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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2794/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+1 Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. CAPORASO LUIGI. Nessuno compare per il MIM.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa la causa n. 3005/2025 R.G., trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
Parte ricorrente contesta la memoria del MIM facendo rilevare che Parte_1 per l'a.s. 2020/2021 ha svolto una docenza di durata equivalente alla durata annuale. Aderisce invece all'eccezione di prescrizione del bonus per l'a.s. 2019/2020 per
Per il resto si riporta al ricorso. Parte_2
Il Giudice all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 2 N. 2794/2024 R.G. (alla quale è riunita le causa n. 3005/2025 RG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 2794/2024 R.G. (alla quale è riunita le causa n. 3005/2025 RG), promosse da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. CAPORASO LUIGI e C.F._2 dall'avv. FELATO ROCCO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., rappresentato e difeso nella causa n. 2794/2024 R.G. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Fabiana De Donato e nella causa n. 3005/2025 dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Daniela Di Caprio, funzionarie amministrative, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 06/11/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
(di seguito indicato anche solo come MIM) al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2794/2024 R.G.:
“ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
3 2015 per gli anni scolastici, 2020 - 21, 2021 – 2022, 2022 – 23, 2023 – 24 e 2024 – 25;
b) condannare, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_2
in una al relativo , ad assegnare al ricorrente la
[...] Controparte_3 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, mediante accredito del relativo valore economico sul citato supporto elettronico, per complessivi €.2.500,00, (€. 500,00 per anno scolastico), come determinato sub precedente Capo 2.1) per le annualità per cui è ricorso.
c) con ogni statuizione di Legge, anche in ordine al carico delle spese giudiziali, da liquidare ai sensi della maggiorazione prevista dal D.M. n. 37/2018, giusta la presenza dei collegamenti ipertestuali (CTRL + clic mouse)”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•Rigettare la domanda con riferimento alla supplenza relativa all'a.s. 2020/2021 trattandosi di supplenza breve fino al 08/06/2021”
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 29.11.2024, ha convenuto in Parte_2 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 3005/ 2025 R.G.:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici, 2019 – 20, 2020 - 21, 2021 – 2022;
b) condannare, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_2
in una al relativo , ad assegnare al ricorrente la
[...] Controparte_3 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, mediante accredito del relativo valore economico sul citato supporto elettronico, per complessivi €.1.500,00, (€. 500,00 per anno scolastico), come determinato sub precedente Capo 2.1) per le annualità per cui è ricorso.
4 c) con ogni statuizione di Legge, anche in ordine al carico delle spese giudiziali, da liquidare ai sensi della maggiorazione prevista dal D.M. n. 37/2018, giusta la presenza dei collegamenti ipertestuali (CTRL + clic mouse)”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare il ricorso in riferimento all'a.s.2019/2020 precedente al 02/12/2019 per intervenuta prescrizione del diritto azionato;
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle”.
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 11/12/2025 il procedimento n. 3005/2025 R.G. è stato riunito al procedimento n. 2794/2024 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. e il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti e ientrano nell'ambito del personale Parte_1 Parte_2 docente e hanno concluso con il convenuto plurimi contratti annuali o fino CP_1 al termine delle attività didattiche e, nel caso di , anche di durata Parte_1 inferiore, ma tra loro contigui e con ultimo termine sino al 28.06.2021 per l'a.s. 2020/2021.
In particolare, i ricorrenti hanno svolto i seguenti servizi:
Parte_1
- per l'a.s. 2020/2021 dal 20.10.2020 al 11.11.2020, dal 12.11.2020 al 19.01.2021, dal 20.01.2021 al 18.02.2021 , dal 20.02.2021 al 31.03.2021, dal 07.04.2021 al 09.04.2021, dal 10.04.2021 al 14.04.2021, dal 15.04.2021 al 19.04.2021, dal 20.04.2021 al 27.04.2021, dal 28.02.2021 al 02.05.2021, dal 03.05.2021 al 08.06.2021, dal 09.06.2021 al 28.06.2021 tutti per 18 ore settimanali;
5 - per l'a.s. 2021/2022 dal 13.09.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 31.08.2025 per 18 ore settimanali.
Parte_2
- per l'a.s. 2019/2020 dal 14.10.2019 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 12.10.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 08.09.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimana.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che sino al 31.12.2024 così disponeva:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo
6 conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Con l'articolo 1 co. 572 della legge n. 207/2024, entrata in vigore il 01.01.2025, è stata introdotta una modifica al comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che ha esteso il beneficio della carta docente ai docenti con incarico di supplenza su posti vacanti e disponibili, ovvero con termine sino al 31.08 dell'anno scolastico in corso.
L'art. 1 co. 121 citato, anche nella nuova formulazione disposta dalla legge 207/2024, contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
7 Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, SA AN, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata
8 della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che
9 - , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_1
1, 2 e 3 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle G.P.S. per il biennio 2024/2026, come risulta dal contratto sottoscritto per il periodo dall'1.09.2025 al 10.12.2025, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso con esclusione dell'a.s. 2024/2025 in quanto con l'art. 1 comma 572 della legge n. 207 del 30.12.2024 la Carta del docente è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, sicché per l'annualità in parola il beneficio andava richiesto per via amministrativa.
In via gradata, in MIM ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente in relazione all'annualità 2020/2021, poiché, il servizio svolto, a suo dire, sino all'8.06.2021 non completa il periodo di cui all'art. 4, co. 2 L. 124/1999, trattandosi di supplenza breve. L'eccezione è infondata perché dai contratti prodotti dalla ricorrente risulta che il servizio di supplenza in parola è stato svolto dalla docente in esecuzione di una serie di contratti contigui per il complessivo periodo compreso tra il 20.10.2020 ed il 28.06.2021. Ciò posto, la durata del servizio terminato con solo due giorni di anticipo rispetto al termine delle attività didattiche va ritenuto sostanzialmente sovrapponibile al periodo di cui all'art. 4, co. 2 L. 124/1999;
- docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_2
124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché divenuto docente di ruolo (cfr. documento prodotto il 4.12.2025), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso ad eccezione dell'a.s. 2019/2020 perché, come correttamente eccepito dal MIM, l'azione di adempimento deve ritenersi prescritta il 30.10.2024. All'udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla eccezione di prescrizione.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti
10 come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza.
La liquidazione del compenso viene essere effettuata separatamente per ogni procedimento per le fasi antecedenti alla riunione. Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate) previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente e, in caso di vittoria, al valore economico del credito come accertato in concreto. Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono CP_1
i servizi già documentati dai ricorrenti o si riferiscono alla normativa del settore già indicata dai ricorrenti e nota al Giudice in virtù del principio iura novit curia) e in quanto alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale poiché alla prima udienza di comparizione delle parti – durata pochi minuti - è stata data lettura del dispositivo di sentenza.
Scaglione 0,01 – 1.100
Causa 3005/25 RG valore 1.000) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; Pt_2 totale 168
Scaglione– 1.100,01 – 5.200
Causa 2794/2024 ( - valore 2.000): fase di studio 444; fase introduttiva: Pt_1
212,50; totale 656,5
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive per la fase decisionale il compenso è unico ed è quello corrispondente alla causa di valore maggiore (Causa 2794/2024, - valore 2.000) ovvero pari a 373 euro che viene Pt_1 aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (pari a 111,90).
Il compenso unico per la fase decisionale è il risultato di questo calcolo : 373 + 111,9
- euro 484,90
Il totale delle spese è pari a 1309,40 euro (168+656,5+484,9). La maggiorazione prevista per la presenza nei ricorsi dei collegamenti ipertestuali, determinata nella misura del 10%, pari a 130,94 euro. Il toltale complessivo è quindi di euro 1440,34.
Tale somma dovrà essere rimborsata dal convenuto, oltre accessori. CP_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
11 1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti,
o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) rigetta per il resto;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1440,34 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 11/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+1 Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. CAPORASO LUIGI. Nessuno compare per il MIM.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa la causa n. 3005/2025 R.G., trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
Parte ricorrente contesta la memoria del MIM facendo rilevare che Parte_1 per l'a.s. 2020/2021 ha svolto una docenza di durata equivalente alla durata annuale. Aderisce invece all'eccezione di prescrizione del bonus per l'a.s. 2019/2020 per
Per il resto si riporta al ricorso. Parte_2
Il Giudice all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 2 N. 2794/2024 R.G. (alla quale è riunita le causa n. 3005/2025 RG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 2794/2024 R.G. (alla quale è riunita le causa n. 3005/2025 RG), promosse da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. CAPORASO LUIGI e C.F._2 dall'avv. FELATO ROCCO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., rappresentato e difeso nella causa n. 2794/2024 R.G. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Fabiana De Donato e nella causa n. 3005/2025 dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Daniela Di Caprio, funzionarie amministrative, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 06/11/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
(di seguito indicato anche solo come MIM) al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2794/2024 R.G.:
“ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
3 2015 per gli anni scolastici, 2020 - 21, 2021 – 2022, 2022 – 23, 2023 – 24 e 2024 – 25;
b) condannare, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_2
in una al relativo , ad assegnare al ricorrente la
[...] Controparte_3 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, mediante accredito del relativo valore economico sul citato supporto elettronico, per complessivi €.2.500,00, (€. 500,00 per anno scolastico), come determinato sub precedente Capo 2.1) per le annualità per cui è ricorso.
c) con ogni statuizione di Legge, anche in ordine al carico delle spese giudiziali, da liquidare ai sensi della maggiorazione prevista dal D.M. n. 37/2018, giusta la presenza dei collegamenti ipertestuali (CTRL + clic mouse)”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•Rigettare la domanda con riferimento alla supplenza relativa all'a.s. 2020/2021 trattandosi di supplenza breve fino al 08/06/2021”
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 29.11.2024, ha convenuto in Parte_2 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 3005/ 2025 R.G.:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici, 2019 – 20, 2020 - 21, 2021 – 2022;
b) condannare, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 CP_2
in una al relativo , ad assegnare al ricorrente la
[...] Controparte_3 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, mediante accredito del relativo valore economico sul citato supporto elettronico, per complessivi €.1.500,00, (€. 500,00 per anno scolastico), come determinato sub precedente Capo 2.1) per le annualità per cui è ricorso.
4 c) con ogni statuizione di Legge, anche in ordine al carico delle spese giudiziali, da liquidare ai sensi della maggiorazione prevista dal D.M. n. 37/2018, giusta la presenza dei collegamenti ipertestuali (CTRL + clic mouse)”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare il ricorso in riferimento all'a.s.2019/2020 precedente al 02/12/2019 per intervenuta prescrizione del diritto azionato;
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle”.
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 11/12/2025 il procedimento n. 3005/2025 R.G. è stato riunito al procedimento n. 2794/2024 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. e il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti e ientrano nell'ambito del personale Parte_1 Parte_2 docente e hanno concluso con il convenuto plurimi contratti annuali o fino CP_1 al termine delle attività didattiche e, nel caso di , anche di durata Parte_1 inferiore, ma tra loro contigui e con ultimo termine sino al 28.06.2021 per l'a.s. 2020/2021.
In particolare, i ricorrenti hanno svolto i seguenti servizi:
Parte_1
- per l'a.s. 2020/2021 dal 20.10.2020 al 11.11.2020, dal 12.11.2020 al 19.01.2021, dal 20.01.2021 al 18.02.2021 , dal 20.02.2021 al 31.03.2021, dal 07.04.2021 al 09.04.2021, dal 10.04.2021 al 14.04.2021, dal 15.04.2021 al 19.04.2021, dal 20.04.2021 al 27.04.2021, dal 28.02.2021 al 02.05.2021, dal 03.05.2021 al 08.06.2021, dal 09.06.2021 al 28.06.2021 tutti per 18 ore settimanali;
5 - per l'a.s. 2021/2022 dal 13.09.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 31.08.2025 per 18 ore settimanali.
Parte_2
- per l'a.s. 2019/2020 dal 14.10.2019 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 12.10.2020 al 30.06.2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 08.09.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimana.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che sino al 31.12.2024 così disponeva:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo
6 conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Con l'articolo 1 co. 572 della legge n. 207/2024, entrata in vigore il 01.01.2025, è stata introdotta una modifica al comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che ha esteso il beneficio della carta docente ai docenti con incarico di supplenza su posti vacanti e disponibili, ovvero con termine sino al 31.08 dell'anno scolastico in corso.
L'art. 1 co. 121 citato, anche nella nuova formulazione disposta dalla legge 207/2024, contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
7 Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, SA AN, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata
8 della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che
9 - , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_1
1, 2 e 3 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle G.P.S. per il biennio 2024/2026, come risulta dal contratto sottoscritto per il periodo dall'1.09.2025 al 10.12.2025, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso con esclusione dell'a.s. 2024/2025 in quanto con l'art. 1 comma 572 della legge n. 207 del 30.12.2024 la Carta del docente è stata estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, sicché per l'annualità in parola il beneficio andava richiesto per via amministrativa.
In via gradata, in MIM ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente in relazione all'annualità 2020/2021, poiché, il servizio svolto, a suo dire, sino all'8.06.2021 non completa il periodo di cui all'art. 4, co. 2 L. 124/1999, trattandosi di supplenza breve. L'eccezione è infondata perché dai contratti prodotti dalla ricorrente risulta che il servizio di supplenza in parola è stato svolto dalla docente in esecuzione di una serie di contratti contigui per il complessivo periodo compreso tra il 20.10.2020 ed il 28.06.2021. Ciò posto, la durata del servizio terminato con solo due giorni di anticipo rispetto al termine delle attività didattiche va ritenuto sostanzialmente sovrapponibile al periodo di cui all'art. 4, co. 2 L. 124/1999;
- docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. Parte_2
124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché divenuto docente di ruolo (cfr. documento prodotto il 4.12.2025), deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso ad eccezione dell'a.s. 2019/2020 perché, come correttamente eccepito dal MIM, l'azione di adempimento deve ritenersi prescritta il 30.10.2024. All'udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla eccezione di prescrizione.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti
10 come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza.
La liquidazione del compenso viene essere effettuata separatamente per ogni procedimento per le fasi antecedenti alla riunione. Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate) previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente e, in caso di vittoria, al valore economico del credito come accertato in concreto. Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono CP_1
i servizi già documentati dai ricorrenti o si riferiscono alla normativa del settore già indicata dai ricorrenti e nota al Giudice in virtù del principio iura novit curia) e in quanto alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale poiché alla prima udienza di comparizione delle parti – durata pochi minuti - è stata data lettura del dispositivo di sentenza.
Scaglione 0,01 – 1.100
Causa 3005/25 RG valore 1.000) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; Pt_2 totale 168
Scaglione– 1.100,01 – 5.200
Causa 2794/2024 ( - valore 2.000): fase di studio 444; fase introduttiva: Pt_1
212,50; totale 656,5
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive per la fase decisionale il compenso è unico ed è quello corrispondente alla causa di valore maggiore (Causa 2794/2024, - valore 2.000) ovvero pari a 373 euro che viene Pt_1 aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (pari a 111,90).
Il compenso unico per la fase decisionale è il risultato di questo calcolo : 373 + 111,9
- euro 484,90
Il totale delle spese è pari a 1309,40 euro (168+656,5+484,9). La maggiorazione prevista per la presenza nei ricorsi dei collegamenti ipertestuali, determinata nella misura del 10%, pari a 130,94 euro. Il toltale complessivo è quindi di euro 1440,34.
Tale somma dovrà essere rimborsata dal convenuto, oltre accessori. CP_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
11 1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti,
o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) rigetta per il resto;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1440,34 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 11/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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