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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 276. Chiusura della procedura 1. La procedura si chiude con decreto ((motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio)) . ((Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale da' atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.)) Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
Tribunale di Milano 12 gennaio 2023. Pres. Macchi. Est. Pipicelli. Liquidazione Controllata - Istanza di apertura del creditore - Assenza di beni e redditi, anche futuri - Ammissibilità E' ammissibile l'apertura della liquidazione controllata (nella specie, ad istanza del creditore, ex art.268, comma 2, CCII) in carenza di beni o redditi futuri. Sommario: 1. Un breve excursus: ammissibilità della liquidazione in presenza di soli redditi futuri. 2. Liquidazione del patrimonio in presenza di sola finanza esterna: il principio di economicità ed efficienza della procedura. 3. segue: antieconomicità della liquidazione ed esdebitazione dell'incapiente.4. La procedura liquidatoria del …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Palermo, sentenza 24/12/2024, n. 190Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati: Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente Dott. Giulio Corsini Giudice Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Letto il decreto di assegnazione del 20 novembre 2024, osserva: Con ricorso depositato in data 19/11/2024 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), con l'ausilio del gestore dell'OCC, dott. Giuseppe Rizzo, la debitrice, DI VU NA nata a …Leggi di più...
- relazione OCC·
- art. 27 CCII·
- art. 269 CCII·
- art. 270 CCII·
- art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.·
- art. 233 CCII·
- art. 155 sexies disp. att. c.p.c.·
- liquidazione controllata·
- art. 272 CCII·
- competenza territoriale·
- art. 40 CCII·
- art. 150 CCII·
- art. 65 CCII·
- art. 268 CCII·
- sovraindebitamento