Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17679 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 7679/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIALO LA CORTE DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Salvatore SENESE R.G.N. 7510/00 Consigliere Cron. 41530 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.05/06/02 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso 10 studio dell'avvocato CONCETTA MARRARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI NA;
intimata avverso la sentenza n. 191/99 del Tribunale di PARMA, 2002 depositata il 21/12/99 R.G.N. 926/99; 2637 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MARRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Su ricorso presentato da NN EL, il Pretore - giudice del lavoro di Parma ingiungeva all'Ente Poste Italiane il pagamento dell'indennità di lavoro notturno anche in relazione al periodo feriale. L'opposizione dell'Ente veniva respinta dal Pretore, con sentenza in data 28 giugno 1999, ed il Tribunale - Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 2-21 dicembre 1999 rigettava l'appello proposto dallo stesso Ente che veniva condannato alle spese del grado. Riteneva il Giudice d'appello che, essendo pacifico che la lavoratrice aveva prestato lavoro articolato in turni comprendenti di regola anche ore notturne per le quali, in ragione della particolare penosità, era stata riconosciuta una indennità regolarmente erogata, questa aveva carattere retributivo e costituiva parte integrante della retribuzione normale per una prestazione del pari sistematica e normale, indipendentemente dalla distinzione, valorizzata invece M dall'Ente sulla base del CCNL dei dipendenti delle Poste Italiane, tra retribuzione fissa e variabile, e avrebbe dovuto essere perciò corrisposta anche per il periodo feriale. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le Poste Italiane S.p.A., succedute all'Ente Poste Italiane, con due motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due proposti motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché strettamente collegati, la società ricorrente, denunciando omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art.360 n.
5. c.p.c.), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. prel. al c.c., 1362 e ss. c.c. con riferimento agli artt. 14 comma 8, 55, 56, 69 e71 del CCNL di Poste Italiane (art.360 n. 3 c.p.c.), si duole che il Tribunale, col 1 mero richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di lavoro notturno prestato in turni periodici, abbia trascurato che non era riscontrabile (come dalla stessa parte dedotto) alcuna disposizione che obbligasse il datore di lavoro a corrispondere durante le ferie anche l'indennità per lavoro notturno, strettamente connessa alle modalità della prestazione. In particolare, la ricorrente evidenzia come la giurisprudenza richiamata dal giudice di merito sostanzialmente trovi fondamento nel principio di onnicomprensività della retribuzione, da tempo abbandonato dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza;
e, come, proprio dall'inesistenza di tale principio debba derivare l'esclusione delle erogazioni non destinate a compensare le prestazioni che non siano normali anche se fisse e continuative e rientranti nello straordinario (salvo pattuizioni che le riconducano nell'orario ordinario o diverse disposizioni di legge). La spettanza della maggiorazione per lavoro notturno durante il periodo 斤 feriale soggiunge la Società non avrebbe neppure potuto discendere dai principi sulla retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost., non conducendo una corretta interpretazione della relativa disposizione a tale conclusione. Dal contratto collettivo applicabile non si ricaverebbe che la volontà delle parti avesse voluto riferirsi alla ordinaria retribuzione nel senso dell'omnicomprensività. Anzi, l'art. 14, comma ottavo, del C.C.N.L., nel riconoscere in particolari fattispecie una indennità per ferie maturate e non godute e nel riferirsi alla retribuzione base fissa giornaliera di cui all'art. 56 (minimo tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità di contingenza ed elemento distintivo ove spettante) porterebbe ad escludere qualsiasi estensione del concetto di retribuzione dovuta per il periodo feriale. L'art. 55 del c.c.n.l., inoltre, delineando la struttura della retribuzione, distingue retribuzione fissa, retribuzione variabile ed assegno per nucleo 2 familiare: la retribuzione variabile attribuisce al dipendente ulteriori indennità solo in caso di effettivo svolgimento di prestazioni particolari che ne legittimino l'erogazione (come previsto dall'art. 69 del c.c.n.l.). Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente chiarito, occupandosi di analoghe fattispecie, che, in ordine alle ferie, non vi sono indicazioni sulla determinazione della loro retribuzione né nell'art. 2109 c. civ., né nell'art. 36 della Cost., né nell'art. 7 della Convenzione OIL 24 giugno 1970, n. 312, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157, norma di carattere non immediatamente precettivo, limitandosi essa a parlare di retribuzione media o normale e, tuttavia, demandando alle autorità nazionali la fissazione del metodo di calcolo (Cass. 11 aprile 2001 n. 5441; Cass. 24 dicembre 1999 n. 14537). Essendo, ormai pacificamente escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento viga un principio generale e inderogabile di omnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr. Cass. S.u., 1^ aprile 1993, n. 3888), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza, come si e' detto, di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, quando cioè questa faccia riferimento per la determinazione di tali istituti alla retribuzione normale 0 ordinaria o di fatto o globale di fatto (Cass. 16 agosto 2000; 24 dicembre 1999, n. 14537; 10 maggio 1997, n. 4096; S.U. 1^ aprile 1993, n. 3888 cit.). Ritiene, dunque, la Corte, prestando adesione all'esposto indirizzo giurisprudenziale, che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella 3 base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennita' (reintroducendosi altrimenti il criterio della omnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza). A tale proposito, la motivazione del Tribunale non appare logicamente sufficiente, soprattutto laddove pretende di fondarsi sulla natura retributiva e quindi normale della indennità di lavoro notturno prestato in turni periodici prestabiliti, per affermare che in quanto normale doveva essere computata anche ai fini della retribuzione feriale, senza adeguatamente considerare se il contratto collettivo facesse a tal proposito in qualche modo riferimento alla Ли retribuzione normale. Al riguardo, appare meritevole di approfondimento da parte del giudice di rinvio la citazione - sia pure sintetica e soltanto in parte testuale (pertanto di per se' non decisiva ai fini dell'accoglimento del ricorso), e tuttavia non contraddetta dalla intimata che non ha ritenuto di espletare alcuna difesa in questo giudizio dell'art. 14, comma ottavo, del c.c.n.l. che, nel riconoscere - in particolari fattispecie una indennità per ferie maturate e non godute, si riferisce espressamente alla retribuzione fissa base giornaliera di cui all'art.56 dello stesso contratto. Sembrerebbe evidente, infatti, sul piano logico, che dovendo essere di norma l'indennita' sostitutiva delle ferie ragguagliata alla retribuzione spettante per tale periodo, il fatto che la comparazione venisse prevista dalla contrattazione 4 collettiva con riferimento alla retribuzione fissa base giornaliera, porterebbe ad escludere dalla base di computo della retribuzione feriale ogni altra voce. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, al quale è opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P. T. M La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002. Il Consigliere est. Il Presidente IL CANCELLIERS Depositato in Cancelleria og 11 DIC 2002 V PESA, TASSA AL CANCELLERE LL'ART. 10 I BOLLO, DI N. 533 5