Articolo 10 della Legge 13 giugno 1952, n. 694
Articolo 9Articolo 11
Versione
19 luglio 1952
Art. 10.
Per effetto della presente legge il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1438 , e' integrato all'art. 2 con l'aggiunta della Facolta' di agraria e, all'art. 3, con l'aggiunta delle seguenti parole: Facolta' di agraria: posti di ruolo n. 6.
Entrata in vigore il 19 luglio 1952