Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5565 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL P0 5 5 6 5 / 0 3 RE P U B B L I CA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1* sezione civile impossibilità restituzione composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: area occupata da comune dr. Giovanni Losavio Presidente con consenso proprietario dr. Salvatore Salvago Consigliere R.G. N. 19982/00 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Consigliere Cron. 12281 dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. 1524 dr. Carlo De Chiara Ud. 29.11.2002 ha pronunciato la seguente: I S EN T ENZA sul ricorso iscritto al n. 19982 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000 proposto DA COMUNE DI SAN LEO (PS) in persona del sindaco autoriz- zato al ricorso con delibera G.M. n. 224 del 5 ottobre 2000 e elettivamente domiciliato in Roma, Via della Ferratella n. 41, presso l'avv. Romolo Andreini che, con l'avv. Bianca Barbieri, lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
RV BR, elettivamente domiciliato in Roma, V. Campo di Marzio n. 69, presso l'avv. Vinicio D'A- 2208 2002 - 2 lessandro che, con l'avv. Giuseppe Bartolini, lo rap- presenta e difende, per procura a margine del
contro
- ricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 284 del 27 maggio - 12 luglio 1999. Udita, all'udienza del 29 novembre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Bianca Barbieri per il ricorrente e il P. M. dr. Maurizio Velardi, che hanno entrambi concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Svolgimento del processo Con citazione di data imprecisata, LE IA, premesso d'avere autorizzato il Comune di San Leo, con scrittura privata del 26 settembre 1979, a occupare un suo terreno per costruirvi la variante provvisoria al- la strada comunale Castello di Montemaggio-Pietracuta colpita da una frana, con il duplice impegno del Comu- ne di consentire su essa il solo transito d'automobili e di restituire l'area il 30 settembre 1980, conveniva in giudizio detto ente locale davanti al Tribunale di Pesaro, chiedendone la condanna al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. 3 Costituitosi, il Comune di San Leo negava i danni e af- fermando che la sua situazione finanziaria aveva impe- dito il completamento del nuovo tracciato stradale. Interrotto il processo per morte dell'attore, lo stes- so era riassunto ad opera dell'acquirente del terreno Gabriele Trevisan, con integrazione del contradditto- rio nei confronti degli eredi del IA. Il Tribunale, nominato un c.t.u., depositata la rela- zione di questo, con sentenza non definitiva del 26 ottobre 1995, dichiarava inadempiente il Comune di San Leo e lo condannava al ripristino dello stato dei luo- ghi e alla rimozione della strada provvisoria, provve- dendo con ordinanza per la prosecuzione dell'istrutto- ria, in ordine alla verifica e alla stima dei danni. Con gravame immediato il Comune chiedeva il rigetto della domanda del Trevisan e degli eredi del Giacomo- ni, RN, BR DI IA e AF EL, domandando.d'accertare l'accessione inver- tita del tratto di terreno occupato a suo favore. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 12 lu- glio 1999, ha rigettato il gravame e condannato il Co- mune di San Leo a pagare al Trevisan, unico appellato costituito, le spese di giudizio. Rilevato, sulla domanda di accessione invertita, che il 4 Comune non aveva chiarito quale fosse l'irreversibile trasformazione operata e che controparte aveva eccepi- to la novità della domanda e che quindi non poteva e- saminarsi la dedotta acquisizione, la Corte ha negato vi fosse un'esimente dell'inadempimento del Comune. Mancando la prova d'una impossibilità dell'adempimento del Comune, per l'irrilevanza delle scelte di questo, dato che non aveva iniziato alcuna procedura ablatoria o espropriativa così come non aveva provato la carenza di percorsi alternativi a quello usato dopo la scaden- za contrattuale, la Corte ha rigettato il gravame. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricor- so il Comune di San Leo con due motivi e ha resistito, con controricorso, il Trevisan, non avendo svolto atti- ج vità difensiva le IA e la EL. د MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce omessa e contrad- dittoria motivazione sul punto decisivo della
contro
- versia del mancato rilievo dato dalla Corte d'appello al fatto che il Comune non ha proceduto a espropriare il terreno che gli serviva né alla circostanza emersa dalla relazione del c.t.u. della gravità del fenomeno franoso in atto con impossibilità di altre soluzioni rispetto al passaggio nel fondo di controparte, essen- 5 do questo l'unico terreno di formazione argillosa in un contesto di aree instabili geologicamente. La Corte non poteva non rilevare l'impossibilità di a- dempiere e restituire l'area e gli interessi pubblici in gioco che sono stati posti a base della procedura espropriativa all'uopo iniziata dal Comune di San Leo. Il T.A.R. delle Marche, avanti al quale il Trevisan a- veva impugnato la dichiarazione di pubblica utilità a base della procedura ablatoria, ha accertato l'impos- sibilità del ripristino del vecchio tracciato della strada e la legittimità dell'operato del Comune. E' certa l'impossibilità sopravvenuta di adempiere al- l'obbligo di restituzione a causa dell'aggravarsi del- la situazione geologica in zona che non aveva consen- tito di recuperare la vecchia strada;
erroneamente non è stato nominato un c.t.u. per accertare l'irreversi- bile trasformazione dell'area, escludendo la rilevanza di detto accertamento. La consulenza è stata chiesta non ai fini dell'occupa- zione acquisitiva o dell'accessione invertita, ma per evidenziare l'impossibilità di percorsi alternativi a quello della strada nel terreno del ricorrente. Nessun danno s'era riscontrato al fabbricato sul ter- reno occupato e quindi logico sarebbe stato lasciare 6 il tracciato nuovo, data la situazione di instabilità geologica dei terreni circostanti.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso tende ad accertamenti di fatto in ordine alla im- possibilità di un diverso tracciato e alla necessità di mantenere la strada nel terreno del ricorrente pre- clusi al giudice di legittimità e non evidenzia vizi motivazionali della sentenza impugnata che ha negato fosse giustificata la mancata restituzione del terreno dal comune, senza averne acquisito la titolarità con l' espropriazione, alla quale in seguito ha provveduto. In difetto di procedura espropriativa iniziata prima dell'occupazione è inutile accertare l'irreversibile trasformazione che, senza la dichiarazione di pubblica utilità, non determina nessuna acquisizione.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce viola- zione degli art. 184,189, 190, 345 c.p.c. e vizio di motivazione, per omesso esame di documenti decisivi. Questi documenti sono la rettifica del progetto della strada comunale, con tracciato sul terreno del
contro
- ricorrente di cui alla delibera 6 febbraio 1998, la di- chiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e ur- genza della Giunta comunale dell'11 febbraio 1998, co- pia di ricorso al TAR Marche del 2 aprile 1998 avverso 7 - le indicate delibere, rigettato con sentenza 8 settem- bre 1989. La sopravvenuta emissione del decreto di esproprio in data 31 agosto 2000 comporta un fatto nuovo rilevante anche in sede di legittimità per dar luogo alla cessa- zione della materia del contendere e del contradditto- rio tra le parti sul punto in controversia.
2.1. E'ammissibile la produzione in allegato al ricor- so del decreto di espropriazione dell'area oggetto del rilascio in favore del controricorrente disposto dalla sentenza oggetto di impugnazione, essendo intenzional- mente diretta a far dichiarare la cessazione della ma- teria del contendere. Detto decreto comporta l'ablazione della proprietà del suolo del contoricorrente in favore del Comune ricor- rente debitore e determina estinzione dell'obbligo di restituzione del fondo per confusione, ex art. 1253 c. C. ma non incide sull'accertato inadempimento del me- desimo ente locale che, alla scadenza dell'occupazione convenzionale, non ha restituito l'area occupata con inadempimento, che è presupposto pure dell'eventuale condanna risarcitoria della sentenza definitiva. La cessazione della materia del contendere rileva al fine di accertare il venir meno dell'interesse alla sentenza solo se attiene a tutta la materia controver- 8 sa e all'intero thema decidendum, avendo la situazione sopravvenuta estinto ogni posizione di contrasto tra le parti (S.U. 6 maggio 2002 n. 6487). Solo l'esaurimento d'ogni controversia tra le parti può determinare l'inammissibilità del ricorso per cas- sazione per difetto sopravvenuto d'interesse ad impu- gnare (tra molte, Cass. 8 marzo 2001 n. 3384, 10 feb- braio 2001 n. 1917, 18 gennaio 2000 n. 489) e, nel ca- so faccia venir meno l'interesse del ricorrente alla sentenza di merito, comporta la cassazione senza rin- vio di questa (così Cass. 21 marzo 2000 n. 3311). Nel caso di specie il decreto di espropriazione in fa- vore dell'ente locale è successivo alla sentenza impu- gnata in cassazione, conforme a diritto in ordine all' accertamento dell'inadempimento, perchè, alla data di scadenza dell'obbligo di restituzione, il comune non aveva titolo a trattenere l'area occupata. Deve quindi negarsi che la confusione della posizione di debitore con quella sopravvenuta di proprietario dell'area da restituire in capo al Comune ricorrente possa rilevare in questa sede per la cessazione della materia del contendere che invece permane, potendo in- cidere in sede d'esecuzione del rilascio come causa di estinzione del titolo a base di esse e consentire al ricorrente di conservare il possesso dell'area. 9 Manca la carenza sopravvenuta dell'interesse a ricor- rere anche perché la natura non definitiva della sen- tenza impugnata evidenzia il permanere della
contro
- versia tra le parti e l'interesse del controricorrente al definitivo accertamento dell'inadempimento del Come- une, titolo per l'eventuale condanna risarcitoria di esso, incidendo l'espropriazione sulla quantificazione del danno, quale momento finale dell'occupazione. Il secondo motivo di ricorso deve quindi essere riget tato nel merito perché l'esame dei documenti prodotti dal Comune non ne evidenzia la idoneità a provare una causa di giustificazione della mancata esecuzione del- la restituzione del terreno. La soccombenza del Comune comporta che le spese della presente fase di legittimità, comprese quelle forfet- tarie previste dalla tariffa devono essere poste a ca- rico del ricorrente, nella misura del dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese delle quali euro 3500,00 per onorari, oltre ad euro 434,56 per le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 29 novembre 2002. JelujoA Il presidente consigliere est 12/0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositat in Cancelleria APR. 2003 it IL CANGELO JL CANCEL Semendo Kakkaluji