Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 15973
CASS
Sentenza 24 febbraio 2004

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Massime1

L'istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione esperibile esclusivamente nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con la conseguente esclusione di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere; in virtù del principio di tassatività non sono, pertanto, assoggettabili a revisione le sentenze di applicazione di amnistia, che comportano l'estinzione del reato.

Commentario1

  • 1Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019

    Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 15973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15973
Data del deposito : 24 febbraio 2004

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