Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione, per non aver verificato il giudice di merito se l'unica contestazione da cui l'imputato era stato prosciolto per prescrizione legittimasse l'emissione della custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2013, n. 31393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31393 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/04/2013
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 646
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 45083/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RA N. IL 02/12/1959;
avverso l'ordinanza n. 122/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 19 aprile 2012, la Corte d'appello di NAPOLI ha respinto la domanda di riparazione proposta da IL FR per l'ingiusta detenzione subita in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare - succedutesi l'una all'altra - rispettivamente emesse in data 5 novembre 1997 ed in data 13 febbraio 1998, quale imputato dei delitti di cui all'art. 416 cod. pen. e di altri reati,sul rilievo della insussistenza dell'invocato diritto in quanto l'istante fu prosciolto dai delitti associativi perché estinti per prescrizione, mentre fu assolto, con sentenza irrevocabile, dagli altri addebiti, di guisa che,come insegna la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 34661 del 2010), il diritto alla riparazione è escluso nel caso in cui, anche per uno solo dei delitti, sia pronunziata sentenza di proscioglimento per prescrizione. Propone ricorso per cassazione l'istante censurando l'ordinanza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe disatteso l'insegnamento esposto dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 32383 del 2010 e n. 4187 del 2009 ( emesse in ossequio alla pronunzia di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 314 cod. proc. pen. di cui alla sentenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale) secondo il quale la riparazione è comunque dovuta nel caso in cui il procedimento di merito si sia concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato, costituendo violazione al principio di ragionevolezza dettato dall'art. 3 Cost., la limitazione del diritto all'equa riparazione della ingiusta carcerazione al solo caso in cui il giudizio si sia concluso con il proscioglimento nel merito. Rappresenta altresì il ricorrente che, nel caso concreto, il LL ebbe a subire un processo protrattosi per oltre dieci anni e che si concluse comunque con l'assoluzione dagli ulteriori delitti contestatigli, ex artt. 624 e 625 cod. pen.. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ravvisando la sussistenza del dedotto vizio motivazionale. Deve altresì darsi atto che, con dichiarazione pervenuta in cancelleria in data 15 febbraio 2103, a firma del difensore, questi ha rinunziato ad attendere la pronunzia della Corte Costituzionale investita dalle Sezioni Unite di questa Corte della questione relativa alla impossibilità per la parte privata, di richiedere la trattazione in pubblica udienza del procedimento in grado di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore Generale, la pronunzia della Corte d'appello non resiste alle doglianze dedotte dal ricorrente giacché, incorrendo nei lamentati vizi, non ha operato alcuna distinzione tra i reati in relazione ai quali era intervenuta la pronunzia di proscioglimento per prescrizione rispetto a quelli dai quali l'istante fu mandato assolto con ampia formula. Nè ha precisato in particolare se il reato associativo dal quale l'istante era stato prosciolto per intervenuta prescrizione costituisse esso solo titolo per l'emissione della misura cautelare custodiale: circostanza questa che unicamente avrebbe impedito il riconoscimento dell'equa riparazione. Non appare superfluo quindi rammentare, come ancora evidenziato dal Procuratore Generale, che, sulla base di un orientamento consolidato e risalente nel tempo, questa Corte (Sez. 4 n. 1566 del 1995 rv. 201879; Sez.
4. n. 26708 del 2008 rv. 240382) ha statuito che: "La equa riparazione per ingiusta detenzione non spetta in caso di estinzione dei reato per prescrizione o per amnistia. Se, però, tali formule di proscioglimento non riguardano tutti i reati ascritti all'imputato in unico procedimento ma solo alcuni di essi mentre per gli altri, altrettanti o più gravi, vi è stato proscioglimento con le formule piene di merito di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, occorre discernere quali imputazioni hanno legittimato e sono state alla base dei provvedimenti restrittivi della libertà e per quale periodo della custodia cautelare;
qualora questa sia stata dovuta, in tutto od in parte, all'accusa per i reati per i quali è intervenuto il proscioglimento ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, la domanda per l'equa riparazione deve essere esaminata nel merito." In caso di processo cumulativo, avente cioè ad oggetto più imputazioni, si è altresì stabilito il principio secondo il quale (Sez. 4 n. 27466 del 2009; Sez. 4 n. 18343 del 2007): "se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione del suddetto principio, non riconoscendo il diritto alla riparazione in una vicenda in cui l'imputato, pur assolto nel merito da alcune delle imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per sè sola, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare)". S'impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame che, oltre ad attenersi ai richiamati e consolidati principi di diritto, specificamente applicabili nel caso concreto dovrà verificare, dandone congrua ed esaustiva contezza con la motivazione, per quale titolo di reato fu emessa la misura custodiale e se il reato associalo (dal quale unicamente il ricorrente fu prosciolto per prescrizione) legittimasse per sè solo, la privazione della libertà personale di guisa da accertare conseguentemente se per tale ragione fosse precluso il riconoscimento all'istante del diritto all'equa riparazione, fatto salvo il previo accertamento della ricorrenza di cause ostative quali il dolo o la colpa grave, risalenti a condotte dello stesso istante, idonee ad dispiegare effetti quantomeno sinergici agli effetti dell'adozione e del mantenimento della misura custodiate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013