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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 85. (Suddivisione dei creditori in classi) 1. Il piano puo' prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
2. La suddivisione dei creditori in classi e' obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
3. Nel concordato in continuita' aziendale la suddivisione dei creditori in classi e' in ogni caso obbligatoria. ((I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.)) 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
2. La suddivisione dei creditori in classi e' obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
3. Nel concordato in continuita' aziendale la suddivisione dei creditori in classi e' in ogni caso obbligatoria. ((I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.)) 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
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- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 1
, 25 agosto 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Profili definitori; 2. Le misure protettive e cautelari; 3. Contenuto del piano; 4. classificazione obbligatoria e facoltativa; 5. La nuova transazione fiscale; 6. Il voto nel concordato 1. Profili definitori Il travagliato percorso di riforma della legge fallimentare ha visto finalmente il proprio epilogo attraverso il varo del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza che, a distanza di due anni, tra proroghe e ripensamenti su alcuni temi che erano stati proposti nell'originario schema a cura della Commissione Rordorf, ha visto la luce lo scorso 15 luglio 2022[1]. Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere. Il ritardo …
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Giurisprudenza • 400
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