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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 305. Commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
Commentario • 1
- 1. Liquidazione coatta enti cooperativi: direttive per commissari liquidatoriValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 21 agosto 2025 · 1
Il MIMIT, con decreto del 01 agosto 2025, ha pubblicato le direttive per lo svolgimento dell'incarico di commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. Si ricorda che, in base agli artt. 305 del D. Lgs. 14/2019, e 204 del R.D. 267/1942, nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Autorità di vigilanza. Il MIMIT ha quindi ravvisato la necessità di emanare puntuali istruzioni per lo svolgimento dell'incarico di commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, …
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Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-697/20, Sentenza della Corte, W.G. contro Dyrektor Izby Skarbowej w L, 24/03/2022Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 24 marzo 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Articoli 295 e 296 – Regime forfettario dei produttori agricoli – Coniugi che esercitano un'attività agricola utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale – Possibilità per tali coniugi di essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell'IVA – Opzione esercitata da uno dei coniugi di rinunciare allo status di agricoltore forfettario e di applicare alla propria attività il regime normale dell'IVA – Perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell'altro coniuge» Nella …Leggi di più...
- regime forfettario·
- soggetto passivo·
- evasione fiscale·
- abusi fiscali·
- art. 296 direttiva IVA·
- attività economica·
- regime normale IVA·
- comunione coniugale·
- art. 9 direttiva IVA·
- art. 295 direttiva IVA·
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- indipendenza attività