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3 agosto 2017
3 agosto 2017
Art. 103. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 103:
- Si riporta l' art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)):
«Art. 1. - 187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 103:
- Si riporta l' art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)):
«Art. 1. - 187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
Commentario • 1
- 1. Sequestro di dispositivi e sistemi informatici: l’intervento del legislatoreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 settembre 2025 · 1
1. Il “nuovo” art. 254-ter cod. proc. pen. (Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici) L'art. 1 del disegno di legge A.C. 1822, come appena accennato poco prima, prevede una norma procedurale di nuovo conio, vale a dire l'art. 254-ter cod. proc. pen., rubricato “Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute”, il quale prevede quanto segue: “1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici …
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Giurisprudenza • 1
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- violazione di legge·
- giurisdizione penale·
- art. 34 d.lgs. n. 274/2000·
- regolarizzazione lavoratori stranieri·
- permesso di soggiorno·
- soggiorno illegale·
- sospensione procedimento penale·
- art. 103 d.l. n. 34/2020·
- inammissibilità istanza conversione permesso·
- art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998