TAR Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 234
TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione sulla proporzionalità della sanzione

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la mancata comunicazione del protrarsi del servizio oltre un certo orario possa integrare una violazione, la motivazione sulla scelta della sanzione della consegna non sia adeguata, non considerando appieno le comunicazioni effettuate dal ricorrente e la reale gravità della trasgressione.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria sulla proporzionalità della sanzione

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione sulla proporzionalità della sanzione fosse carente, implicando un difetto di istruttoria su tale aspetto.

  • Accolto
    Vizio di motivazione del provvedimento di rigetto

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che i provvedimenti impugnati fossero viziati da difetto di motivazione sulla proporzionalità della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 234
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 234
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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