Sentenza 9 dicembre 2002
Massime • 1
La norma dell'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dall'art. 1, comma primo, del decreto - legge 5 giugno 1993, n. 169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, deve essere interpretata nel senso che la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, mentre non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992) fossero già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità (quale prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222), è invece applicabile ai lavoratori che, a quella medesima data, fossero dipendenti da imprese direttamente investite dall'intervento legislativo e destinati a perdere il posto di lavoro a causa del divieto (art. 1, comma secondo, della legge n. 257 del 1992) di ulteriore produzione e uso della sostanza nociva, come pure ai lavoratori occupati in imprese operanti in settori diversi (o in quella stessa di provenienza, la quale, in ipotesi, abbia realizzato una riconversione produttiva), nonché a coloro che (sempre a quella data) versassero in uno stato di temporanea "non occupazione" e, infine, ai titolari di pensione di invalidità (di cui al R.D.L. 14 aprile 1936, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni) o di un assegno di invalidità (di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984). Ne consegue, in virtù del principio secondo cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti al momento della acquisizione del diritto, che il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, i quali tuttavia, pur avendo maturato i requisiti richiesti per la maggiorazione - (esposizione ultradecennale all'amianto, soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno) e adempiuto il relativo onere probatorio, possono giovarsene per migliorare la prestazione sempre che non abbiano già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia i 40 anni di contribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del lavoratore sul presupposto, giuridicamente errato, che l'aver conseguito una pensione di anzianità nella vigenza della legge n. 257 del 1992, ma senza la prevista maggiorazione, fosse di ostacolo all'applicazione dell'art. 13, comma ottavo, della stessa legge).
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(nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2020, n. 4369) di Raffaella Dagostino Sommario: 1. Il caso di specie. 2. Le questioni giuridiche. 3. Brevi considerazioni conclusive. 1. La recente pronuncia del Consiglio di Stato (7 luglio 2020, n. 4369) ha offerto una preziosa occasione per riflettere, ancora una volta, sulla natura giuridica del giudizio di ottemperanza e sull'ampiezza dei poteri di cognizione da riconoscersi al giudice dell'ottemperanza medesima, in relazione all'oggetto del giudicato, in particolare allorché si tratti di dare compiuta attuazione a sentenze del giudice civile. La questione originava da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario del lavoro …
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- 3. Ottemperanza al giudicato civile: interpretazione, integrazione o sostituzione del giudicato?Raffaella Dagostino · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 7 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17528 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RG IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FURIO GEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO MARCHINI, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 482/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 22/12/00 R.G.N. 61/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE FERRÀ e RICCIO per delega VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo e del secondo accoglimento del terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
SE ET proponeva appello contro la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Trieste che ne aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, per ottenere la maggiorazione contributiva prevista, ai fini pensionistici, per i lavoratori esposti all'amianto, dall'art.13, comma 8, della legge n.257/92 e successive modifiche.
Si costituivano l'INPS e l'INAIL: il primo concludendo per l'infondatezza della pretesa in mancanza di una esposizione all'amianto pari, per intensità e durata, a quella richiesta dalla legge;
il secondo riproponendo la eccezione della propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza depositata in data 22 dicembre 2000 la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL e ha rigettato l'appello, osservando che scopo della norma invocata è quello di permettere il raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per il collocamento in pensione, onde la maggiorazione di legge non compete ai soggetti che - così come l'appellante - al momento della domanda del beneficio fruiscano già di un trattamento di pensione, benché collocati in quiescenza in data successiva a quella di entrata in vigore della legge n.257/92. Contro questa sentenza ha proposto ricorso la parte privata con tre motivi. L'INAIL resiste con controricorso. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore.
Motivi della decisione
Il ricorrente, con i primi due motivi, che possono trattarsi insieme perché connessi, deduce rispettivamente violazione degli artt. 442 e 443 c.p.c., nonché violazione dell'art.102 c.p.c., in relazione agli artt. 14 e 15 della legge n.241/90, in una con vizi di motivazione, e sostiene che, per effetto delle circolari 23.11.1995 dell'INAIL e 304/95 dell'INPS, al lavoratore sarebbe riconosciuta la facoltà di opporsi in via amministrativa e poi di agire giudizialmente contro il parere negativo espresso, in punto di esposizione a rischio, dalla CONTARP (organo tecnico dell'INAIL per l'accertamento del rischio professionale); in ogni caso l'Istituto rimane litisconsorte necessario nella controversia introdotta per ottenere il beneficio pensionistico, in quanto soggetto che ha proceduto all'accertamento del rischio, ancorché nei suoi confronti non siano state svolte domande sul merito "pensione".
Questi due motivi non sono fondati.
La Corte si è già pronunciata sulla questione nella sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (ma vedi anche Cass. 25 febbraio 2002 n. 2677) affermando il principio che, quando il lavoratore abbia chiesto, come nella concreta fattispecie, l'accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione (per il coefficiente 1,5) del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui all'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificato dall'art.1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n.169
e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale tenuto ad operare la rivalutazione anzidetta, posto che la norma che dà veste al diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto (consistente nell'incremento dell'anzianità contributiva e assicurativa, attraverso il meccanismo della ipervalutazione del periodo di "esposizione" coperto da contribuzione) a una più rapida acquisizione del diritto alle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia e non già all'attribuzione delle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'INAIL. Alle considerazioni già svolte nelle ricordate pronunce va aggiunto che, significativamente, la norma del comma 8 dell'art.13 non prescrive - diversamente da quella contenuta nel comma 7 dello stesso art.13 per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'INAIL, in particolare richiedendo, come in quel caso, che l'avvenuta esposizione all'amianto sia "documentata" dall'Istituto. Se pure, quindi, a quest'ultimo, nel procedimento amministrativo aperto dall'INPS a seguito della domanda di attribuzione dell'accredito contributivo di cui trattasi (come pure nella eventuale fase contenziosa) può essere chiesto di intervenire per attestare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio, ciò non significa che l'accertamento dallo stesso operato assuma carattere pregiudiziale e vincolante (rilevando solamente ed eventualmente a fini probatori), ne' che la sua (eventuale) partecipazione al giudizio glì faccia assumere la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore interessato, non avendo la legge n.257/92 (come modificata e integrata) innovato rispetto al principio generale di diritto processuale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa con la titolarità del rapporto sostanziale. Va, ancora, precisato che all'accertamento giudiziale del diritto al beneficio pensionistico di cui al ripetuto art.13, comma 8, non è di ostacolo il mancato rilascio (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'amianto, l'INAIL e il datore di lavoro sono chiamati a rilasciare nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n. 304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce - ed esaurisce i suoi effetti - nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, ne' assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n. 2677). Rispetto, pertanto, a una richiesta fondata sulla richiamata disposizione, l'INAIL difetta di legittimazione ("ad causam"), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, onde nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata per aver provveduto in conformità.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art.13, comma 8, della legge n.257/92 e successive modifiche, dell'art.100 c.p.c. e vizi di motivazione, il ricorrente assume che destinatari del ripetuto art.13, comma 8, sono i lavoratori con prestazione in corso al momento della entrata in vigore della legge n.257/92, così che la maggiorazione contributiva va riconosciuta anche a coloro che siano stati collocati in quiescenza successivamente.
Questa censura è fondata nei sensi di cui alle considerazioni che seguono.
Nelle numerose pronunce di questa Corte che, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e tenendo conto del disposto dell'art.80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria per il 2001), si sono occupate della questione controversa (vedi, per tutte, Cass. 19 aprile 2001 n. 5764, 28 giugno 2001 n. 8859, 7 novembre 2001 n. 13786, 27 febbraio 2002 n. 2926, le cui argomentate motivazioni il Collegio fa proprie), la norma dell'art. 13, comma 8, della legge n.257/92 e successive modifiche è stata interpretata nel senso che la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, mentre non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n.257/92 (28 aprile 1992) siano già titolari di una pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità (quale prevista dall'art.2 della legge 12 giugno 1984 n.222), è invece applicabile ai lavoratori che, a quella medesima data, siano dipendenti delle imprese direttamente investite dall'intervento legislativo e destinati a perdere il posto di lavoro a causa del divieto (art.1, comma 2, della legge n.257/92) di ulteriore produzione e uso della sostanza nociva, come pure ai lavoratori occupati in imprese operanti in settori diversi (o in quella stessa di provenienza, la quale, in ipotesi, abbia realizzato una riconversione produttiva), nonché a coloro che (sempre a quella data) versino in uno stato di temporanea "non occupazione" e, infine, ai titolari della pensione di invalidità (di cui al rd.l. 14 aprile 1939 n.636, convertito in legge 6 luglio 1939 n.1272 e successive modifiche) o dell'assegno di invalidità (di cui all'art.1 legge n.222 del 1984). In definitiva, quindi, le sole situazioni che si pongono come ostative all'applicazione del ripetuto art.13, comma 8, sono quelle nelle quali l'interessato, al momento della entrata in vigore della legge n.257/92, abbia definitivamente cessato l'attività lavorativa e acquisito il diritto a una pensione (di anzianità o di vecchiaia) "fisiologicamente" collegata al realizzarsi di un simile evento, ovvero quelle nelle quali - sempre a tale momento - fruisca di una pensione di inabilità, stante la incompatibilità di tale trattamento, specificamente prevista dalla legge (art.2, comma 5, della legge n.222 del 1984), con un'attività lavorativa retribuita.
Per converso, il beneficio va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n.257/92, giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto. Costoro, pur avendo maturato i requisiti richiesti anche senza la prevista maggiorazione, possono tuttavia giovarsene per migliorare la prestazione, opportunamente comunicando all'ente previdenziale l'avvenuta esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge;
si asterranno dalla richiesta solo coloro che, avendo già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia i 40 anni di contribuzione, non riceverebbero alcun giovamento dall'applicazione della legge.
Ciò, beninteso, sempre che ricorrano - nelle concrete fattispecie - tutti i presupposti necessari ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto all'invocato beneficio, attinenti, segnatamente, alla esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione dell'interessato all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto e al rischio morbigeno, nella nozione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002) e di questa Corte (tra tante, sent. 3 aprile 2001 n. 4913, 27 febbraio 2002 n. 2926, 15 maggio 2002 n. 7084, nonché sent. resa all'udienza del 30 aprile 2002 in causa Barbagli c/INPS, N.Sez. 1890/02, pubblicata il 12 luglio 2002 n. 10185) e, sinteticamente, definibile come rischio effettivo (e non solo presunto) del manifestarsi, anche a distanza di anni, delle malattie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare, a causa della presenza, nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre che, per essere superiore, in intensità, ai valori limite di cui al d.lvo 15 agosto 1991 n.277, come modificati dall'art. 3 della legge n.257/92 (poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 n.128), determina una obiettiva pericolosità
dell'attività lavorativa svolta.
Alla stregua di questi principi - che trovano fondamento nella identità del rischio morbigeno affrontato dai soggetti sopra menzionati, per i quali tutti sussiste, altresì, l'uguale aspettativa della cessazione anticipata e definitiva dell'attività lavorativa con l'incremento di anzianità offerto dalla legge - la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, per aver rigettato la domanda del lavoratore sul presupposto, giuridicamente errato, che l'aver conseguito una pensione di anzianità nella vigenza della legge n.257/92 (ma senza la prevista maggiorazione) fosse di ostacolo all'applicazione della norma dell'art.13, comma 8, della stessa legge.
In accoglimento del terzo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, deve, quindi, disporsene la cassazione e la causa va rinviata ad altro giudice, indicato nella Corte d'appello di Venezia, per l'indispensabile accertamento della ricorrenza, in concreto, di tutti gli elementi che integrano, nel loro insieme, la fattispecie costitutiva dell'affermato diritto.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2002