Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Roberto Piana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege, nei suoi uffici in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Comando Secondo Battaglione Carabinieri Liguria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento-OMISSIS-. emesso dal Comando 2° Battaglione Carabinieri Liguria in data -OMISSIS-, notificato in data 4 maggio 2021, di rigetto del ricorso gerarchico presentato in data primo marzo 2021 per l'annullamento della sanzione disciplinare della “ consegna ” di un giorno irrogata dal -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, ed anche contro il suddetto provvedimento presupposto di irrogazione della sanzione disciplinare ed ogni provvedimento consequenziale, al fine di ottenere l'annullamento degli impugnati provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa VA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, -OMISSIS-in servizio presso la -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il-OMISSIS-ha irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della “ consegna ” di un giorno. Insieme al suddetto atto, impugna anche il provvedimento prot. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso la predetta sanzione.
La contestazione disciplinare riguardava fatti svoltisi nel corso del servizio prestato dal ricorrente il -OMISSIS-, quale comandante di un contingente della Compagnia di appartenenza impiegato nell'ambito di servizi predisposti dalla locale Questura, finalizzati a garantire l'ordine pubblico durante le operazioni di identificazione e foto-segnalamento di cittadini stranieri.
La sanzione è stata irrogata poiché il ricorrente ha trattenuto in servizio la pattuglia da lui diretta ben oltre la durata del turno ordinario (6 ore), per un tempo di gran lunga superiore a quello usualmente tollerato nelle situazioni di emergenza, omettendo di darne avviso ai superiori.
Il turno al quale sono stati sottoposti i militari diretti dal ricorrente, infatti, nel giorno -OMISSIS- ha avuto una durata di diciassette ore, essendo iniziato alle 5.00 e terminato alle 22.00.
I fatti contestati, nel provvedimento, vengono così descritti: “-OMISSIS-”.
Per la condotta contestata al ricorrente è stata irrogata la sanzione di un giorno di consegna.
Il ricorrente l’ha impugnata con ricorso gerarchico con un unico articolato motivo, nel quale ha dedotto i vizi di violazione di legge per assenza dei presupposti di irrogazione della sanzione, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
Afferma il ricorrente che la sanzione che lo ha colpito è stata irrogata a causa della mancata comunicazione ai superiori del protrarsi del servizio, oltre gli orari di normale turnazione. Il ricorrente contesta l’addebito affermando che i superiori erano a conoscenza della non preventivabilità della durata del servizio. Esso, infatti, era stato richiesto dalla Questura di -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- che recava l’indicazione del solo orario di inizio delle attività (le ore 6.00) e non l’orario di fine servizio, dovendosi interpretare tale mancanza nel senso che il supporto della pattuglia diretta dal ricorrente fosse stato richiesto sino alla fine delle esigenze operative.
Il provvedimento era stato trasmesso formalmente al Secondo Battaglione Carabinieri Liguria, presso il quale il ricorrente presta servizio e, pertanto, i superiori gerarchici erano informati ufficialmente di tutte le circostanze sopra riportate.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la difformità tra la condotta contestata nella comunicazione di apertura del procedimento disciplinare e quella ritenuta rilevante sul piano disciplinare nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
Nella contestazione dell’addebito, infatti, si paventa che la condotta contestata sarebbe consistita nell’aver tenuto impegnata la squadra oltre la durata del servizio richiesto dalla Questura, identificata nell’intervallo 6.00 – 12.00, mentre in realtà, come si è detto, la nota con cui la Questura aveva richiesto il supporto della pattuglia non conteneva l’orario di chiusura delle attività.
Pur essendo stato constatato l’errore, nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, esso non è stato ritenuto rilevante, poiché “il presupposto della violazione contestata consiste nell'aver prestato servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 per complessive 17 ore”.
Questa valutazione, tuttavia, secondo il ricorrente contrasterebbe con la contestazione originaria, che era riferita alla mancata comunicazione del protrarsi del turno e non alla durata del turno stesso.
Il ricorrente afferma di aver comunicato aggiornamenti sulla prevedibile durata del turno al comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-e al -OMISSIS-, suo -OMISSIS-, specificando, nel corso della giornata del -OMISSIS-he il servizio (iniziato alle 6.00) non sarebbe terminato prima delle ore 16.00.
Pertanto il provvedimento irrogativo della sanzione sarebbe fondato su presupposti errati.
Il provvedimento sarebbe, inoltre, privo di motivazione, non essendo state approfonditamente affrontate le questioni poste dal ricorrente nelle memorie difensive.
In particolare, nel provvedimento non si prenderebbe specifica posizione né sulla conoscenza del provvedimento della Questura da parte del Battaglione, né sulle comunicazioni effettuate ai superiori nel corso del servizio.
Il provvedimento sarebbe altresì affetto da difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione sentito le persone informate sui fatti indicate dal ricorrente, che avrebbero potuto aiutare a ricostruire lo sviluppo della vicenda.
Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che, anche se il ricorrente avesse fornito ulteriori aggiornamenti ai superiori sulla durata del turno nel pomeriggio del -OMISSIS-, sarebbe stato, comunque, impossibile predisporre la sostituzione dei militari impiegati nel servizio, in modo da evitare il protrarsi del turno.
A fronte dello specchiato stato di servizio dell'esponente, la sanzione irrogata sarebbe ingiusta e sproporzionata rispetto all'effettivo disvalore della condotta.
Si è costituito il Ministero della Difesa che ha contestato nel merito le avverse censure.
All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura con la quale si lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria sulla proporzionalità della sanzione irrogata.
Sulla base della non controversa ricostruzione dei fatti delle parti e della documentazione in atti, emerge che:
- il procedimento disciplinare a carico del ricorrente trae origine dalla segnalazione del -OMISSIS- da parte del 2° Battaglione Carabinieri Liguria al Comandante della 1^ Compagnia, con la quale l’Ufficio chiedeva di effettuare approfondimenti sull’eventuale rilievo disciplinare della condotta tenuta dal ricorrente nel corso dei servizi di supporto alla Questura di -OMISSIS-, svolti il -OMISSIS-, avendo, come responsabile della pattuglia, trattenuto in servizio il personale da lui diretto dalle 6.00 alle 22.00 senza darne comunicazione all’Ufficio, impedendo, così, all’Amministrazione di intraprendere le azioni necessarie alla gestione ottimale del personale.
- Il 16.10.2020 veniva avviato il procedimento disciplinare a carico del ricorrente e gli veniva contestato il seguente addebito: “-OMISSIS-”.
- La nota della Questura per -OMISSIS- con la quale si chiedeva l’intervento della pattuglia condotta dal ricorrente, contrariamente a quanto contestato, si limitava ad indicare l’orario di inizio del servizio, ma non la sua conclusione, rendendo ragione dell’impossibilità di prevedere l’orario di fine servizio;
- Il ricorrente aveva avvisato il giorno 6 novembre 2020 (dopo aver avuto notizia delle richieste della Questura) i propri superiori della possibilità che il servizio si protraesse oltre l’orario ordinario dei turni, presumibilmente almeno fino alle ore 16.00;
- Il giorno -OMISSIS-, intorno alle ore 14.00, il ricorrente aveva avvertito il -OMISSIS-, suo superiore, della circostanza che il servizio fosse ancora in corso e che presumibilmente si sarebbe concluso entro le 16.00.
- Il -OMISSIS-, nella propria relazione di servizio del 23.1.2021, ha dichiarato di aver chiesto al ricorrente di informarlo nel caso in cui il servizio si fosse protratto oltre il suddetto orario, ma di non aver ricevuto altre comunicazioni.
In base alla ricostruzione pacifica dei fatti, non può negarsi che la violazione dell’obbligo di tenere informati i superiori sulla durata del turno - sia pure nella sola fase finale di espletamento del servizio - vi sia stata e che la pattuglia sia stata costretta ad un turno di durata inusitatamente lunga (dalle 6.00 alle 22.00), nonostante fossero state impartite chiare disposizioni sulla necessità di non aggravare eccessivamente i turni del personale.
Pertanto, non può ritenersi palesemente irragionevole la scelta di applicare una sanzione al ricorrente, per non aver informato i propri superiori sul protrarsi del servizio, potendo condividersi la contestata violazione degli artt. 713 (doveri attinenti al grado), 717 (Senso di responsabilità) e 729 (esecuzione degli ordini) del T.U.R.O.M. (D.P.R. 90/2010), “ nella parte in cui prevede che il militare investito di un grado (…) deve eseguire ordini e disposizioni di servizio ricevuti con senso di responsabilità ed esattezza, informando appena possibile i propri superiori in caso di dubbi”.
Tuttavia non risulta sufficientemente motivata la misura/tipologia di sanzione applicata al ricorrente.
La consegna, infatti, tra le sanzioni di corpo elencate nell’art. 1358 D.Lgs. 66/2010, è preceduta in ordine di gravità solo dalla consegna di rigore. L’art. 1361 T.U., che ne reca la disciplina, afferma “1. Con la consegna sono punite:
a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall’articolo 751 del regolamento;
b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;
c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.”.
Il rimprovero, invece, ai sensi dell’art. 1360: “è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.”.
In caso di trasgressione delle norme della disciplina e del servizio il discrimine nella scelta tra rimprovero e consegna sta nella gravità della violazione.
Nel caso di specie, non risulta sufficientemente motivata la sussistenza di una condotta gravemente violativa degli obblighi di servizio, atteso che il ricorrente, benché abbia mancato nel dare comunicazione del protrarsi del servizio oltre le ore 16.00, come gli era stato richiesto dal proprio diretto superiore il giorno -OMISSIS-, aveva, però, fino a tale momento, informato la catena gerarchica sulla non prevedibilità dell’effettiva durata del servizio, mettendo i superiori in condizione di individuare eventuali misure sostitutive, che, tuttavia, non risulta gli fossero state comunicate, né risulta siano state effettivamente predisposte.
Per tale ragione, benché la mancata comunicazione del protrarsi del servizio oltre le ore 16.00 possa integrare la violazione degli obblighi di servizio sopra richiamati, tuttavia, non appare adeguatamente motivata la scelta della tipologia di sanzione applicata, in relazione alla gravità della trasgressione, tenuto conto sia alle comunicazioni effettivamente effettuate dal ricorrente ai suoi superiori in merito alle caratteristiche e alla durata dei servizi da prestare, sia della insussistenza di sufficienti elementi per poter affermare che il ricorrente abbia consapevolmente impedito la sostituzione del personale in servizio.
2. Per tale ragione, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, essendo carente la motivazione circa la proporzionalità della sanzione applicata in relazione agli aspetti sopra richiamati.
3. La natura procedimentale del vizio accertato, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ai sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LL, Presidente FF
VA RI, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA RI | IA LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.