Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 1
Il diritto dell'affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico all'indennità per miglioramenti apportati, prima dell'entrata in vigore delle leggi 11/1971 e 203/1982, con il consenso del concedente, è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1591, 1632 e 1633 cod. civ., riferibili tanto al contratto di affitto a non coltivatore diretto, quanto a quello di affitto a coltivatore diretto, e non anche da quella di cui al successivo art. 1651, che disciplina, invece, l'indennizzabilità dei miglioramenti apportati senza il consenso del concedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8071 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLOTTI BON 5, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE LAMBIASE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC ES, DI AI AR, IC ER, IC EI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 15571/99 proposto da:
IC ES, nonché quali eredi dell'Avv. AN MA, DI AI AR, IC ER e IC EI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RUBICONE 27, presso lo studio dell'avvocato AR TESSITORE, difesi dall'avvocato GIUSEPPE TEDESCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
PA AN O IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1208/99 della Corte d'Appello di NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA emessa il 10/3/1999, depositata il 18/05/99; RG. 1478/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato PASQUALE LAMBIASE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE TEDESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso principale, e l'assorbimento degli altri motivi;
assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7.10.1992 alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli MA CE e AN, proprietari del fondo rustico in località Paratella di Sorrento condotto all'epoca in affitto da PA IN, chiedevano declaratoria di cessazione del contratto all'11.11.1992 e la condanna dell'affittuario al rilascio di detto fondo.
Trasferita la controversia al Tribunale di Torre Annunziata, nel frattempo istituito, il PA si costituiva impugnando la domanda e spiegando riconvenzionale per il pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo con il consenso della concedente, MA AR, dante causa dei MA, espresso - tale consenso - nella lettera del 10.11.1953.
A seguito della morte di MA AN, con atto del 24.10.1992 si costituivano MA CE e, quali eredi di MA AN, Di IO AR e MA RI e IN, che eccepivano, tra l'altro, la prescrizione del diritto vantato dal convenuto.
Con sentenza emessa il 3.3.1998 la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Torre Annunziata dichiarava cessato il contratto di affitto de quo al 10.11.1992 e ordinava il rilascio del fondo entro l'11.11.1998; rigettava, poi, la domanda riconvenzionale per essere il diritto all'indennità per i miglioramenti prescritto;
compensava le spese.
Gravata la pronuncia dal soccombente, la Corte d'appello di Napoli - Sezione specializzata agraria con sentenza emessa il 10.3.1999 rigettava l'appello. Per la cassazione della sentenza PA TO ha proposto ricorso svolgendo due motivi.
Hanno resistito con controricorso MA CE, Di IO AR, MA RI e MA IN, che hanno pure proposto ricorso incidentale. Gli intimati hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti.
In limine, poi, sono da disattendere le eccezioni di parte controricorrente e ricorrente incidentale di inammissibilità del ricorso avversario perché priva del carattere di specialità la procura al difensore e perché proposto il ricorso da PA TO e non TO.
Considerato in primo luogo che la procura di specie rilasciata a margine del ricorso contiene specificamente l'indicazione del suo conferimento per la difesa davanti alla "Corte Suprema di Cassazione", è, per altro verso, certo che la procura per il giudizio di Cassazione, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce, cosi, il requisito della specialità del mandato al difensore e restano, pertanto, irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia la mancanza della data (da ultimo, in tal senso, specie in motivazione, Cass. n. 5982/2000). Sotto il secondo aspetto, pur nell'uso del nome TO e non IN, non risulta sussistere ne' dedotta concreta incertezza sulla persona del conduttore del fondo del quale si è chiesto il rilascio.
Nel merito, col primo mezzo il ricorrente principale PA denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 16 e 17 1. n. 203/1982, 15 l. n. 11/1971 e 2935 c.c. Assume che, quanto alla dichiarata prescrizione del diritto all'indennizzo dei miglioramenti da esso ricorrente vantato, erroneamente la Corte di merito ha fatto applicazione dell'art. 1651 c.c., che si riferisce alle opere miglioratizie non autorizzate antecedenti le leggi 11/71 e 203/82, mentre, nella specie, si trattava di miglioramenti specificamente concordati con il concedente (o da lui autorizzati). Tali opere, quindi, erano certamente disciplinate - sostiene il ricorrente - dall'art. 15 l. 11/71, prima, e dall'art. 17 l. n. 203/82, dopo. Col secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1591, 1632, 1633 e 1651 c.c. e degli artt. 15 l. n. 11/1971 e 16 e 17 l. n. 203/1982. Lamenta il ricorrente che la Corte ha errato nel ritenere la disciplina di cui agli artt. 1632 e 1633 c.c. riferita al contratto di affitto a non coltivatore diretto (mentre il PA era coltivatore diretto, quale si definiva), giacché detti articoli fanno parte della disciplina generale (coltivatore e non coltivatore). Sostiene quindi in proposito il carattere eccezionale del riconoscimento dei miglioramenti non autorizzati, a certe condizioni, in favore del coltivatore diretto.
I due motivi, da esaminare, per le loro connessioni, in un unico contesto, devono ritenersi fondati nei limiti risultanti dalle considerazioni che seguono.
La Corte di merito, confermando la decisione di prime cure che aveva ritenuto prescritto il diritto del PA all'indennità per miglioramenti, ha affermato che "anche in caso di miglioramenti eseguiti con il consenso del concedente prima dell'entrata in vigore della l. n. 11/1971, l'art. 17 l. n. 203/1982, che ha contenuto pressoché identico all'art. 15 l. n. 11/71, riconosce il diritto all'indennità purché i rapporti siano ancora produttivi d'effetti. Il diritto all'indennità per miglioramenti eseguiti anche senza il consenso del concedente sorgeva ex art. 1651 c.c. alla fine di ogni annata agraria, in cui erano effettuati, in quanto in quel momento andava fatto l'accertamento e la relativa liquidazione. Ne discende che è consentito al coltivatore diretto di richiedere il pagamento di tutte le migliorie al termine del rapporto, restando, ai fini dell'operatività delle cause estintive, prescrizione o rinuncia del relativo diritto, il momento d'insorgenza dello stesso ancorato alla fine della relativa annata agraria (Cass.
7.2.1986 n. 772). Ritiene (esso giudice d'appello) che l'efficacia retroattiva dell'art. 17 l.203/82 va esclusa, insomma, per le situazioni già esaurite, quali quella in esame in cui il diritto si è prescritto, come hanno tempestivamente eccepito i concedenti".
Orbene, in presenza di miglioramenti apportati al fondo dal conduttore con il consenso del locatore - che nel caso in esame il PA chiedeva invero di provare quanto alla loro esecuzione e alla loro autorizzazione l'errore dei giudici di merito è consistito nel ritenere applicabile, riferendosi la pretesa di indennizzo ad opere anteriori alle leggi n. 11/1971 e n. 203/1982, l'art. 1651 c.c. Tale norma riguarda, infatti, esclusivamente i miglioramenti non autorizzati (eseguiti dal coltivatore diretto), nel senso che le opere miglioratizie antecedenti alle leggi 11/71 e 203/82 non autorizzate sono indennizzabili ex art. 1651 c.c., con decorrenza dal termine dell'annata agraria relativa e conseguente prescrittibilità decennale.
Diverso, invece, è il caso in cui oggetto della controversia (quale quella di specie) sono miglioramenti specificamente concordati con il concedente (o da lui autorizzati), che devono a loro volta - diversamente da come ritenuto dal giudice a quo - necessariamente trovare disciplina nella normativa civilistica diversa da quella dell'art. 1651.
La Corte territoriale, disattendendo l'argomentazione in tal senso svolta dall'attuale ricorrente, ha difatti affermato che "la disciplina di cui agli artt. 1632 e 1633 c.c. è malamente invocata (dal PA), in quanto essa è riferita al contratto di affitto a non coltivatore diretto, mentre il PA, deducendo che ha sempre condotto il fondo in questione manualmente, personalmente e con l'aiuto dei propri familiari, si definisce coltivatore diretto". In tale argomentazione sembra però annidarsi una conseguenza insostenibile, dovendosi infatti pervenire alla conclusione che per i miglioramenti risalenti ad epoca anteriore alle dette leggi si potesse chiedere unicamente dal coltivatore diretto l'indennità soltanto dei miglioramenti non autorizzati (art. 1651 c.c.), restando così fuori dalla indennizzabilità quelli autorizzati. Ed allora va in primo luogo riscontrato che già l'art. 1592 c.c. stabilisce il diritto all'indennità per la locazione in genere,
se vi è stato il consenso del locatore e con riferimento al tempo della riconsegna del bene.
Per l'affitto di fondi rustici, poi, vi erano l'art. 1632 c.c., che disciplinava i miglioramenti, e l'art. 1633 c.c., che ne regolava l'indennizzo, prescrivendo al 2^ comma: "L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto".
In sostanza, come condivisibilmente si fa rilevare da parte ricorrente, alla disciplina generale riguardante coltivatore e non coltivatore si aggiungeva per il coltivatore diretto la disciplina speciale rappresentata dall'art. 1651, per cui, oltre ai miglioramenti pattizi, concordati o autorizzati, degli artt. 1632 e 1633 c.c., gli potevano eccezionalmente essere riconosciuti, a certe condizioni, anche quelli non autorizzati.
Ne deriva, nella specie, che la domanda di pagamento dell'indennità per miglioramenti spiegata dal PA dovesse considerarsi, in primo luogo, con riguardo alla detta normativa. Il ricorso principale del PA, articolato nei due riportati motivi, va, pertanto, accolto per quanto di ragione, restando assorbito il ricorso incidentale (col quale i MA e Di IO si dolgono della compensazione delle spese del grado). La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rimessa, per nuovo esame, alla stessa Corte d'appello di Napoli - Sezione specializzata agraria, che provvederà, altresì, alle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, 3^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001