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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 336. Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale 1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
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- 1. Art. 131-bis e oltraggio: serve verifica concreta delle funzioni (Cass. 14741/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2026 · 1
L'esclusione ex lege della causa di non punibilità è riferita non al reato di oltraggio "tout court", ma alla sola ipotesi in cui il sia commesso "nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni", ovvero nei confronti di una categoria più ristretta di quella, più generica, dei pubblici ufficiali, individuata in correlazione con lo svolgimento delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. L'operatività del divieto presuppone, dunque, la necessaria verifica dell'effettivo svolgimento, nel caso concreto, di tali funzioni da parte dei soggetti qualificati nei cui …
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Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2026, n. 14741Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: RI UA nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui si riferisce all'art. 341-bis cod. pen. e, in subordine, dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della …Leggi di più...
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