allegato A del Regolamento edilizio adottato con Intesa in Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 (esso pure di recente modificato), unitamente ai pannelli solari e fotovoltaici, a servizio di antenne, ripetitori e impianti radio-trasmittenti (ovvero gli impianti di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza. Quanto detto purché l’intervento non riguardasse le zone A di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
18.2. Tale norma è stata successivamente abrogata dal d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190.
19. A livello europeo, la c.d. direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001) ha sancito la regola per cui le norme nazionali in materia di procedure amministrative di autorizzazione e di certificazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative reti debbano essere proporzionate e necessarie e contribuire all’attuazione del principio energyefficiency first (articolo 15). Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento di tale direttiva, è intervenuto dunque, con finalità semplificatoria, sulla pregressa sistematizzazione dei regimi generali di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti a fonti rinnovabili (articolo 18), prevedendo altresì una disciplina per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’istallazione degli impianti a FER (articolo 20) e la riduzione dei tempi per i procedimenti autorizzativi relativi ad impianti ricadenti in aree idonee (articolo 22). In tale contesto, ha anche abrogato l’art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011 (……).
20. La problematica della complessità e farraginosità del quadro legislativo in relazione a tale importantissimo ambito ha fatto sì che l’Italia venisse interessata anche da una specifica raccomandazione del Consiglio UE, in verità successiva al tentativo di risoluzione della stessa con la legge sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). L’art. 26, comma 4, di tale legge contiene infatti una dettagliata delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino esemplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili: da qui il d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che non a caso è andato ad interpolare direttamente il d.P.R. n. 380 del 2001, sia nella parte definitoria (abrogazione della lettera e.quater dell’art. 6) , che in quella regolatoria (soppressione di specifiche disposizioni che avrebbero finito per sovrapporsi alla nuova disciplina contenute nell’art. 123). Nella stessa ottica di razionalizzazione e coordinamento sono state incise le norme di semplificazione che con specifico riferimento proprio al fotovoltaico e al solare termico erano state introdotte dal d.l. 1 marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34 (artt. 9e 10). Tali semplificazioni, peraltro, meritano di essere ricordate in quanto eliminavano la necessità, ai fini dell’applicazione del relativo regime, dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 11 del d.lgs. n. 115/2008, ovvero che si trattasse di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, tali da non modificarne la sagoma e la cui superficie non fosse superiore a quella del tetto (mediante l’inserimento dell’inciso «con qualsiasi modalità», riferito alla realizzazione dell’impianto).
21. Va infine ricordato che il d.lgs. n. 28 del 2011, egualmente sovrapponendosi in assenza di un chiaro coordinamento alle disposizioni del T.u.ed., all’art. 7 qualificava l’intervento di installazione dell’impianto solare termico come attività edilizia libera, ovvero, a seconda dei casi, manutenzione ordinaria, ma solo a condizioni tassativamente indicate (quelle eliminate dal d.l. n. 17/2022, citato al paragrafo precedente), assoggettandolo comunque ad un procedimento dichiarativo, nel secondo caso individuato anche attraverso il rinvio all’art. 11, comma 3, del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115. In particolare, affinché potesse trovare spazio tale qualificazione giuridica e fermo restando l’obbligo dichiarativo, andavano rispettate precise e predeterminate indicazioni metodologiche e tipologiche (ad esempio, l’estensione non eccedente la falda del tetto), e fatta salva comunque la disciplina vincolistica.
21.1. Ritiene al riguardo il Collegio che in alcun modo alla richiamata previsione potesse essere attribuita portata derogatoria generalizzata delle rimanenti disposizioni del T.u.ed., nel senso che al di fuori dei rigorosi ambiti ivi descritti, lo stesso torna(va) ad applicarsi in tutte le sue implicazioni (ivi comprese il differente regime di legittimazione preventiva, in ragione della consistenza dell’intervento e del suo impatto sul territorio). Tale principio è già stato affermato da questo Consiglio di Stato in relazione al (ben più esteso) regime liberalizzato introdotto dal d.l. n. 77 del 2022. «La suddetta interpretazione, infatti, postula un’inedita prevalenza a priori di una fonte normativa su di un’altra, che è contraria ai criteri previsti in tema di concorso fra norme di pari grado che regolano la medesima fattispecie, e soprattutto che non considera che le legittime esigenze private di ottenere un adeguato approvvigionamento energetico, vanno comunque contemperate con l’interesse al corretto sviluppo dello sfruttamento edilizio del territorio. Deve piuttosto ritenersi che la tendenziale derogabilità delle norme del TUED, prevista dall’articolo 9 del citato d.l. n.17 per la realizzazione di impianti fotovoltaici, valga solo allorquando […] l’interessato dimostri di non avere possibilità alternative, cioè tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi. E comunque, a condizione che, da quest’ultima, egli non ottenga indebiti incrementi di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi, che non siano strettamente connessi ad esigenze tecniche perché, in quest’ultimo caso, è evidente che l’intervento comunque richiede la necessità del titolo edilizio maggiore, ossia il permesso di costruire» (Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2024,n. 8113). (…).
21. La necessità, dunque, di tale comunicazione al Comune, autonoma e distinta da un’eventuale CILA e che comunque non si identifica nel paradigma di cui all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, risponde all’esigenza di consentire il controllo della regolarità urbanistico-edilizia e nel contempo verificare la concreta consistenza dell’impianto realizzato in relazione alla progettualità incentivata. La scelta del legislatore, cioè, di liberalizzare tale tipologia di installazioni sotto il profilo edilizio non si è volutamente spinta, in un contesto che ancora non prevedeva un regime edificatorio necessariamente semplificato per tutte le tipologie di installazioni siffatto, fino alla eliminazione di qualsivoglia onere informativo atto a supportare le verifiche di conformità ai requisiti sottesi allo stesso.
21.2. La ricostruzione effettuata trova(va) conferma anche nella previsione del comma 5 dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 28 del2011 (norma inserita dall’art. 30, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, poi a sua volta abrogato dal d.lgs. n. 190 del 2024), che con riferimento alla installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, sempre limitatamente ai casi di rispetto delle «modalità di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008» esclude(va) la previa «acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati».
12. Ebbene, ritornando al caso di specie, giova ricordare il tenore delle rilevanti previsioni normative applicabili al caso di specie.
Il già citato articolo 1 septies del d.l. n.105/2010 prevede che: “ le tariffe incentivanti di cui all’art.6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 … sono riconosciuti a tutti i soggetti che…abbiano concluso entro il 31 dicembre 2010 l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al gestore dei servizi elettrici – GS spa entro la medesima data, la fine dei lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 ”.
Il comma 1-bis poi aggiunge che: “ la comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il Gestore di rete e il GS spa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al precedente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione ”.
Dalla lettura delle disposizioni in parola si evince chiaramente che il legislatore ha inteso assicurare il regime di incentivazione alla produzione di energia elettrica di cui al c.d. secondo conto energia agli impianti fotovoltaici che siano in possesso delle seguenti due condizioni, entrambe imprescindibili ai fini in rilievo:
-la prima, costituita dall’ultimazione dell’istallazione dell’impianto sia dal punto di vista strutturale che elettrico entro la data del 31 dicembre 2010;
- la seconda, rappresentata dall’entrata in esercizio dell’impianto entro il successivo 30/6/2011.
Sotto il versante edilizio, invece, l’art. 6 comma 2 del DPR 380/2001 (abrogato dal d.lgs. n. 222 del 2016, ma vigente all’epoca dei fatti per cui è causa) prevedeva che:
“ 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; (…)
(…….)
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.
12.1. Risulta dunque evidente al Collegio che le previsioni da ultimo ricordate non consentano di ritenere né evidente né dimostrato in causa che l’intervento edilizio di specie rientrasse de plano , sulla base delle sue concrete peculiarità, nel regime dell’edilizia libera. Invero, la pur insistita affermazione sul punto dell’odierna appellante non ha trovato in causa la necessaria dimostrazione inerente le specifiche caratteristiche delle opere edili complessivamente effettuate in base alla comunicazione di inizio lavori a suo tempo presentata dall’odierna appellante.
12.2. Anzi, come già correttamente rilevato dal primo giudice, l’assunto della GMA è smentito dalle stesse risultanze documentali.
12.3. Invero, la GMA ebbe a presentare al Comune, quale titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto in oggetto, una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 L. 241/1990) per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m. e i. (denuncia inizio attività)”, in data 25 ottobre 2010 per il “rifacimento della copertura della concessionaria auto G.M.A. …. mediante la rimozione delle lastre esistenti in cemento-amianto, posizionamento nuovo manto di copertura sandwich ed installazione finale di pannelli fotovoltaici con sistema ad elementi già integrati con il supporto dei pannelli”. Parimenti, ha poi effettuato una comunicazione di fine lavori e collaudo di opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (protocollata al Comune di Varallo Pombia il 19 febbraio 2011 espressamente riferita alla SCIA del 25 ottobre 2010) proprio per i lavori, tra gli altri, di installazione dei pannelli fotovoltaici per cui è causa. Inoltre nella comunicazione di fine lavori ai fini dell’ammissione agli incentivi di cui alla Legge 129/2010 trasmessa, con data 14.12.2010 al GS, la stessa società ha dichiarato, tra le altre cose, “di aver comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione e al gestore di rete la fine lavori”.
12.4. Dunque, è stata la stessa odierna appellante ad aver posto in essere tutti gli adempimenti di cui all’art. 22 del T.U.E., evidentemente perché ebbe a ricondurre essa stessa i lavori effettuati non a quelli di cui all’art. 6 del DPR 380/2001 (attività edilizia libera) come invece oggi pretenderebbe, bensì a quelli di cui all’art. 22 del predetto DPR. Dunque, si è in presenza, comunque, della presentazione di un titolo abilitativo che – in quanto non ascrivibile all’attività amministrativa libera – è soggetto ai controlli della PA e pertanto non esonera dal tempestivo adempimento in questione, [i.e. la segnalazione di fine lavori] volto appunto a consentire all’ente competente di svolgere i relativi controlli.
13. Quanto al secondo motivo di appello (che ripropone le censure contenute nel secondo e terzo dei motivi di ricorso al T.a.r., con le quali si deduceva che non esisterebbe alcuna norma che mirerebbe a punire la tardiva comunicazione di ultimazione lavori alla competente amministrazione comunale, e che la sanzione comminata per il ritardo sarebbe sproporzionata) è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 10819 del 2023) secondo la quale l’esecuzione degli adempimenti comunicativi previsti dalla norma in argomento ai fini dell’accesso al beneficio, che è onere dell’istante provare di avere posto in essere, lungi dal rappresentare un’irragionevole formalità, costituisce piuttosto lineare verifica, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini dell’applicazione di un particolare e più favorevole regime di contributi solo temporaneamente rilevante, dovendosi in caso contrario applicare un regime diverso, che prevede contributi analoghi ma meno favorevoli riferiti alle medesime finalità,( cfr., ex multis , Cons. di Stato, sez. II 25 marzo 2022 n. 2195). In altri termini, la norma pone, quale condizione e requisito di accesso agli incentivi, non soltanto l’effettiva conclusione dei lavori entro la data del 31 dicembre 2010, ma anche l’intervenuto adempimento dell’onere formale di comunicazione della fine dei lavori all’Amministrazione competente, sicché l’omissione dello stesso nel termine perentorio del 31 dicembre 2010, riferita all’approntamento dell’impianto nella sua completezza, costituisce violazione di un obbligo di legge, che condiziona l’accesso agli incentivi. La fattispecie che si discosti da tale paradigma normativo, cioè, non consente l’erogazione degli incentivi e ne implica la decadenza (Cons. Stato, sez. II 9 gennaio 2023 n. 228).
14. L’appello è dunque integralmente infondato.
15. Ricorrono tuttavia, ad avviso del Collegio, giuste ragioni per compensare le spese del grado, anche in considerazione della descritta complessità del quadro normativo sotteso alla disciplina edilizia applicabile alla fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO TR AN, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
EF PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF PI | IO TR AN |
IL SEGRETARIO