Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'omessa analisi circa l'esatta individuazione della pena irrogata per la violazione più grave nel reato continuato, al fine di valutare se sussistessero i presupposti per la revoca dell'indulto, è questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice, come tale deducibile solo mediante impugnazione).
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2015, n. 7877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7877 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 21/01/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - N. 201
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 29427/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA;
nei confronti di:
ON DR N. IL 17/07/1984;
avverso il provvedimento n. 393/2011 TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 10/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. ROMANO Giulio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVA
l. - Con ordinanza del 10 ottobre 2013 il Tribunale ordinario di La Spezia, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, in accoglimento della richiesta del condannato, ON EA, ha revocato la propria ordinanza 27 febbraio 2012, colla quale aveva revocato l'indulto applicato all'instante con provvedimento del 1 dicembre 2008.
Il giudice della esecuzione ha motivato: la revoca del beneficio fu disposta in considerazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, pronunciata il 28 aprile 2011 dal medesimo Tribunale, per reati commessi nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della L. 31 luglio 2006, n. 241; se non che la pena detentiva di due anni di reclusione, inflitta colla ridetta sentenza, fu irrogata per tre delitti di furto aggravato, uniti nel vincolo della continuazione;
sicché la pena base è da ritenersi necessariamente inferiore alla soglia di legge (anni due di pena detentiva) che comporta la revoca dell'indulto; infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della revoca del condono, ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, rileva, non già il cumulo giuridico delle pena irrogata per il delitto continuato, bensì - ed e-sclusivamente - la pena commisurata per la più grave delle violazioni;
peraltro la specifica questione "concernente la revoca dell'indulto conseguente a condanna per reato continuato non è stata prospettata, ne' trattata nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero di revoca dell'indulto". 2. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di La Spezia, in persona del Dott. Paciaroni Mario, ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto recante la data del 21 ottobre 2013, col quale ha sviluppato due motivi.
2.1 - Col primo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia inosservanza degli artt. 648 e 649 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 6, eccependo che, in carenza di veruna impugnazione della ordinanza, 28 aprile 2011 (di revoca dell'indulto), la definitività del provvedimento del giudice della esecuzione precludeva il riesame della questione.
2.2 - Col secondo motivo di impugnazione il ricorrente, denunziando inosservanza della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, oppone: erroneamente il giudice della esecuzione ha supposto che la sanzione base della sentenza di applicazione della pena su richiesta fosse inferiore a due anni di reclusione;
dal provvedimento risulta che per il delitto più grave fu commisurata la reclusione in anni tre, colla multa in euro trecento;
e che la sanzione detentiva fu, quindi, ridotta a due anni per la diminuente del rito, senza che fosse computato alcun aumento a titolo di continuazione;
sicché la pena detentiva non inferiore a due anni, irrogata per il furto commesso nel quinquennio di riferimento, comportava la revoca dell'indulto.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 10 settembre 2014, ha osservato ad adiuvandum: il provvedimento 27 febbraio 2012, di revoca dell'indulto, è stato notificato al condannato e al suo difensore, rispettivamente, il 29 febbraio 2012 e il 6 marzo 2012; non è stato e-sperito il rimedio del ricorso per cassazione;
il condannato ha presentato la istanza (per la rimozione della revoca del beneficio e per il ripristino del provvedimento che l'aveva concesso) con atto depositato il 5 luglio 2013 e, pertanto, intempestivamente;
la preclusione intervenuta non consentiva al giudice della esecuzione di modificare il provvedimento (ormai definitivo) re melius perpensa in carenza di nova (l'indirizzo di legittimità richiamato dal giudice della esecuzione si era già affermato all'epoca della disposta revoca del condono); resta assorbito il secondo mezzo di impugnazione.
4. - Il ricorso merita accoglimento.
4.1 - Il primo motivo di impugnazione è fondato.
In difetto dell'esperimento di alcuna impugnazione avverso l'ordinanza del giudice della esecuzione, 28 aprile 2011, di revoca dell' indulto, sulla relativa questione si è consolidata la preclusione comportata dal principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto del ne bis in idem.
Il suddetto principio, sancito normativamente con riferimento alla cosa giudicata formale del giudizio di cognizione dall'art. 649 c.p.p., trova ulteriore ancoraggio, per quanto riguarda la fase della esecuzione (e tutti i procedimenti incidentali, complementari e/o speciali variamente modellati col rinvio alle disposizioni dell'art. 666 c.p.p.) nella comminatoria della inammissibilità, prevista dall'art. 666 c.p.p., comma 2, nel caso di mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi. Giova, in proposito, ricordare e ribadire che (a differenza di quella forte della res iudicatà) la preclusione ed. debole, correlata al divieto in parola, copre elusivamente il "dedotto" e non anche il "deducibile" (v. da ultimo Sez. 1^, n. 30496 del 03/06/2010 - dep. 30/07/2010, Nicolini, Rv. 248319: "la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo non si estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise").
Sicché la preclusione non opera a fronte della deduzione di elementi nuovi (ed. nova), sia di fatto che di diritto, quali, sotto tale ultimo profilo, lo ius superveniens o il "mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione" (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010 - dep. 13/05/2010, Beschi, Rv. 246651).
E, per vero, il giudice della esecuzione, con avveduto, implicito riferimento al ridetto principio ha curato di osservare che, in sede di revoca dell'indulto, "non era stata prospettata, ne' trattata" l'obiezione che, riferendosi la condanna di due anni di reclusione (riportata dal ON) al cumulo giuridico del reato continuato, la pena, inflitta per il delitto base era inferiore alla soglia sanzionatoria comportante la revoca del condono.
Il rilievo - di per sè esatto in punto di fatto - non appare, tuttavia, risolutivo.
Al riguardo è d'uopo approfondire il concetto giuridico dei nova che vincono la preclusione.
Pacificamente rientrano nel relativo ambito tutti gli elementi cronologicamente sopravvenuti alla decisione e influenti sulla medesima.
Ma anche rilevano elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (così, da ultimo, in tema di revoca in executivis dell' indulto applicato in fase di cognizione a dispetto della oggettiva preesistenza di causa ostativa, non nota al giudice concedente e, pertanto, "non presa, nemmeno implicitamente, in esame", Sez. 1^, n. 40647 del 12/06/2014 - dep. 01/10/2014, Nicolaci, Rv. 260358).
Orbene, nella specie, il giudice della esecuzione aveva, a suo tempo, indiscutibilmente considerato e valutato la sentenza di applicazione della pena su richiesta, pronunciata il 28 aprile 2011, a carico del ON, trattandosi del provvedimento per effetto del quale dispose la revoca del condono.
La analisi (all'epoca omessa) del relativo trattamento sanzionatorio e il rilievo circa la supposta entità della pena inflitta per il delitto più grave (che il ricorrente postula inferiore inferiore ad anni due di reclusione) non costituiscono, pertanto, dei nova;
si tratta, invece, di questioni oggetto di considerazione necessariamente implicita da parte del giudice e, al tempo stesso, di ipotetico errore di fatto o di diritto, cui avrebbe ben dovuto porsi rimedio collo strumento della impugnazione.
Occorre, in altri termini, affermare che ogni profilo decisivo, risultante ex actis e compreso nel perimetro dell'oggetto dello scrutinio compiuto, del quale sia stata (tuttavia) indebitamente omessa la valutazione, non è suscettibile di essere ricondotto nell'ambito dei nova.
Gli è che la previsione di uno specifico mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei termini e delle forme relative) consente - in virtù del postulato della intrinseca coerenza e logicità dell'ordinamento - di stabilire con nettezza la linea di confine dei nova nel senso che, laddove si configura la acquiescenza, resta simmetricamente esclusa la possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto colla impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato l'effetto della preclusione stessa.
Diversamente opinando la preclusione non potrebbe mai configurarsi nel caso dell' error in iudicando, se il mero disvelamento della fallacia dovesse valere a integrare il novum.
Ma addirittura, in ultima analisi, la preclusione, qualora ab absurdo dovesse conseguentemente essere confinata a presidio delle sole decisioni correttamente assunte secundum legem, finirebbe col dissolversi, perdendo la propria essenziale funzione, là dove della legittimità del provvedimento potesse indefinitamente disputarsi ad libitum.
In conclusione, nella specie, in difetto dell'esperimento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 27 febbraio 2012 di revoca del condono, si è consolidata la preclusione sul punto, rendendo intangibile il provvedimento.
4.2 - Resta assorbito l'esame del secondo, gradato motivo di ricorso, peraltro altrettanto fondato (dall'esame della sentenza del Tribunale di La Spezia, 28 aprile 2011, n. 418, di applicazione della pena su richiesta a carico del ricorrente per il delitto di furto aggravato e continuato, risulta che nella determinazione della sanzione finale di due anni di reclusione e Euro 200 di multa non fu computato nessun aumento a titolo di continuazione interna, "muovendo - in conformità della istanza dell' imputato - dalla pena base di anni tre di reclusione ed Euro 300 di multa, con riduzione di 1/3 per la scelta del rito").
4.3 - Conseguono l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la comunicazione al Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015