Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
Può disporsi il sequestro preventivo, ove ne ricorrano in concreto tutte le condizioni, anche di un decreto ingiuntivo. (Principio affermato con riferimento ad una ingiunzione fondata su titoli rilasciati dalla parte offesa a seguito di truffa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2005, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/12/2005
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2196
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 22913/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
avverso l'ordinanza in data 16/05/2005 del Tribunale di Bari;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 16/05/2005 del Tribunale di Bari che - accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN LL avverso il decreto di sequestro emesso in data 22/02/2005 dal G.I.P. del Tribunale di Bari avente ad oggetto il D.I. n. 504 del 2003, 252/2003 R.G. emesso dal Presidente della Sezione 2^ Civile del Tribunale di Bari - ha ordinato il dissequestro del suddetto decreto ingiuntivo, non ravvisando la sussistenza ex art. 321 c.p.p. di un vincolo pertinenziale tra la res sequestrata ed il reato di truffa ascritto al LL per essere carenti i requisiti della specificità e dell'indissolubilità strumentale tra la res e la commissione del reato perseguito.
2. L'ufficio ricorrente deduce la violazione delle norme di cui agli artt. 321 e 324 c.p.p. sostenendo che:
a) il decreto ingiuntivo di cui si discute è stato emesso per l'importo di Euro 32.336,00 dal Presidente della Sezione 2^ Civile del Tribunale di Bari per il pagamento dell'opera di mediazione prestata dal LL a favore del NT;
b) un'opera di mediazione è stata svolta dal LL come sedicente presidente del CODSUBA per ottenere la riduzione della esposizione debitoria (pari a L. 420.660.489) del NT nei confronti delle banche;
c) il LL ha ottenuto dal NT assegni circolari e bancari per l'importo di L. 293.212.164 destinati a ripianare la situazione, intascando indebitamente L. 199.712.164 e costringendo il NT a sborsare oltre 98.000 milioni di lire a fronte dell'attività di mediazione svolta;
d) la condotta del LL integra certamente gli estremi della truffa o quanto meno della appropriazione indebita ed il decreto ingiuntivo conseguito e la conseguente insinuazione in una procedura esecutiva protraggono ed aggravano il danno patrimoniale già subito dal NT per effetto di tale illecito;
e) in sede civile non appare possibile bloccare - prima del definitivo accertamento del reato commesso - gli effetti di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di una attività apparentemente lecita.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui si dirà in motivazione. Come è noto l'art. 321 c.p.p. ricollega l'adozione del decreto di sequestro preventivo al "pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente a reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati". Da un lato, dunque, la chiara lettera della legge consente di affermare che ogni bene può essere "pertinente" a reato salvo a verificarne l'effettivo e significativo legame con il reato stesso (Cass. 5^, sent. n. 1671 del 18/03/1998). Dall'altro lato, ai fini della legittimazione del sequestro preventivo è necessario e sufficiente che l'effettiva disponibilità della cosa collegata al reato si configuri - all'esito di una valutazione condotta "in concreto" - come un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione alla commissione di altri reati (cfr. ex plurimis, Cass. 3^, sent. n. 2586 del 13/10/1998; Cass., 3^, sent. n. 1172 del 03/04/1998).
2. Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha affermato che la res sequestrata - un decreto ingiuntivo emesso per l'importo di Euro 32.336,00 per il pagamento dell'opera di mediazione asseritamene prestata dal LL a favore del NT - è insuscettibile di sequestro preventivo perché "il legame con il reato di truffa risulta eccessivamente labile ed indiretto" e perché dagli atti emerge che "comunque" il LL ha svolto un'opera di mediazione;
con la conseguenza che "eventuali contestazioni relative all'entità della cifra dovuta per tale opera di mediazione (o anche alla esistenza stessa di tale diritto) investono profili civilistici estranei alla cognizione del tribunale" penale.
Motivando in questi termini la sua pronuncia, il Tribunale ha omesso di considerare che - secondo la prospettazione dei fatti operata dal Pubblico Ministero, accolta dal GIP e non smentita in sede di giudizio di riesame - l'attività di mediazione di cui si discute è stata al tempo stesso l'occasione e lo strumento per porre in essere l'appropriazione di ingenti somme versate al LL dal NT per ottenere una transazione con gli istituti bancari di cui quest'ultimo era debitore.
In altri termini, nella vicenda in esame, la pretesa attività di mediazione del LL, destinata ad essere remunerata attraverso il decreto ingiuntivo si profila come il canale ed il veicolo per realizzare quel reato di truffa di cui è stato ravvisato il fumus. Questo dato contraddice l'assunto di un legame indiretto ed evanescente tra il decreto ingiuntivo ottenuto per l'attività di mediazione ed il reato di truffa ed al contrario istituisce un nesso rilevante tra il "bene" oggetto del sequestro preventivo ed il reato per cui si procede.
Inoltre occorre considerare, in linea di principio, che l'ottenimento di un decreto ingiuntivo per il pagamento di una "mediazione" che nel prosieguo del giudizio penale potrebbe definitivamente rivelarsi del tutto fittizia e truffaldina determina il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato di truffa, costringendo la persona offesa dal reato a subire conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle già derivanti dal reato e privando ingiustificatamente i suoi creditori di garanzie patrimoniali.
Ciò soprattutto se si ha presente che, sulla scorta del decreto ingiuntivo ottenuto, il LL è poi intervenuto nella procedura esecutiva avente ad oggetto la vendita di tre immobili, instando per la distribuzione del ricavato.
3. Naturalmente, nello svolgere queste considerazioni sulla fattispecie in esame, il collegio non ignora che in una precedente sentenza (Cass., 2^, sent. N. 2726 del 19/05/1995, P.M. in proc. Netti), questa Corte ha escluso la possibilità di disporre il sequestro preventivo di un decreto ingiuntivo;
ne' intende sminuire il valore degli altri precedenti giurisprudenziali che opportunamente ricordano come il sequestro preventivo non possa essere utilizzato per surrogare istituti propri del diritto civile (cfr. Cass. 6^, sent. 4411 del 17/11/1994). Si ritiene però che la chiara lettera della legge non autorizzi pregiudiziali esclusioni dei "beni" che possono costituire oggetto di sequestro preventivo (così che tra di essi può rientrare, ove ne ricorrano in concreto tutte le condizioni, anche un decreto ingiuntivo) e reclami accertamenti "concreti" di situazioni "concrete" che possono fisiologicamente portare a pronunzie di segno diverso in differenti situazioni.
4. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte l'ordinanza impugnata va annullata Tribunale di Bari per un nuovo esame nell'ambito del quale il giudice del rinvio riesamini "in concreto" la relazione intercorrente tra il decreto ingiuntivo emesso a favore del LL per l'asserita attività di mediazione ed il reato di truffa di cui è stato ravvisato il fumus e si pronunci sulla sussistenza o meno di un pericolo di aggravamento delle conseguenze dell'ipotizzato reato di truffa per effetto dell'ottenimento, da parte dell'indagato, del decreto ingiuntivo per il pagamento della sua mediazione anche alla luce delle iniziative assunte dall'indagato stesso con l'intervento nella suindicata procedura esecutiva.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2006