Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
È legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che disponga la perquisizione personale del detenuto mediante denudamento con flessione qualora effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza, in riferimento alla peculiare situazione di fatto o alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto, rendano la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata (Fattispecie relativa a detenuto in regime di detenzione "ex" art. 41-bis ord. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 24715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24715 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1549
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 041232/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) VITALE CLAUDIO, N. IL 26/12/1970;
avverso ORDINANZA del 22/10/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Il 7/6/07 VI UD, detenuto nella casa circondariale di Novara in regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis o.p., dovendo essere accompagnato presso il centro clinico del carcere di Milano per eseguire una visita medica è stato sottoposto a perquisizione personale che non ha consentito si svolgesse completamente, rifiutando di denudarsi e di effettuare flessioni sulle gambe, per cui la prevista traduzione non è avvenuta. Il reclamo proposto ai sensi dell'art. 14 ter, artt. 34 e 35 o.p., dall'interessato per dolersi delle modalità della perquisizione, in quanto lesive della sua dignità personale, e della mancata effettuazione della visita medica è stato rigettato dal Magistrato di sorveglianza di Novara con ordinanza in data 22/10/07. Il giudice ha ritenuto la perquisizione legittima perché disposta in via ordinaria in attuazione di un ordine di servizio della Direzione della casa circondariale, da considerarsi parte integrante del regolamento interno dell'istituto, che ha previsto la perquisizione mediante denudamento con flessione prima e dopo la traduzione all'esterno dei detenuti in regime differenziato.
Contro questa pronuncia il difensore del VI ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge sull'assunto che quel tipo di perquisizione non appariva giustificata all'uscita del detenuto dalla propria cella, costantemente monitorata e sorvegliata.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p., poiché nel caso di specie è stata fatta corretta applicazione dei principi affermati da questa Sezione con la sentenza 3/2/04, Zagara, rv. 227.518, secondo cui l'adozione di siffatte modalità di perquisizione può ritenersi legittima, ma solo se effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza, in riferimento alla peculiare situazione di fatto o alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto, la rendano ragionevolmente necessaria e proporzionata.
Che si versasse in questa situazione, e non si sia trattato di una misura inutilmente vessatoria, si è invero nel provvedimento impugnato, con adeguata motivazione non sindacabile in questa sede in linea di fatto, dato conto evidenziando le ragioni di sicurezza della traduzione e del personale addetto nonché dei soggetti terzi all'amministrazione penitenziaria quale il personale sanitario, esigenze nel caso di specie concretamente ravvisate in quanto il detenuto, soggetto di elevata pericolosità come tutti quelli sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis o.p., doveva uscire dall'istituto, evento che di per sè giustifica particolari cautele, e la cella da cui proveniva non poteva considerarsi luogo sicuramente "bonificato", dove cioè non potessero essere nascosti oggetti e sostanze pericolosi non tutti individuabili con gli strumenti di controllo alternativi a disposizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008