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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 984/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8159/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036053035000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.12.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI e dell'Società_1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata in data 20.11.2024, di pagamento della somma di €. 1.535,88 per tassa rifiuti anni 2009, 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità della cartella per difetto di motivazione ed omessa notifica atti presupposti;
per decadenza e prescrizione, maturata già prima della notifica dell'atto di intimazione, impugnabile in via facoltativa;
il difetto di motivazione sulla sanzione e la prescrizione. Concludeva per la nullità della cartella;
in subordine, per la riduzione della sanzione e l'annullamento degli interessi.
Con ordinanza del 22.5.2025 veniva rigettata la domanda di sospensione ed invitato la ricorrente a documentare la notifica del ricorso all'ATO
Si costituiva in giudizio la società Società_1, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la notifica degli atti presupposti (fatture ed intimazione). Concludeva per la conferma dell'atto impugnato, con il favore delle spese con distrazione.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI.
Il ricorrente depositava memoria deducendo la contumacia di AdER e contestando la prova della notifica dell'initmazione, offerta dalla società ATO, non effettuata perchè “indirizzo insufficiente”. Inisteva nei motivi, con il favore delle spese con distrazione.
All'udienza del 05.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata.
L'intimazione di pagamento TIA anni da 2008 a 2012 n. 272892/2019 effettivamente non risulta notificata, perchè “indirizzo insufficiente”, come risulta dal Dettaglio documenti prodotto. E seppure risultano notificate le fatture TIA 2010 e 1° e 2° semestre 2012, in data 29.4.2011 al ricorrente ed in data 28.7.2012 e 19.12.2012 alla figlia, è evidente che, in difetto di atti interruttivi successivi, alla data del 20.11.2024 di notifica delal cartella impugnata è ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto ed annullata la cartella impugnata
Sulle parti convenute grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. SI
05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_2
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8159/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036053035000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.12.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI e dell'Società_1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata in data 20.11.2024, di pagamento della somma di €. 1.535,88 per tassa rifiuti anni 2009, 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità della cartella per difetto di motivazione ed omessa notifica atti presupposti;
per decadenza e prescrizione, maturata già prima della notifica dell'atto di intimazione, impugnabile in via facoltativa;
il difetto di motivazione sulla sanzione e la prescrizione. Concludeva per la nullità della cartella;
in subordine, per la riduzione della sanzione e l'annullamento degli interessi.
Con ordinanza del 22.5.2025 veniva rigettata la domanda di sospensione ed invitato la ricorrente a documentare la notifica del ricorso all'ATO
Si costituiva in giudizio la società Società_1, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la notifica degli atti presupposti (fatture ed intimazione). Concludeva per la conferma dell'atto impugnato, con il favore delle spese con distrazione.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI.
Il ricorrente depositava memoria deducendo la contumacia di AdER e contestando la prova della notifica dell'initmazione, offerta dalla società ATO, non effettuata perchè “indirizzo insufficiente”. Inisteva nei motivi, con il favore delle spese con distrazione.
All'udienza del 05.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata.
L'intimazione di pagamento TIA anni da 2008 a 2012 n. 272892/2019 effettivamente non risulta notificata, perchè “indirizzo insufficiente”, come risulta dal Dettaglio documenti prodotto. E seppure risultano notificate le fatture TIA 2010 e 1° e 2° semestre 2012, in data 29.4.2011 al ricorrente ed in data 28.7.2012 e 19.12.2012 alla figlia, è evidente che, in difetto di atti interruttivi successivi, alla data del 20.11.2024 di notifica delal cartella impugnata è ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto ed annullata la cartella impugnata
Sulle parti convenute grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. SI
05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_2