Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
L'istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione esperibile esclusivamente nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con la conseguente esclusione di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere; in virtù del principio di tassatività non sono, pertanto, assoggettabili a revisione le sentenze di applicazione di amnistia, che comportano l'estinzione del reato.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019
Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 15973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15973 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 291
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 029814/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AO, N. IL 31/01/1957;
avverso ORDINANZA del 12/02/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza della corte d'appello di Perugia in data 12.02.2003 dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza Corte d'appello di Roma 12.11.1990, divenuta irrevocabile il 19.11.1990, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di DE PA per il reato di tentato furto pluriaggravato, estinto per amnistia.
Riteneva che il novum probatorio (gli oggetti posti nel borsone di Fuscello Luigi, soggetto passivo del reato, non siano stati rovistati da DE PA) costituito da testimonianza del soggetto passivo del reato, sarebbe irrilevante in rapporto al furto tentato. Il ricorrente sostiene la non adeguatezza della motivazione di inammissibilità, dato che la prova era volta a valutare l'attendibilità della parte offesa, unitamente ad altri elementi. Chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza con i consequenziali provvedimenti.
Il ricorso, conformemente alle conclusioni del P.G., va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Invero il mezzo straordinario della revisione è esperibile esclusivamente, per espressa volontà del legislatore, nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con la conseguente esclusione di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere. Il principio di tassatività impone di escludere, pertanto, che siano assoggettabili a revisione le sentenze di applicazione di amnistia comportante estinzione del reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità deve conseguire la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al pagamento della sanzione civile ex art. 616 c.p.p. nella misura fissata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004