Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 42. Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalita' prescritte nel medesimo articolo.
2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.
2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.
Commentari • 16
- 1. News ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
I Giudici Delegati, - vista la nota della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova trasmessa il 31-5-2023; - osservato che dagli artt. 65 co. 2 e 270 co. 5 CCI viene richiamata la disciplina sulla istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri prevista dall'art. 42 CCI; - rilevato inoltre che gli artt. 68 co. 4, 76 co. 4 e 269 co. 3 CCI prescrivono che gestore della crisi comunichi l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali anche degli enti locali, laddove l'effettivo deposito del ricorso può avvenire anche a distanza di mesi; - ritenuto pertanto che l'Agenzia delle Entrate debba essere …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1680Provvedimento: […] 2 debitoria verso l'Erario e l Controparte_4 Chiedevano pertanto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 con le indagini di cui agli artt. 39 e 42 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019).Leggi di più...
- art. 327 c.p.c.·
- reclamo·
- liquidazione giudiziale·
- contributo unificato·
- art. 51 CCII·
- notifica telematica·
- patrocinio a spese dello Stato·
- tardività reclamo·
- art. 156 c.p.c.·
- notifica ordinaria