Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
La sospensione dei termini di custodia cautelare, se giustificata dalla oggettiva complessità del dibattimento (senza, dunque, che assumano rilievo le situazioni dei singoli imputati), è operante anche nei confronti di quel soggetto, in un primo tempo giudicato separatamente, la cui posizione sia stata successivamente riunita al processo nel quale detta sospensione è stata disposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2000, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 01/12/2000
Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 4422
Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 11420/2000
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AS OS, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 3 marzo 2000 del tribunale di Bari che in sede di appello ha confermato il provvedimento con il quale la corte d'assise in sede aveva rigettato una richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente;
udita la relazione del Cons. Dott. Renato Fulgenzi,
udito il PM nella persona del sostituto procuratore generale Giovanni Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, OSSERVA
OS AS è stato rinviato a giudizio per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 575 CP, 74 DPR 309/90 nell'ambito del procedimento n. 3/98 Reg. gen. Corte di assise di Bari, per il quale il PM, in data 22.4.98, faceva richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati in stato di carcerazione preventiva.
Nella stessa data veniva disposto lo stralcio della posizione del ricorrente e l'apertura nei suoi confronti del procedimento n. 9/98, di cui però qualche giorno dopo veniva disposta la riunione al procedimento n. 3/98.
Il 27.5.98 la corte di assise accoglieva la richiesta del pubblico ministero.
Ciò premesso, AS deduce che erroneamente la corte di assise e il tribunale hanno ritenuto operante la sospensione dei termini di custodia cautelare anche nei suoi confronti, perché quando il PM ne aveva fatto richiesta egli non era più imputato nel procedimento n. 3/98.
Il ricorso e manifestamente privo di fondamento.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare:
- che qualora venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304/2 CPP, tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. In questo caso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento (Sez. 1^, 12.1.98, La Cognata, rv.209888);
- che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del processo non richiede il preventivo formale accertamento della costituzione delle parti ne' la loro preventiva audizione, previa convocazione a questo fine, potendo la sospensione essere adottata in ogni momento in cui se ne ravvisi la necessità (Sez. 6^, 28.1.00, Musitano, rv. 215428);
- che ove la richiesta del PM di sospensione dei termini di custodia venga avanzata in udienza pubblica, in tale sede può aver luogo l'audizione del difensore, mentre. qualora la richiesta venga formulata nell'intervallo tra un'udienza e l'altra, il contraddittorio deve essere assicurato o riservando l'audizione del difensore e la decisione nella prima udienza utile, oppure fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 127 CPP (Sez. 1^, 11.1.00, Albano, rv.215361);
- che l'eventuale mutamento del collegio non influisce sulla validità dell'ordinanza di sospensione emessa da precedente collegio per complessità del dibattimento (Sez. 6^, 28.4.97, Talia, rv.208213; Sez. 6^, 17.1.97, Liccardo, rv. 207512). Correttamente, pertanto, la sospensione dei termini è stata ritenuta operante anche nei confronti del ricorrente, il cui difensore dal momento della riunione dei processi, disposta all'udienza del 29.4.98, era stato messo in condizioni di interloquire sul punto. Nè alcuna rilevanza ha il fatto che alla data della richiesta del PM di sospensione dei termini di custodia cautelare il ricorrente non dovesse essere giudicato nel procedimento in cui la sospensione veniva chiesta.
Tale richiesta era infatti giustificata dalla oggettiva complessità di questo procedimento. senza alcun riguardo per la posizione dei singoli imputati che in esso si trovavano in stato di carcerazione preventiva.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, e AS OS va condannato alle spese, nonché a versare alla Cassa ammende una sanzione pecuniaria il cui importo si ritiene opportuno fissare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della Cassa ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94/1 ter disp. att. CPP.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001