Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
È illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso dell'autorità competente.
Commentario • 1
- 1. Irreperibiltà richiede ricerche cumulative (Cass. 13308/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2025
Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l'emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacché equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell'imputato del contenuto dell'atto, il che implica che siano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica. Corte di cassazione sez. V, ud. 4 marzo 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13308 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 1 luglio 2024, confermava quella del Tribunale di Vercelli, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2010, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 13/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 70
Dott. DI TOMASSI M. Stefania Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. rel. Consigliere N. 27119/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IB RA, N. IL 15/11/1955;
avverso l'ordinanza n. 5/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 28/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con decreto del 28.04.2009, rigettava il gravame proposto da BE CO avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Modena, in data 9.01.2009, aveva applicato al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Modena per la durata di anni tre.
Si duole di tale pronuncia il BE, con l'assistenza del difensore di fiducia, che ne chiede a questo giudice di legittimità l'annullamento, sul rilievo che la stessa sarebbe viziala da violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Lamenta in particolare la difesa ricorrente che, irritualmente, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale risulta notificato all'interessato presso il difensore di ufficio nominato a mente dell'art. 159 c.p.p. e questo in seguito a decreto di irreparabilità adottato dal Tribunale di Modena, decreto emesso dopo le vane ricerche di Polizia che avrebbero attestato la circostanza che egli non abitava più in via Galaverna, 8, sede degli uffici dell'assessorato municipale ai servizi sociali, dove domiciliava e dove, abitualmente, si recava a ritirare la posta personale. Deduceva altresì la difesa ricorrente che la Questura di Modena lo aveva comunque rapidamente rintracciato, allorché era sorta la necessità di notificare il provvedimento impugnato, chiamandolo sulla sua utenza cellulare ed invitandolo a recarsi presso gli uffici per una notificazione, invito prontamente corrisposto dall'interessato, che aveva reso in tal modo possibile, senza difficoltà alcuna, la predetta notificazione. Precisava ancora la difesa ricorrente che il BE, all'atto della sua ultima scarcerazione, aveva indicato quale proprio domicilio l'indirizzo di via Calaverna, 8, di Modena e fornito altresì il suo numero cellulare, numero, come detto, utilizzato dalla Questura per la notificazione del provvedimento ma non nel momento delle cosiddette vane ricerche, che tali non sarebbero state se utilizzato detto numero.
Con motivata e diffusa requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
2. La doglianza si appalesa fondata.
2.1 Giova rammentare che avverso il decreto impugnato, a mente della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11 è ammesso ricorso in Cassazione soltanto per violazione di legge.
Orbene, la motivazione impugnata si fonda su due argomenti:
A) il ricorrente non ha mai ne' eletto, ne' dichiarato il proprio domicilio presso gli uffici dell'assessorato modenese ai servizi sociali, ma si è limitato semplicemente ad indicare in quel luogo un proprio recapito, presso il quale, peraltro, la Questura di Modena tentò la notificazione del decreto di citazione per l'udienza camerale, annotando però che presso il relativo indirizzo il ricorrente non abitava più, tanto da essere stato posto anagraficamente dagli uffici municipali in posizione di ignota dimora.
B) irrilevante è la circostanza che gli uffici di polizia non ebbero ad utilizzare il numero del cellulare del BE, pure in loro possesso, dappoiché non sanzionata processualmente siffatta omissione.
Da tali premesse ha quindi dedotto il giudice a quo la piena ritualità della dichiarata irreperibilità del BE e della conseguente notificazione dell'avviso di udienza presso il difensore di ufficio all'uopo nominato (art. 159 c.p.p., comma 2).
2.2 Siffatta conclusione non può essere condivisa.
Per la ritualità del decreto di irreperibilità di cui all'art. 159 c.p.p., le ricerche ivi previste al fine di reperire il destinatario della notificazione processuale (imputato ovvero indagato ovvero possibile destinatario di provvedimento giudiziale a carico) devono svolgersi utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell'autorità procedente, in assenza di indulgenti formalismi atteso il rilievo costituzionale degli interessi tutelati con l'informazione processuale in esame.
Ne consegue che, qualora, come nel caso in esame, l'autorità amministrativa investita delle ricerche sia in possesso del numero cellulare del ricercato e provveda ad esse senza utilizzare detto moderno strumento di immediato contatto con la persona ricercata, si concretizza una negligente omissione idonea a rendere illegittime le operazioni ad essa autorità delegate, e ad inficiare, di conseguenza, irrimediabilmente il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale successivo a tale decreto connesso.
Nel caso di specie lo stesso giudice a quo, come detto, ha dato atto di siffatta circostanza, che, cioè, la Questura di Modena era in possesso del numero cellulare del BE, il quale, attraverso questo mezzo, fu contattato immediatamente allorché si pose la necessità di notificargli il provvedimento impugnato, di guisa che palese appare la negligenza delle precedenti ricerche, negligenza che non può e non deve essere posta a carico dell'incolpevole ricorrente.
3. L'ordinanza in esame va pertanto annullata, con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame della vicenda alla luce del principio di diritto innanzi illustrato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010