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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2465/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047501166000 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7758/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER e del Consorzio_1
, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, ricevuta il 13.2.2025, per contributo consortile per gli anni 2022 e 2023, chiedendone l'annullamento per difetto del beneficio fondiario (con conseguente venire meno del presupposto impositivo e della potestà impositiva del
CONSORZIO), anche in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 188/2018, e difetto di motivazione.
Si è opposta l'ADER, mentre il CONSORZIO è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, l'atto impugnato è adeguatamente motivato attraverso l'indicazione degli immobili, la precisazione del loro inserimento nel perimetro di contribuenza, la menzione dei benefici fondiari e le citazioni del piano di classifica e delle delibere di approvazione dei ruoli.
Quanto all'onere della prova in merito all'accertamento del beneficio fondiario, come ribadito dalla Quinta
Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 11431 dell'8/4/2022, “mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o -si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un
"perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt.
860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008)
[…] Inoltre, in tema di contributi consortili, vale il principio per cui "allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica
" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione" (Cass. SS.UU. n.
26009/2008)”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha contestato il piano di classifica né il piano di riparto né
l'inserimento dei propri immobili nel perimento di contribuenza e neppure (in modo specifico) l'inadempimento degli obblighi delle indicazioni contenute nel piano di classifica.
È, poi, vero che il piano di classifica è stato approvato prima della declaratoria di incostituzionalità, con la sentenza della Corte Cost. n. 188/2018, dell'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 11/2003 “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il funzionamento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto <>”.
Nondimeno, con la cartella impugnata – a differenza di altre esaminate da questa Corte – viene chiesto il contributo consortile, per le annualità considerate, non già sulla base della art. 23, comma 1, lettera a), L.
R. 11/2003 nella versione precedente l'intervento della Corte Costituzionale, ma esclusivamente in ragione dei benefici indicati nella medesima cartella, in forza delle delibere della deputazione amministrativa n. 115 del 29/9/2022 (contributi 2022) e n. 101 del 13/6/2023
(contributi 2019 e 2023).
Pertanto, in difetto di specifiche contestazioni apprezzabili, il ricorrente non poteva limitarsi ad asserire l'insussistenza del beneficio fondiario, perché aveva anche l'onere di provarlo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di
ADER.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2465/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047501166000 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7758/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER e del Consorzio_1
, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, ricevuta il 13.2.2025, per contributo consortile per gli anni 2022 e 2023, chiedendone l'annullamento per difetto del beneficio fondiario (con conseguente venire meno del presupposto impositivo e della potestà impositiva del
CONSORZIO), anche in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 188/2018, e difetto di motivazione.
Si è opposta l'ADER, mentre il CONSORZIO è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, l'atto impugnato è adeguatamente motivato attraverso l'indicazione degli immobili, la precisazione del loro inserimento nel perimetro di contribuenza, la menzione dei benefici fondiari e le citazioni del piano di classifica e delle delibere di approvazione dei ruoli.
Quanto all'onere della prova in merito all'accertamento del beneficio fondiario, come ribadito dalla Quinta
Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 11431 dell'8/4/2022, “mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o -si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un
"perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt.
860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008)
[…] Inoltre, in tema di contributi consortili, vale il principio per cui "allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica
" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione" (Cass. SS.UU. n.
26009/2008)”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha contestato il piano di classifica né il piano di riparto né
l'inserimento dei propri immobili nel perimento di contribuenza e neppure (in modo specifico) l'inadempimento degli obblighi delle indicazioni contenute nel piano di classifica.
È, poi, vero che il piano di classifica è stato approvato prima della declaratoria di incostituzionalità, con la sentenza della Corte Cost. n. 188/2018, dell'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 11/2003 “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il funzionamento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto <>”.
Nondimeno, con la cartella impugnata – a differenza di altre esaminate da questa Corte – viene chiesto il contributo consortile, per le annualità considerate, non già sulla base della art. 23, comma 1, lettera a), L.
R. 11/2003 nella versione precedente l'intervento della Corte Costituzionale, ma esclusivamente in ragione dei benefici indicati nella medesima cartella, in forza delle delibere della deputazione amministrativa n. 115 del 29/9/2022 (contributi 2022) e n. 101 del 13/6/2023
(contributi 2019 e 2023).
Pertanto, in difetto di specifiche contestazioni apprezzabili, il ricorrente non poteva limitarsi ad asserire l'insussistenza del beneficio fondiario, perché aveva anche l'onere di provarlo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di
ADER.