Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/01/2026, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14590/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14590 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Orzivecchi, viale Stazione 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- del 12/10/2021 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. DA OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente ha prodotto istanza tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 20/01/2017.
L’Amministrazione dell’Interno, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento del 12/10/2021 ha respinto la domanda dell’interessato, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente la concessione della cittadinanza stessa.
In particolare emergevano i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale sul conto dell’istante: 1) notizia di reato, segnalata in data 3.10.2008 all’A.G. da parte del Commissariato di P.S. di Bressanone / Brixen (BZ) per la violazione dell’art. 609 bis c.p. ( violenza sessuale); 2)notizia di reato, segnalata all’A.G. dai CC di Brunico in data 3.11.2015 in ordine all’art. 688 comma 1 c.p. (ubriachezza); 3) notizia di reato, segnalata all’A.G. da parte dei CC di Brunico in data 26.11.2015, in ordine agli artt. 581 c.p. ( percosse) e 610 c.p. ( violenza privata).
Dal rapporto informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano, acquisito agli atti, emergevano i medesimi elementi pregiudizievoli sul conto dell’istante.
La Questura competente, acquisite le informazioni sopra indicate, esprimeva quindi parere sfavorevole all’accoglimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
2.- E’ stata data comunicazione di motivi ostativi all’interessato con nota ministeriale ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando lo stesso a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento. A tale comunicazione, il richiedente non faceva pervenire osservazioni.
3.- L’Amministrazione, decorsi i termini di legge, adottava l’impugnato decreto del Ministro dell’Interno di rigetto della richiesta, proposta ex art. 9 comma 1 lettera f) legge 5/2/1992 n. 91 di concessione della cittadinanza italiana di cui si tratta.
4.- Ciò posto, il ricorrente afferma l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiede l’annullamento per eccesso di potere, per violazione di legge, nonché per mancata e/o carente motivazione. In particolare contesta l’assenza di valutazione critica degli episodi in questione, di cui comunque disconosce la paternità, segnalando al contempo l’avvenuta definizione dei procedimenti penali aperti con esiti di carattere meramente processuale, e la mancata valutazione circa il radicamento nel territorio e dei legami familiari.
L’Amministrazione si è costituita depositando memoria difensiva e documenti, chiedendo il rigetto del gravame.
5.- All’udienza straordinaria del 9.1.2026 la causa è passata in decisione.
6.- Il Collegio ritiene che le censure dedotte dal ricorrente siano infondate.
7.- Si controverte sul rigetto della domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
La norma in questione dispone: “ La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”.
Occorre tenere conto della natura giuridica dell’atto di concessione della cittadinanza che “è atto squisitamente discrezionale di “ alta amministrazione ”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “ status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 104/2022 del 07/01/2022).
La residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, sez. III 23/07/2018 n. 4447).
Non ravvisa il Collegio ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis , da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez. V Bis, Sent 31 luglio 2025 n 15127) formatosi in materia, a mente del quale l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino.
Essa comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “ diritti politici ” di elettorato attivo e passivo, che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione alla vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, consistenti nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (artt. 2 e 53 Cost.).
7.1.- A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8084/2022; n. 11538/2022; n. 104/2022; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
7.2.- Il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce quindi nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve quindi rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, TAR Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente recare pregiudizio all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza, violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121, n. 5679, 6720 e 8039 del 2021; n. 5236, n. 7036 e n. 8133 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
7.3.- Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa.
Il vaglio giurisdizionale non deve quindi sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 8084/2022; n. 11538/.2022; n. 104/2022; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
8.- Tanto premesso si deve escludere la fondatezza dei motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio. Nel caso del ricorrente, deve ritenersi che non sussistano i suddetti elementi positivi richiesti per l’attribuzione dello status civitatis.
Il rapporto informativo del Comando Provinciale Carabinieri Bolazano ha evidenziato a carico del ricorrente le vicende penali sopramenzionate, considerando il comportamento tenuto palesemente contrario ai principi che regolano la nostra società, tale da indurre l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza del ricorrente.
9.- In coerenza con le coordinate ermeneutiche descritte, va evidenziato che le valutazioni finalizzate all’accertamento della responsabilità penale si pongono su di un piano autonomo rispetto alla valutazione ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo. Le risultanze penali infatti ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, e dunque anche ad avvenuta archiviazione, estinzione, riabilitazione od anche remissione della querela.
Non assume rilievo l’intervenuta estinzione o archiviazione del reato dedotta dal ricorrente, posto che “le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, potendo le risultanze penali essere valutate negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 7328 del 19/08/2022).
Pertanto il ricorrente non può pretendere che l’intervenuto esito processuale favorevole (es. riabilitazione o estinzione del reato) sia fattore idoneo a superare, in via automatica, l’elemento ostativo costituito dalla violazione delle norme di diritto penale.
Resta ferma, infatti, la valutazione del fatto medesimo sul piano amministrativo, nella sua valenza sintomatica di indicatore del grado di integrazione sociale, nonché ai fini del giudizio sulla personalità e sull’affidabilità del richiedente anche allo scopo di prevenire reati e minacce alla pubblica sicurezza.
Il ricorrente, con riferimento ai precedenti di polizia rinvenuti in banca dati, si limita a sottolineare l’assenza di condanne definitive al casellario per le notizie di reato prese in considerazione dall’amministrazione e la loro lontananza nel tempo. A tal proposito si deve osservare in primo luogo che il lasso di tempo preso in esame dall’amministrazione si estende ragionevolmente poco più che al decennio anteriore alla richiesta di cittadinanza. In secondo luogo va rilevato che l’assenza di condanne definitive per quei titoli di reato, come sopra già evidenziato, in virtù dell’autonoma valutabilità sul piano amministrativo di quei fatti, non è un dato sufficiente a censurare la valutazione dell’amministrazione. Va inoltre osservato che, seppur espressa in maniera sintetica, tale valutazione è contenuta nell’iter motivazionale del provvedimento impugnato ove si osserva, non irragionevolmente, che le denunce a carico dell’istante per le relative vicende in cui è stato coinvolto sono indice di un insufficiente livello di integrazione.
10.- Occorre ribadire, fermo quanto sopra premesso circa l’autonomia della valutazione sul piano amministrativo delle condotte anche penalmente rilevanti addebitati al richiedente, che la valutazione discrezionale dell’Amministrazione preposta alla tutela degli interessi pubblici primari in questione può essere sindacata in sede giurisdizionale nei ristretti ambiti del controllo estrinseco.
Il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, pena una inammissibile sostituzione rispetto all’ufficio e si limita pertanto ad una verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di un apparato motivazionale logico, coerente e ragionevole.
Si osserva, inoltre, che il provvedimento oggetto della presente controversia è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, e che gli elementi eventualmente sopravvenuti potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno ricorrente. Una volta venuti meno i motivi ostativi e maturati i requisiti prescritti, l’istanza potrà essere ripresentata.
11.- È la legge, peraltro, a prescrivere che i requisiti richiesti per il rilascio di un provvedimento favorevole debbano essere posseduti dal richiedente già al momento della presentazione dell’istanza e che, dunque, l’assenza di tali requisiti e/o la presenza di elementi ostativi, lungi dal poter essere compensata o superata dalla considerazione di altri e diversi elementi, costituisce motivo legittimo di rigetto dell’istanza.
Occorre infatti ricordare che “ il diniego non preclude la possibilità di poter ripresentare l’istanza nel futuro, per cui le conseguenze sono solo temporanee, e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima. Il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l’interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, non può essere ritenuto né irragionevole né sproporzionato, dato che il diniego di cittadinanza comporta il solo svantaggio temporale sopraindicato, che risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione dello status ” (Consiglio di Stato, parere n. 1557 del 26/09/2022, affare n. 92/2022).
12.- In conclusione il ricorso deve essere respinto. Per le considerazioni esposte in fatto ed in diritto va affermata infatti l’infondatezza delle censure in quanto la valutazione espressa dall’amministrazione risulta esente dai vizi prospettati.
13.- Le spese di giudizio per ragioni equitative possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CH, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
DA OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA OZ | GI CH |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.