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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 7. (Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza) 1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta e' riunita a quella gia' pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.
2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:
a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuita' aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
3. ((Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83)) , in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non e' accolta ed e' accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale.
Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda e' inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.
2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:
a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuita' aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
3. ((Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83)) , in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non e' accolta ed e' accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale.
Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda e' inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.
Commentari • 14
- 1. Conveniente la proposta che massimizza la soddisfazione del creditoreAccesso limitatoLuca Fornero · https://www.eutekne.info/ · 1
Giurisprudenza • 146
- 1. Trib. Pesaro, sentenza 30/07/2025, n. 59Provvedimento: TRIBUNALE DI PESARO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott. Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel. Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 67 2023 Rg. avviato su domanda di Parte_1 RICORRENTE contro Controparte_1 [...] OPPONENTE e Controparte_2 [...] OPPONENTE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A La soc. Parte_1 presentava, all'esito di svariate modifiche, rettifiche ed integrazioni, una domanda di concordato preventivo in continuità diretta della durata prevista di circa quattro anni con la quale veniva prospettato: la valorizzazione, mediante attività di …Leggi di più...
- omologazione concordato·
- fattibilità del piano·
- liquidazione giudiziale·
- art. 40 cod. crisi·
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- opposizione creditori