Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2015, n. 7877
CASS
Sentenza 21 gennaio 2015

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La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'omessa analisi circa l'esatta individuazione della pena irrogata per la violazione più grave nel reato continuato, al fine di valutare se sussistessero i presupposti per la revoca dell'indulto, è questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice, come tale deducibile solo mediante impugnazione).

Commentario1

  • 1Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2015, n. 7877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7877
Data del deposito : 21 gennaio 2015

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