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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 105. Operazioni e relazione del commissario 1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita ((...)) almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione e' trasmessa al pubblico ministero.
2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare ((...)) e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al pubblico ministero.
2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare ((...)) e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al pubblico ministero.
Commentari • 15
- 1. Circolare del 16/07/2026 n. 5 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 16 luglio 2026 · 1.5
INDICE Premessa 1. Introduzione generale: Il processo evolutivo della riforma del diritto fallimentare 1.1. La nuova stagione di riforme 1.2. Le origini e l\'evoluzione del nuovo diritto della crisi 1.3. Gli interventi correttivi e integrativi al Codice 2. Disposizioni generali (Titolo I del Codice) 2.1. Ambito di applicazione e definizioni 2.2. Principi generali 2.3. Pubblicazione delle informazioni ed economicit\à delle procedure 2.4. Principi di carattere processuale e giurisdizione internazionale Premessa: l\'evoluzione dell\'ordinamento interno alla luce del diritto dell\'Unione europea in materia di insolvenza 3. Composizione negoziata della crisi (Titolo II - Capo I - …
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Giurisprudenza • 108
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 07/07/2025, n. 72Provvedimento: […] 8. in data 10 gennaio 2025, il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 105, comma 1, CCII nella quale riscontrava alcune criticità in merito al piano proposto da AR , evidenziando, nelle conclusioni del proprio elaborato “la necessità che il piano concordatario venga sottoposto a revisione da parte degli advisor e degli attestatori incaricati. tale necessità deriva anche dalla possibilità, prevista dall'art. 105, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ove è previsto che il debitore possa presentare una nuova proposta di concordato entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data inizialmente fissata per il voto dei creditori (data iniziale del 24.02.2025)”.Leggi di più...
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