Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10858 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPREMAD10850 702 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 6690/00 Consigliere Cron.28464 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 03/05/02 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere 1 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: COTRAL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA ADELAIDE VENCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RB TO, UL LL, AM AR, DI AU NZ, RC NI MI, PI CI, CC RO, OL FR, IS AUGUSTO,2002 1919 OD RU, ON RI, BI OL, -1- BO IO, DE MO GE, DE VO GI, CI VINCNZ, UP PA, AL RI, NI, OL AR, IA AN, PAPP DO OR, UC CI, ZI RG, MA, TI IO, EC NI, NO ON TI, EL LI, VA AU, NI GE;
intimati avversO la sentenza n. 6085/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/03/99 - R.G.N. 57714/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato VENCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbiti gli altri. -2- R.G. n. 6690/00 Svolgimento del processo Il Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio - CO.TRA.L. (in breve: Cotral), prospettando violazioni di legge e vizi di motivazione, ricorre per cassazione per ottenere l'annulla- mento della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Roma che, confermando quella di primo grado, ha accolto la domanda degli odierni intimati diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore e del relativo trattamento economico che era stato loro attribuito dal 1° luglio 1990 in conformità all'accordo aziendale intercorso fra le OO.SS. e l'allora soc. ACOTRAL, dante causa dell'odierna parte ricorrente, del 21 maggio 1990, il quale, nell'estate '91, era stato oggetto di autoannullamento delibe- rato dalla Azienda per supposto contrasto con la previsione dell'art. 1, secondo comma della 1. 12 luglio 1978, n. 270. La sentenza impugnata ha argomentato che è senza fondamento la tesi sostenuta dal Cotral, secondo cui l'accordo aziendale sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 1 della legge 270 (che, avendo abrogato la legge 1° febbraio '78, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ha attri- buito alla contrattazione collettiva nazionale la potestà regolamentare in tema di quali- fiche di personale prima riservata alla legge, disponendo altresì che i regolamenti d'a- zienda non possono derogare alla contrattazione collettiva) perché la disposizione fa esclusivo riferimento alla potestà autoritativa unilaterale del datore di lavoro, ma non anche ad accordi di livello aziendale, da ritenere, pertanto pienamente legittimi, non in- terferendo con alcuna disposizione inderogabile di legge. D'altra parte, la sentenza ha escluso che sia rilevante quanto dedotto dal Cotral in ordi- ne al mancato espletamento, da parte dei lavoratori, di mansioni di rango superiore e alla conseguente inapplicabilità dell'art. 2103, cod.civ., perché la domanda non era fondata sulle mansioni, ma sull'accordo. Contro la sentenza del Tribunale di Roma il Consorzio denuncia cinque motivi di ri- corso per cassazione, ribaditi con memoria. Resistono, costituendosi con controricorso, i lavoratori intimati. Motivi della decisione h Con la prima censura il Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio -CO.TRA.L illustra la violazione e falsa applicazione dell'art. 1. 2^ comma, della legge 12 luglio '88, n. 270, con riferimento all'art. 15 del reg. all. A in rapporto all'art. 1 del r.d. 8 gennaio '31, n. 148, nonché omessa, e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), osservando che la 1. n. 210 ha sancito la "delegifica- zione" della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, consentendo alla contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni dell'all. A, e vietando ai regolamenti aziendali di derogare ai contratti collettivi. In questo quadro evidenzia, sulla scorta dei lavori preparatori della legge, che il Tribu- nale ha errato nel riconoscere valenza modificativa anche agli accordi aziendali sul presupposto della natura convenzionale (e quindi, in tesi, ammissibile) della deroga, a fronte di quella unilaterale (e pertanto vietata) del Regolamento aziendale. Si duole altresì, con il secondo mezzo, della violazione e falsa applicazione dell'art. 1, della legge 12 luglio '88, n. 270, con riferimento all'art. 15 del reg. all. A. in 2° comma, relazione agli artt. 2 e 3 del ccnl 23 luglio 1976 ed all'art. 3 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, nonché di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), contestando l'affermazione del Tribunale in ordine alla derogabilità, da parte degli accordi aziendali, dei contratti nazionali, in quanto essa non tiene conto dei "principi stabiliti in tema di competenza dei vari livelli di contrat- tazione collettiva per quanto concerne il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri...". Denuncia ancora il CO.TRA.L., con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale con riguardo all'art. 9 dell'accordo nazionale 13 maggio 1987-All. B (artt. 1322, 1362, 1363, 1366, 1368 e ss., cod.civ.) e l'omessa mo- tivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), giacché la progressione in camera del personale in base ad accordi anteriori (accordi nazionali 27 febbraio '87 e 13 maggio '87), il cui esame è stato del tutto trascurato dalla sentenza, non poteva essere fondata sulla contrattazione aziendale, come invece erro- neamente previsto dal verbale d'intesa del 21 maggio 1990 tra l'ACOTRAL e le orga- nizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Rileva, con il quarto profilo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 2° com- ma, cod. proc. civ., dell'art. 5 ter della 1. 8 gennaio 1979, n. 3 e dell'art. 1418, cod.civ., हु in relazione all'art. 1, 2° comma, della 1. n. 12 luglio 1988, n. 270; all'art. 9 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 ed all'accordo nazionale 13 maggio 1987, All. B, nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), segnalando che il Tribunale, pur costituendo la questione dell'annulla- mento del verbale d'intesa 21.5.1990 ex art. 5 ter un punto centrale della controversia, non ha preso in considerazione, sia pure ex officio, i principi di diritto ripetutamente af- fermati dalla giurisprudenza in tema di contraddittorio e di novità delle questioni pro- poste con l'appello, tenuto conto, ai sensi dell'art. 5 ter del d.l. 10 novembre 1978 n. 702 (aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3) del divieto, per le a- ziende municipalizzate degli enti territoriali, di approvare o stipulare accordi integrati- vi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie o istituti a tali accordi non espressamente demandati dai citati contratti nazionali, opera a partire dall'1 marzo 1979 e comporta, pertanto, la nullità di disposizioni collettive aziendali posteriori a tale data ed in contrasto con il divieto predetto." (SS.UU. n. 1897/89; Cass. nn. 5297/94; 7843/94, ecc.). Espone infine, come ultima ragione di gravame, la violazione e falsa applicazione del- l'art 40 del Regolamento speciale dell'Acotral e dell'art. 72, 1 comma, del Regolamento per le Aziende Speciali degli Enti locali, approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), per non avere la sentenza considerato che la sua qualità di Ente pubblico gli imponeva, in seguito alla mancata approvazione della deli- bera, che recepiva l'accordo aziendale, per violazione dell'art. 1 della legge n. 270/88 e 5 ter della legge n. 3/79, di annullarne gli effetti. Il problema ermeneutico posto dalla presente causa è stato già affrontato e risolto in maniera unitaria da questa Corte, la quale ha ritenuto che, per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 1 della 1. 12 luglio 1988, n. 270, con cui è stata delegificata la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende autoferrotranviarie, solo la contrattazione collettiva nazionale e non anche quella di livello territoriale inferiore, può derogare alle disposizioni contenute nel regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e alle successive leggi modificative, sostitutive e aggiuntive dello stesso, 5 precisando che devono ritenersi invalidi, ex art. 1418, cod. civ., eventuali provvedi- menti di promozione disposti in applicazione di accordi aziendali in deroga al contratto nazionale, a nulla rilevando che tale deroga provenga da accordi sindacali e non da re- golamenti aziendali, trattandosi in entrambi i casi di atti di autonomia negoziale diversi dai contratti nazionali, cui la legge ha voluto riservare in via esclusiva la disciplina del- la materia (Cass. 20 maggio 2000, n. 6612; 26 novembre 1999, n. 13212; 5 giugno 1998, n. 1998; 5 gennaio 2001 n. 106). L'accoglimento per tale motivo del ricorso assorbe i restanti motivi. Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 cod.proc.civ., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, respingendo la domanda della parte intimata in questo giu- dizio di cassazione. Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese processuali del- l'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda degli odierni intimati. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 3 maggio 2002 Il Consigliere est Uwanno- Il Presidente по Entre I D , O L 3 L 3 0 O 5 1 B A . . S T S N N A T A ' 3 , Des L 7 A - L Z 8 E I - D P 1 I S I 1 ееее I D S M N E A Č E G T S O S G I O A E A P D L O M E I , T A T O A L I L R D R T I E E S I D D T G N O E E R S E 6