Sentenza 22 dicembre 2009
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È ammissibile la richiesta di rimessione proposta nel corso dell'udienza preliminare, che deve essere intesa come fase del processo di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2009, n. 6409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6409 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 22/12/2009
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1640
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 40370/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DELLA RAGIONE ACHILLE, N. IL 01/06/1947;
1) LANGELLA LUIGI, N. IL 21/06/1951;
2) PO IA TI, N. IL 23/09/1953;
3) GR NC, N. IL 25/11/1939;
4) PICA GIUSEPPINA, N. IL 07/10/1975;
avverso l'ordinanza n. 27141/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, del 12/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo, che chiede per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. - ritenuto che IL Della Ragione, con istanza diretta al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha chiesto la rimessione del procedimento a suo carico ad un distretto diverso da quello di Napoli;
2.
considerato che
è ammissibile l'istanza di rimessione proposta nel corso dell'udienza preliminare, la quale deve essere intesa come fase del processo di merito, in virtù del richiamo, nell'art. 47 c.p.p., alla impossibilità di essere pronunciato, tra l'altro, il decreto che dispone il giudizio;
con ciò significando della possibilità di proporre istanza di rimessione ad altro giudice, prima del rinvio a giudizio e, quindi, durante l'udienza preliminare (Cass., sez. 5, 24 ottobre 2005, n. 41760);
3.
considerato che
dalle deduzioni non si ricavano gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo, in quanto non risulta documentata la campagna di stampa tale da condizionale lo stesso, si fa riferimento a dichiarazioni di un pubblico ministero lontane nel tempo nonché ad un giudizio davanti a questa Corte, ormai definito.
3.- Ritenuto che, pertanto, ex art. 45 c.p.p., il ricorso va dichiarato inammissibile e che ne consegue la condanna del ricorrente: al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 48 c.p.p., comma 6, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equamente, nella misura di Euro 1000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa dette Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010