Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 293
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    L'avviso è generico, privo di un cruscotto estimale, non indica i parametri del Vc, né le fonti tecniche e storiche dei valori, né chiarisce le ragioni della consistente divergenza rispetto alla rendita DOCFA. Tale carenza integra vizio di motivazione dell'atto.

  • Accolto
    Inadeguatezza del valore di costo (Vc) applicato nella stima

    L'Agenzia ha fatto riferimento al “Prontuario delle stime per la Provincia di Latina – biennio censuario 1988/1989”, ma non ha prodotto detto prontuario, né ha indicato le specifiche tabelle o pagine da cui sarebbero tratti i valori; non risulta svolto sopralluogo; non vi è confutazione tecnica puntuale della perizia di parte. La stima documentata e puntuale riferita al bene concreto prevale rispetto a una valutazione standardizzata e priva di verifica oggettiva.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente

    La sentenza di primo grado ha esposto, con sufficiente chiarezza e completezza, l'iter procedimentale, i motivi del ricorso, le repliche dell'Ufficio e le ragioni decisive dell'accoglimento, soffermandosi sulla inadeguatezza motivazionale dell'avviso e sulla non verificabilità dei criteri e dei valori utilizzati. La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e di individuare le ragioni della decisione.

  • Rigettato
    Carattere illogico e contraddittorio delle affermazioni circa l'inadeguatezza del criterio del costo di costruzione

    È vero che, per gli immobili della categoria speciale D/2, la stima diretta può essere condotta anche mediante approccio del costo, specie in assenza di dati di mercato; tuttavia, l'uso di tale metodo impone la tracciabilità dei coefficienti, dei parametri e delle fonti (prezzari, prontuari), nonché la loro riconducibilità storica all'epoca censuaria. L'Agenzia non ha prodotto il prontuario né indicato le specifiche tabelle o pagine da cui sarebbero tratti i valori, e non vi è confutazione tecnica puntuale della perizia di parte.

  • Rigettato
    Travisamento della natura della stima diretta richiesta per gli immobili in categoria D

    Per gli immobili di categoria speciale D/2 è dovuta la stima diretta, realizzabile anche senza sopralluogo, sulla base dei dati DOCFA; il criterio del costo di costruzione è pienamente legittimo quando non siano disponibili valori di mercato. Tuttavia, l'Agenzia non ha fornito la documentazione necessaria a giustificare i valori utilizzati.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 56 del D.P.R. 1142/1949 e dell'art. 1 del D.M. 701/1994, nonché erronea valutazione del metodo estimale

    La Corte ha ritenuto che l'uso del metodo del costo impone la tracciabilità dei coefficienti, dei parametri e delle fonti (prezzari, prontuari), nonché la loro riconducibilità storica all'epoca censuaria. L'Agenzia non ha fornito tale documentazione e la perizia di parte è risultata più puntuale e documentata.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della nuova produzione documentale in appello

    La produzione documentale dell'Agenzia deve ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, e comunque non decisiva rispetto alla legittimità del provvedimento originario, che deve essere autosufficiente e motivato al momento della sua emanazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 293
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 293
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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