Art. 10.
Per effetto della presente legge il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1438 , e' integrato all'art. 2 con l'aggiunta della Facolta' di agraria e, all'art. 3, con l'aggiunta delle seguenti parole: Facolta' di agraria: posti di ruolo n. 6.
Per effetto della presente legge il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1438 , e' integrato all'art. 2 con l'aggiunta della Facolta' di agraria e, all'art. 3, con l'aggiunta delle seguenti parole: Facolta' di agraria: posti di ruolo n. 6.