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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 168. Pagamento di cambiale scaduta 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
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- 1. SOMMARIO - Finanza & Fisco n. 16 del 2016https://www.finanzaefisco.com/ · 1
Giurisprudenza • 6
- 1. CGUE, n. C-360/25, Sentenza della Corte, ***X*** contro Finanzamt für Großbetriebe, 09/07/2026Provvedimento: Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 luglio 2026 (*) « Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Imposta sul valore aggiunto – Esenzione fiscale per le prestazioni effettuate tra imprese che realizzano principalmente operazioni bancarie, assicurative o relative ai fondi pensione – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Nozione di “aiuto” – Vantaggio – Selettività – Richiesta di limitazione temporale degli effetti della sentenza » Nella causa C-360/25 [Schoger II] (i), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzgericht (Tribunale …Leggi di più...
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