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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 136.
Responsabilita' del curatore
1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformita' alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.
2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato o sostituito e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonche' al termine dei giudizi e delle altre operazioni ((di cui all'articolo 234)) , deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale puo' presentare osservazioni e contestazioni.
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilita' tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.
Responsabilita' del curatore
1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformita' alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.
2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato o sostituito e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonche' al termine dei giudizi e delle altre operazioni ((di cui all'articolo 234)) , deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale puo' presentare osservazioni e contestazioni.
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilita' tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.
Commentari • 20
- 1. DDL CONCORRENZA: Tutte le novità della Legge di conversione n.124Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza. 2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e' sostituito …
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Giurisprudenza • 40
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 22/05/2026, n. 181Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati: OM GU Presidente PI D'LI Consigliere (relatore) ST EN MO referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23608 del registro di Segreteria, promosso da PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA, domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n. 28, PEC: calabria.procura@corteconticert.it; - attore - nei confronti di 1) UL AR, nato a [...] il [...], residente a [...] rato in Viale Magna Grecia n. 7 (cod. fisc.: [...]), …Leggi di più...
- varianti in corso d'opera·
- accordi bonari·
- responsabilità amministrativa·
- art. 1, comma 1quater, legge n. 20/1994·
- danno erariale·
- art. 83 c.g.c.·
- colpa grave·
- prescrizione·
- art. 6, c. 13, d.lgs. n. 163/2006·
- nesso di causalità·
- collaudo·
- art. 2935 c.c.·
- art. 87 c.g.c.·
- art. 1, c. 2, legge n. 20/1994·
- art. 86 c.g.c.