Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A A 05 289 /03 5 4 R / . T 6 C.C. N S 2 I - . G .R B E P . . R L D L A A L A T E D . D U B I E B A S I T T N N R E 1 I S E T IN OME DEL POPOLO ITALIANO 3 S I R 1 E A E . T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.4406.00 Composta dai Magistrati: Cron. 11727 Dott. GIOVANNI PAOLINI PRESIDENTE Rep. Dott. MARIO CICALA CONSIGLIERE Ud.10.6.2002 Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. contributo canoni CONSIGLIEREDott. GIUSEPPE FALCONE di locazione ha pronunciato la seguente tassazione SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASCAZIONE CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 68656 N. TRICARICO ORAZIO res. in Milano, rappresentato gli avv.ti Gaspare Falsitta e Silvia Pansieri giusta procura in calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Rita Gradara via Sardegna 40, ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 2579 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 401.37.98 in data 16.12.98 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 19.1.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.6.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.STEFANO SCHIRO' che I ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. RI RA proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento relativo al reddito 1986, deducendo che il contributo canone di locazione percepito dalla banca datrice di lavoro non poteva considerarsi tassabile, in quanto avente carattere risarcitorio e non reddituale. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, 2. annullando peraltro le sanzioni. Proponevano appello le parti ela Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il RI, deducendo unico, articolato motivo Resiste con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE h 4. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 597.93, 6,46 e 48 del D.P.R. n. 917.86, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto omessa, decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC . Parte ricorrente solleva altresì questione di legittimità costituzionale delle norme sopra citate, ove interpretate nel senso che una indennità di carattere risarcitorio e non reddituale sia considerata tassabile con riferimento al solo settore del lavoro subordinato.
5. Il ricorso è infondato. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte, sia pure dopo qualche iniziale oscillazione (cfr. Cass.
3.12.99 n. 13486), che il contributo canone di affitto corrisposto da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede, nella normativa anteriore al Decreto Legislativo n. 314.97, costituisce componente de.i reddito tassabile e pertanto deve essere assoggettato per l'intero ammontare ad Irpef: Cass. 18.2.2000 n. 1842. Nello stesso senso Cass.
8.3.200 n. 2611, secondo cui a differenza delle indennità di trasferta, le indennità di trasferimento e le indennità similar. quale il rimborso di parte del più consistente canone d:. locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento sono componenti del reddito tassabile di un confacente alloggio ai fini Irpef per l'intero ammontare, se ricadono in periodi d:. k imposta anteriori al 1998. 6. Manifestamente infondate debbono essere considerate le prospettate questioni di costituzionalità, attesa la discrezionalità de l legislatore nel valutare gli indici di capacità contributiva e la peculiarità della tassazione del lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo.
7. La decisione di annullamento delle sanzioni è passata in giudicato.
8. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia de.l contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 10.6.2002. IL PRESIDENTEIDENTE DOTT. GIOVANNTbilt's m y NCELLIERE C Pasano, IL CONSIGUIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Welly DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 APR. 2003 CANCELLIER12Oggi ашь