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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 310. Formazione dello stato passivo 1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e ((lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza)) . Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
(( 1-bis Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo e' ammissibile se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. )) (( 2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore. )) 3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
(( 1-bis Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo e' ammissibile se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. )) (( 2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore. )) 3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
Commentari • 2
- 1. La Liquidazione Coatta Amministrativa Equivale Al Fallimento Dell'impresa?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 ottobre 2026 · 1
Il patto operativo: questa non è una lezione, è un piano da eseguire Hai davanti un provvedimento, una comunicazione di un commissario liquidatore, forse solo la notizia che l'impresa con cui lavoravi è finita in liquidazione coatta amministrativa. E ti stai facendo la domanda più naturale del mondo: è un fallimento oppure no? La risposta breve è che no, non è un fallimento — anzi, dal 15 luglio 2022 il fallimento come nome non esiste più, sostituito dalla liquidazione giudiziale — ma produce quasi tutti gli effetti che il fallimento produceva, su termini diversi, davanti a organi diversi e con mosse difensive che si fanno in un ordine diverso. Chi tratta la liquidazione coatta …
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Giurisprudenza • 19
- 1. CGUE, n. T-533/24, Sentenza del Tribunale, FV contro Commissione europea, 23/07/2025Provvedimento: SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 23 luglio 2025 (*) «Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Riforme dello Statuto del 2004 e del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Articolo 28 dell'allegato XIII dello Statuto – Agenti ausiliari divenuti agenti temporanei – Agenti temporanei divenuti funzionari – Tasso annuo di acquisizione dei diritti a pensione – Età pensionabile – Ambito di applicazione della legge – Parità di trattamento – Dovere di sollecitudine – Responsabilità» Nella causa T-533/24, FV, rappresentata dall'avv. S. Orlandi, ricorrente, contro Commissione europea, rappresentata dalle sig.re G. Niddam …Leggi di più...
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