Decreto cautelare 10 luglio 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00710/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01947/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2025, proposto da AD AO, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto del 24 giugno 2025, notificato in pari data al sig. AO AD, con cui la Questura di Grosseto ha respinto la domanda di permesso di soggiorno formulata dal sig. AO medesimo « perché irricevibile ed allo stesso non può essere rilasciato un permesso ad altro titolo ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa TI PA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 9 giugno 2025 il cittadino marocchino AD AO chiedeva alla Questura di Grosseto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale.
La domanda veniva respinta con provvedimento del 24 giugno 2025, motivato dalla Questura nei seguenti termini: « il cittadino straniero risulta essere entrato in territorio italiano il 4/8/2023 con un visto valido per giorni 270 avente scadenza il 27/4/2024; rilevato che il periodo per il quale è stato firmato il contratto di soggiorno di 9 mesi decorre dall’ingresso in territorio nazionale; preso atto che presso il portale UNILAV [..] a favore del cittadino straniero risulta un’assunzione in data 8/8/2023 con la ditta che ne aveva chiesto il nulla osta; considerato che l’istanza de quo risulta essere stata inoltrata il 9/6/2025 ovvero in data successiva alla scadenza del periodo autorizzatorio valido per la permanenza in Italia; ritenuta la mancanza, in capo al sig. AO AD, dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno; […] decreta [che] l’istanza […] è respinta per i motivi di cui in premessa, perché irricevibile ed allo stesso modo non può essere rilasciato un permesso ad altro titolo ».
2. Con il ricorso introduttivo della presente causa il cittadino straniero impugnava il suddetto diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base dei seguenti argomenti.
Il ricorrente dava atto di aver fatto ingresso nel territorio italiano con nulla osta per lavoro stagionale rilasciato dalla Prefettura di Lucca; il datore di lavoro lo aveva assunto l’8 agosto 2023, all’epoca del primo ingresso in Italia, chiedendo alla Prefettura informazioni per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; la convocazione per la sottoscrizione era infine stata disposta per il 9 giugno 2025, dunque solo in quel giorno il ricorrente poteva chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, con conseguente legittimità della posizione del cittadino straniero.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, istando per la reiezione del ricorso, del quale deduceva l’infondatezza nel merito.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 24 luglio 2025, veniva accolta con ordinanza n. 412/2025 per motivi inerenti al periculum in mora .
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
Risulta invero accertato che il lavoratore straniero faceva ingresso sul territorio della Repubblica Italiana il 4 agosto 2023 con un visto di durata pari a 270 giorni, che scadeva il 27 aprile 2024, e dunque non era più vigente al tempo in cui l’Amministrazione si pronunciava sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Orbene, l’art. 5 comma 3 bis D. Lgs. 286/1998 stabilisce che: « 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; […] », dunque il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere una durata superiore a 9 mesi (270 giorni), e deve essere rilasciato dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro di cui all’art. 5 bis D. Lgs. 286/1998, secondo cui: « 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore […]; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza »; inoltre ai sensi dell’art. 24 comma 2 D. Lgs. 286/1998: « 2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo», mentre il settimo comma del medesimo articolo stabilisce che: «7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi », e il comma 6 dell’art. 22 D. Lgs. 286/1998 prevede che: « 6. Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 - bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. […] Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno », mentre il successivo comma 6 bis prevede che: « 6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale ».
La ricostruzione sistematica dell’insieme delle norme sopra riportate rende palese che: (a) il ricorrente entrava in Italia il 4 agosto 2023, con un visto per lavoro stagionale della durata (massima per il motivo di permanenza considerato) di nove mesi, e munito di un nulla osta per lavoro stagionale della durata (parimenti massima per la causale) di nove mesi; (b) dopo l’ingresso in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro avrebbero dovuto sottoscrivere entro quindici giorni il contratto di soggiorno, da trasmettere poi allo sportello unico per l’immigrazione; (c) lo sportello unico avrebbe dovuto provvedere alla valutazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno; (d) per il tempo in cui il lavoratore era già in Italia, e il contratto di soggiorno non era ancora stato sottoscritto, il cittadino straniero poteva comunque svolgere attività lavorativa (art. 22 comma 6-bis, cit.). Quest’ultima disposizione di salvaguardia è dunque posta a tutela dello straniero, che può iniziare l’esercizio dell’attività lavorativa autorizzata in sede di visto e di nulla osta, nelle more dello svolgimento degli adempimenti amministrativi afferenti alla stipula del contratto di soggiorno e del rilascio del permesso di lavoro. Purtuttavia, l’attività che può essere svolta nel tempo necessario al completamento della procedura è quella stessa che è assentita dall’Amministrazione dell’Interno nel visto e nel nulla osta, non un periodo ulteriore che va ad aggiungersi a quello già contemplato dai provvedimenti autorizzativi in possesso dello straniero.
Per conseguenza, la durata della presenza autorizzata sul territorio dello Stato italiano è comunque la stessa prevista in sede di visto, di nulla osta, e che dovrebbe essere recepita nel contratto di cui all’art. 5 bis D. Lgs. 286/1998, e infine nel permesso di soggiorno di cui all’art. 5 comma 3 bis del medesimo corpus normativo, che peraltro conferma la durata massima di nove mesi per il permesso per lavoro stagionale.
Il lavoratore odierno ricorrente, avendo esercitato l’attività lavorativa stagionale in Italia per tutto il periodo assentito prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, aveva dunque esaurito il periodo in cui gli era consentito di permanere sul territorio nazionale.
Al momento in cui avveniva finalmente la sottoscrizione del contratto di lavoro (dopo circa due anni invece che dopo i quindici giorni previsti dalla legge), essendo spirato il periodo lavorativo assentito in favore del signor AD AO, non vi erano i presupposti per rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, come richiesto, né, per quanto consta, ad altro titolo.
Il diniego della Questura si appalesa perciò legittimo.
6. Il ricorso, siccome infondato, deve pertanto essere respinto.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda sottesa alla presente causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL RI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
TI PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI PA | AL RI |
IL SEGRETARIO