Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 08/05/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00867/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2026, proposto da NA PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Comune di San Marzano Sul Sarno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego definitivo al Permesso di Costruire in Sanatoria (legge 724/94), n. 1/2026 del 26.03.2026 prot. 5751, emesso dal Comune di San Marzano sul Sarno (SA) – Settore Gestione del Territorio e notificato in data 26.03.2026 a mezzo p.e.c., relativo alla domanda di condono edilizio prot. n. 1979 del 28.02.1995;- dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di San Marzano sul Sarno n. 5 del 23.06.2025, per quanto di interesse;- dell’avvio del procedimento di accertamento di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale e comunicazione nominativo del responsabile del procedimento e del provvedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i, notificato il 09.04.2026;- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali pareri e note istruttorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marzano Sul Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. EL Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente, premesso che il sig. EL SE, con testamento pubblico dell’08.04.2014, ha nominato erede universale la moglie GI MA e che successivamente, la sig.ra GI MA, con testamento pubblico del 17.09.2021, ha nominato erede universale la nipote PE NA, con riferimento all’intero compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, ha allegato e dedotto che:
- in data 28.02.1995, il sig. EL SE ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 724/1994 presso il Comune di San Marzano sul Sarno, nei termini di legge;
- tale domanda è stata successivamente integrata nel novembre 1997 con documentazione tecnica incompleta e non rappresentativa dello stato reale dei luoghi;
- in data 20.06.2025, il Comune ha effettuato sopralluogo presso l’immobile sito in via Pio La Torre n. 9, rilevando la presenza di opere abusive e individuandone la presunta epoca di realizzazione mediante immagini satellitari Google Earth;
- sulla base di tale attività istruttoria, è stata proposta l’adozione di ordinanza di demolizione;
- invero, con ordinanza n. 05 del 23.06.2025, il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive;
- ha presentato CILA per ottemperanza parziale, evidenziando la pendenza della domanda di condono edilizio del 1995;
- hanno fatto sèguito interlocuzioni con l’amministrazione, nel corso delle quali il Comune ha chiesto chiarimenti sulla mancata inclusione di alcuni manufatti nella domanda originaria;
- il tecnico incaricato ha chiarito che tale omissione era dovuta a mero errore materiale di rappresentazione;
- è stata depositata integrazione documentale completa (dicembre 2025) volta a dimostrare la preesistenza delle opere al 31.12.1993;
- nonostante ciò, il Comune ha dichiarato inammissibile l’integrazione, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1391/2014; ha adottato preavviso di diniego (16.02.2026);
- infine, con provvedimento del 26.03.2026, ha rigettato definitivamente la domanda.
2. Tanto premesso in fatto, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati e tanto in forza delle doglianze di seguito indicate.
I - Violazione e falsa applicazione della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 – Violazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed erronea qualificazione dell’integrazione.
Con il primo motivo di ricorso, ha censurato l’illegittimità del provvedimento di diniego definitivo al permesso di costruire in sanatoria nella parte in cui l’Amministrazione ha dichiarato inammissibile l’integrazione documentale, ritenendola modifica sostanziale dell’istanza di condono.
Invero, a dire di parte ricorrente, il Comune avrebbe erroneamente qualificato l’integrazione documentale come nuova domanda tardiva e modifica sostanziale dell’istanza di condono.
In realtà, l’integrazione del 16.12.2025 aveva natura meramente chiarificatrice e non avrebbe introdotto nuovi manufatti né ampliamenti, limitandosi a correggere un errore di rappresentazione grafica e a meglio descrivere opere già ricomprese nella domanda originaria del 1995.
L’Amministrazione avrebbe, inoltre, ignorato la documentazione tecnica (IGM 1990 e aerofotogrammetrie) che dimostrerebbe la preesistenza delle opere e la loro unitarietà nel compendio edilizio.
Ne consegue che il diniego sarebbe viziato da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione insufficiente, per mancata verifica concreta della natura dell’integrazione e del suo effettivo impatto sull’istanza originaria.
II - Erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di condono edilizio – Difetto di presupposto e illogicità manifesta – Irrilevanza illegittimamente dichiarata della preesistenza “omessa valutazione di elementi decisivi”.
Con il secondo motivo di ricorso, l’istante ha lamentato che il provvedimento impugnato avrebbe richiamato erroneamente la sentenza n. 1391/2014 del Consiglio di Stato per sostenere l’inammissibilità dell’integrazione documentale.
Tale principio, tuttavia, riguarderebbe esclusivamente l’introduzione di nuovi abusi o l’ampliamento dell’oggetto della domanda, ipotesi che non ricorrerebbe nel caso di specie, in cui l’integrazione si sarebbe limitata a chiarire lo stato dei luoghi senza modificare l’istanza originaria.
III - Violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990 – Mancata effettiva valutazione delle osservazioni “in violazione del principio di partecipazione procedimentale”.
Con ulteriore motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito che i provvedimenti impugnati non avrebbero effettuato alcun effettivo esame delle deduzioni difensive formulate.
IV - Erronea applicazione della giurisprudenza sul divieto di “condono in progress” - Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
A dire di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per erronea applicazione del principio del divieto di “condono in progress”, richiamato sulla base della sentenza n. 1391/2014 del Consiglio di Stato senza alcuna verifica, in concreto, della fattispecie.
Nel caso di specie, invero, l’opera risulterebbe già integralmente realizzata alla data utile del condono, come riconosciuto dallo stesso Comune, con conseguente insussistenza dei presupposti del c.d. condono progressivo, che riguarda solo interventi successivi o modificativi dell’abuso.
Ne deriverebbe un’erronea applicazione del principio, con difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
V – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento.
Infine, la parte ricorrente ha lamentato che gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 97 Cost., essendo fondati su un approccio eccessivamente formalistico e non proporzionato, avendo l’Amministrazione omesso un effettivo bilanciamento tra interesse pubblico e posizione del privato.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di San Marzano sul Sarno per resistere al ricorso.
5. Nell’udienza camerale del 6 maggio 2026, udite le parti presenti come da verbale in atti e dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta infondatezza.
7. In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dalla parte resistente.
Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione. Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).
8. Venendo al merito, valga osservare quanto segue.
9. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento n. 5751 del 26 marzo 2026 con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L. n. 724/1994 dal dante causa della ricorrente, nonché gli atti consequenziali, ivi inclusa l’ordinanza di demolizione n. 5 del 23 giugno 2025 e l’avvio del procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
10. Ciò posto, le emergenze istruttorie documentali hanno consentito di accertare che i provvedimenti impugnati si fondano su una pluralità di ragioni ostative, tra cui la localizzazione dell’immobile in area sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici di particolare rilevanza (cfr. ordinanza di demolizione del 23.06.2025, pag. 3).
Dagli atti di causa risulta, infatti, che il manufatto abusivo ricade in zona “U1 – Urbanizzato recente residenziale”, equiparata a zona omogenea B ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/1968, ma è altresì interessato da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché da vincolo idrogeologico (PSAI Campania Centrale), con pericolosità idraulica media (P2), vulnerabilità idraulica media (V2) e rischio atteso medio (R2).
In particolare, l’area è assoggettata a vincolo di tutela dei corsi d’acqua pubblici, che impone un regime di inedificabilità relativa entro la fascia di 150 metri dalle sponde, nonché a vincolo archeologico esteso all’intero territorio comunale.
Tali vincoli, per la loro natura e intensità, integrano un regime di tutela rafforzata del territorio, che incide direttamente sulla possibilità di sanatoria degli interventi abusivi.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, in materia di condono edilizio la presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o idrogeologici di natura preclusiva costituisce limite legale all’accoglibilità della domanda (ex multis: Consiglio di Stato Sez. VII n. 3550 del 24 aprile 2025).
Ne consegue che il diniego opposto dal Comune risulta sorretto da un presupposto ostativo di natura legale e vincolata, che ne imponeva l’adozione, senza margini di discrezionalità amministrativa in senso sfavorevole al privato.
11. Peraltro, le censure articolate dalla ricorrente non risultano idonee a scalfire tale ratio decidendi, in quanto non contestano efficacemente la sussistenza dei vincoli, né l’assenza dei necessari titoli autorizzativi, ma si risolvono in doglianze di natura prevalentemente formale e procedimentale.
12. Parimenti infondate si rivelano le censure avanzate con riferimento all’ordinanza di demolizione, la quale, com’è noto, costituisce atto consequenziale e vincolato rispetto all’accertamento dell’abusività dell’intervento edilizio e alla mancata sanabilità dello stesso (Consiglio di Stato, sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 711).
Vi è più che in presenza di opere realizzate in area sottoposta a vincoli di inedificabilità relativa o assoluta, l’Amministrazione non dispone di alcun potere di valutazione discrezionale circa la conservazione dell’opera, essendo tenuta a disporne la rimozione.
13. Alla luce di quanto esposto, il provvedimento impugnato risulta legittimo, immune dai dedotti vizi di violazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria.
Pertanto, il gravame deve essere respinto, siccome integralmente infondato.
14. I profili di peculiarità delle questioni trattate consentono di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AN, Presidente
NA NA, Primo Referendario
EL Di MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| EL Di MA | IC AN |
IL SEGRETARIO