Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8071
CASS
Sentenza 14 giugno 2001

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Il diritto dell'affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico all'indennità per miglioramenti apportati, prima dell'entrata in vigore delle leggi 11/1971 e 203/1982, con il consenso del concedente, è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1591, 1632 e 1633 cod. civ., riferibili tanto al contratto di affitto a non coltivatore diretto, quanto a quello di affitto a coltivatore diretto, e non anche da quella di cui al successivo art. 1651, che disciplina, invece, l'indennizzabilità dei miglioramenti apportati senza il consenso del concedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8071
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8071
    Data del deposito : 14 giugno 2001

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