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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
GATTO COSTANTINO AL EP, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942024048437032000 IRES-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942024048437032000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6651/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio la società ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420240048437032000, notificata il 13 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo complessivo di euro 203.210,25, relativo a IRES e IVA per l'anno d'imposta 2021, oltre interessi, sanzioni e compensi di riscossione. La cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR
600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 sulla dichiarazione Modello IVA e Redditi 2022 presentata dalla società.
La ricorrente ha dedotto articolate ragioni di diritto sostenendo la nullità dell'atto per carenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo, lamentando la violazione degli artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, in quanto l'Ufficio non ha comunicato l'esito della liquidazione prima della formazione del ruolo, impedendo la regolarizzazione e la possibilità di chiarimenti, in violazione dell'art. 6, ultimo comma, L. 212/2000. Ha inoltre eccepito il difetto di motivazione della cartella, rilevando che l'atto non consente di comprendere la scaturigine delle somme richieste, il metodo di calcolo delle sanzioni e degli interessi, con conseguente violazione degli artt. 3 L. 241/90, 7 L. 212/2000 e 12 DPR 602/73. In via subordinata, ha chiesto la riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 462/97, deducendo che il mancato invio della comunicazione di irregolarità ha precluso la possibilità di fruire delle sanzioni ridotte e della rateizzazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, avendo le parti raggiunto un accordo di conciliazione con conferma della pretesa e riduzione delle sanzioni al 40%, con compensazione delle spese di lite.
Nella odierna udienza pubblica, le parti hanno confermato l'estinzione del giudizio;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo riguardo all'intervenuto accordo di conciliziazione tra le parti, con conferma della pretesa impositiva e riduzione delle sanzioni nella misura del 40%, la materia del contendere deve ritenersi cessata.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
GATTO COSTANTINO AL EP, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942024048437032000 IRES-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942024048437032000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6651/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio la società ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420240048437032000, notificata il 13 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo complessivo di euro 203.210,25, relativo a IRES e IVA per l'anno d'imposta 2021, oltre interessi, sanzioni e compensi di riscossione. La cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR
600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 sulla dichiarazione Modello IVA e Redditi 2022 presentata dalla società.
La ricorrente ha dedotto articolate ragioni di diritto sostenendo la nullità dell'atto per carenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo, lamentando la violazione degli artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, in quanto l'Ufficio non ha comunicato l'esito della liquidazione prima della formazione del ruolo, impedendo la regolarizzazione e la possibilità di chiarimenti, in violazione dell'art. 6, ultimo comma, L. 212/2000. Ha inoltre eccepito il difetto di motivazione della cartella, rilevando che l'atto non consente di comprendere la scaturigine delle somme richieste, il metodo di calcolo delle sanzioni e degli interessi, con conseguente violazione degli artt. 3 L. 241/90, 7 L. 212/2000 e 12 DPR 602/73. In via subordinata, ha chiesto la riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 462/97, deducendo che il mancato invio della comunicazione di irregolarità ha precluso la possibilità di fruire delle sanzioni ridotte e della rateizzazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, avendo le parti raggiunto un accordo di conciliazione con conferma della pretesa e riduzione delle sanzioni al 40%, con compensazione delle spese di lite.
Nella odierna udienza pubblica, le parti hanno confermato l'estinzione del giudizio;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo riguardo all'intervenuto accordo di conciliziazione tra le parti, con conferma della pretesa impositiva e riduzione delle sanzioni nella misura del 40%, la materia del contendere deve ritenersi cessata.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite