Sentenza 11 gennaio 2001
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- 1. La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e il riparto di competenze StatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 gennaio 2009
Importante sentenza della Corte Costituzionale, depositata lo scorso 23 gennaio, sul riparto di competenze Stato-Regioni nella disciplina dei rifiuti. La Corte in particolare riafferma la competenza statale esclusiva sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Questi i passaggi essenziali della decisione (riportata per esteso in calce) L'oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità L'oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità è individuato esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, rimanendo estraneo al giudizio stesso l'esame di ulteriori parametri prospettati dalle parti private costituite. Il …
Leggi di più… - 2. Il principio di autosufficienza regionale non si applica alle tipologie di rifiuti speciali pericolosi.Costituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 26 gennaio 2007
La Corte costituzionale con la decisione n. 12 del 2007 dichiara l'incostituzionalità della disposizione dell'art. 6, comma 19, l. r. Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, nella parte in cui, nel fare «divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale», non esclude dall'applicabilità del divieto i rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi. Infatti per i rifiuti pericolosi e speciali non è possibile preventivare la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, con la conseguente impossibilità di individuare un ambito territoriale ottimale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
G O 8 I G D I I I N V I L N L T E O N I O ' IO D I E Z V I D S SA A E A 00335 / 0 1 S S V E A 1 C O N 1 I D S - I D N S 8 I A - Ɑ V NOME DELI OPOLO ITA NO S M L I U E L J T E E R S V E E T P S . Oggetto V N I V ' ' U S I L affitto G ' V O E S I 1 agrario SEZIONE TERZA CIVILE S E T 0 V O ' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a J R.G.N.11040/98Dott. An Presidente gelo GIULIANO Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Cron. SP3 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 20/09/00 Depositata in Cancelleria ha pronunciato la seguente: GEN. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE C1 endola 1.1 m sul ricorso proposto da: Am Oggi, domiciliatConcetta GO CO, elettivamente Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 229, presso l'avv. Marco Donvito, difeso dall'avv. Giuseppe Carnevale, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE contro dal Sig. RA AN, nella sua qualità di procuratore spe- per diritti L. 3000 11 GEN. 2001 ciale di TR RI, giusta procura speciale no- IL CANCELLIERE taio Oliva 17 maggio 1996, Rep. n. 32117, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare 71, CANCELLERIA presso l'avv. Vito Nanna, difeso dall'avv. Giuseppe Romanelli, giusta delega in atti;
14:33 - controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, n. 19 marzo 1998 (R.G. 311/1998 del 25 febbraio 1013/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Francesco Mele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 25 luglio 1997 RA AN, quale pro- curatore speciale di TR RI, chiedeva che il tribunale di Bari, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con GO CO, dichiarasse cessa- to, al termine dell'annata agraria 1996-97, a seguito di formale disdetta ritualmente intimata il 27 maggio 1996, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, lett. e), della 1. 3 maggio 1982, n. 203, il contratto di affitto agrario in essere tra la TR ed il GO, contratto stipulato con scrittura privata 28 giugno 1977 ed avente ad oggetto un terreno e un fab- 2 bricato di proprietà della TR in comune di Bi- tetto. 2 Costituitosi in giudizio, il GO non si oppo- all'accoglimento della domanda di cessazione ex neva lege del contratto di affitto inter partes, ma eccepiva di avere diritto all'indennizzo di legge per i miglio- ramenti eseguiti sul fondo e il diritto alla ritenzione del fondo stesso sino alla determinazione dell' inden- nizzo stesso. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 25 ottobre 1997 rigettava la domanda at- trice, essendosi il contratto agrario inter partes ta- citamente rinnovato per altri 15 anni, atteso che la disdetta era stata comunicata solo il 27 - 31 maggio 1996, anziché entro il 5 maggio 1996 (venendo a scaden- za il contratto il 6 maggio 1997). Gravata tale pronunzia dal RA, la corte di ap- pello di Bari, sezione specializzata agraria, con sen- tenza 25 febbraio 1998, depositata il 19 marzo 1998, in riforma della pronunzia dei primi giudici condannava il GO a rilasciare nella libera disponibilità del RA (nella qualità di procuratore speciale di MASTRO- IT RI) il fondo rustico oggetto di controversia per scadenza contrattuale alla data del 10 novembre 1998, dichiarando cessato il contratto inter partes per scadenza contrattuale, all'11 ottobre 1997. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 9 aprile 1998, ha proposto ricorso, con atto notificato 1'8 giugno 1998, GO CO, affidato ad un unico motivo. Resiste, con controricorso, RA AN, nella sua qualità di procuratore speciale di TR Ma- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'unico motivo del proposto ricorso con il quale si denuncia, in particolare «nullità o annullabi- lità delle sentenze di primo e di secondo grado per improponibilit mancata rilevazione e declaratoria di imponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea», nonché «viola- e 58, zione e mancata applicazione degli articoli 46 - si articola in cinque legge 3 maggio 1982, n. 203» punti, tutti intimamente connessi e da esaminare con- giuntamente. Con gli stessi il ricorrente, in particolare la- menta: - che ai sensi dell'art. 46, comma 1, legge n. 203 del 1982 «unico legittimato a dare la preventiva comu- nicazione dell'intenzionalità di proporre giudizio e ad . invitare la controparte dinanzi all'IPA è il proprieta- rio o un sostituto munito di procura speciale», mentre nella specie «la comunicazione e l'invito a comparire 4 dinanzi all'IPA vennero fatti dal legale del RA il quale non era munito di apposita e specifica procura»; - il capo dell'ispettorato agrario, ai sensi dell'art. 46, comma 2, 1. 3 maggio 1982, n. 203, deve convocare, nei termini, le parti e i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicate e, pertanto, a norma dell'art. 58 della stesse legge n. 203 del 1982, sussiste un obbligo, non deroga- bile, per la parte istante di indicare la propria asso- ciazione professionale, pena, in difetto, la nullità del tentativo di conciliazione e del successivo giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;
nel verbale di mancata conciliazione redatto dall'IPA non si fa alcuna menzione del potere rappre- sentativo del RA e non varrebbe a sostenere che egli era abilitato a tanto dalla procura rilasciatagli dalla TR, i cui estremi dovevano essere indicati nel verbale di conciliazione;
dal verbale di mancata conciliazione redatto dall'IPA non risulta specificata la posizione della parte interessata, nel mentre nel detto verbale, come affermato da certa giurisprudenza di merito, Occorre precisazione la posizione della parte interessata in modo specifico e con espresso riguardo al rapporto in contestazione, pena, in difetto la proponibilità della domanda giudiziaria;
la procura rilasciata dalla TR al RA lo abilitava a compiere «qualsiasi atto di amministra- zione ordinaria e straordinaria, riscuotere i canoni, ed inviare disdette relativamente al fondo [per cui à controversia]». Ne segue, conclude il ricorrente che «il RA non era certamente abilitato a presenziare al tentativo di conciliazione che, anche per questo motivo va ritenuto nullo con le conseguenze più volte viste».
2. Il motivo non può trovare accoglimento. La problematica posta dal ricorrente con la dedu- zione de qua, sotto tutti i profili che sopra si sono riassunti, infatti, non risulta in alcun modo affronta- ta dalla sentenza di appello. Quanto in particolare, alle ripetute violazioni, da parte dei giudici del merito, dell'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203, sopra analiticamente descritte, il ricorrente non solo non lamenta che i giudici del meri- to abbiano omesso di esaminare le proprie eccezioni nei termini ora ribaditi in ricorso, ma non indica - come - in quale occasione, pure era suo puntuale onere nell'ambito del giudizio di secondo grado, avesse, tem- pestivamente, formulato tali eccezioni. Deve ritenersi, pertanto, che si è a fronte a una serie di questioni nuove inammissibilmente proposte per la prima volta in questo giudizio di legittimità. Pur se, infatti, la improponibilità o improcedibi- lità della domanda attrice può essere eccepita di uffi- cio in qualsiasi stato e grado del giudizio e, quindi, essere dedotta, eventualmente, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione, tale principio deve co- ordinarsi con quelle che sono le regole proprie del giudizio di legittimità e sui poteri della Cassazione. In conformità a una giurisprudenza più che consoli- data, in particolare, deve ribadirsi, ulteriormente, che in sede di legittimità non è consentita la proposi- zione di nuove questioni di diritto ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongono o comunque richiedano nuovi accerta- menti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (cfr., Cass. 16 novembre 1999, n. 12669), e non compiuti in sede di merito, perché non richiesti (tra le tantissime, Cass. 7 settembre 1999, n. 9473; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass. 15 aprile 1999, n. 3737). Pacifico quanto precede è non controverso che in sede di merito non è stato mai compiuto alcun accerta- mento, in fatto, sulla provenienza, o meno, della comu- 7 nicazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, da RA o da un suo legale, nonché in ordine al suo contenuto [quanto alla mancata indicazione della associazione di categoria di appartenente dell'attore] né, ancora, in merito alla «verbalizzazione» del tenta- tivo di conciliazione [da parte dell'Ispettorato agra- rio, il quale, palesemente, non può essere oggetto di sindacato in sede giudiziaria] o sui poteri di chi, per conto della proprietà, aveva partecipato al tentativo di conciliazione, è evidente la inammissibilità, come anticipato, dell'unico motivo del ricorso ora in esame, atteso che la verifica della sua fondatezza implica ac- certamenti di fatto preclusi in questa sede.
3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, per completezza di esposizione, non può non sottoli - nearsi che nella specie è rimasto accertato, in sede di merito (cfr. p. 15, della sentenza impugnata), che il tentativo di conciliazione, esperito su richiesta del RA, ha dato esito negativo esclusivamente «per man- cata presentazione del GO». E' evidente, pertanto, che è palesemente irrilevan- te, al fine del decidere, ogni indagine, ora sollecita- ta dal ricorrente, sia sulle modalità di verbalizzazio- ne del «tentativo stesso», sia in ordine alla legitti- mazione, -o meno, del RA pacificamente procuratore 8 - a partecipare al tentativo speciale della TR stesso, sia quanto alla circostanza, ancora, che il RA- GNO, unico presente al tentativo di conciliazione, stante la assenza del GO, non si fosse fatto as- sistere da una associazione di categoria. Specie tenuto presente, da un lato, che una procura a compiere atti di ordinaria e straordinaria ammini - strazione nonché a presentare e sottoscrivere istanze relative ad eventuali sfratti e inoltro dei relativi giudizi implica anche il potere di sollecitare il ten- tativo di conciliazione di cui all'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203 e di partecipare allo stesso, dall'altro, che questa Corte non dubita che la parte che ha richiesto il tentativo di conciliazione, ai sen- si dell'art. 46 1. n. 203 del 1982, può parteciparvi, per mezzo di un proprio rappresentante incaricato ver- balmente (cfr. Cass. 24 marzo 1997, n. 2569) e che, da ultimo, la parte che indirizza la richiesta di ten- tativo di conciliazione all'ispettorato agrario ed alla controparte non ha l'obbligo, a pena di inammissibilità della stessa, ma solo la facoltà di indicare l'associa- zione professionale di categoria dalla quale intende essere assistita nel tentativo di conciliazione (Cass., 25 maggio 1999, n. 5071). Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in favore di RA Ar- cangelo nella sua qualità di procuratore speciale di 26500 oltre TR RI, liquidate in lire lire 1.500.000 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 20 settembre 2000. il Consigliere relatore ed estensore lepic file il Presidente Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 01 11 GEN. 2001 Concetta Ammendola G A I Oggi, O T U C IL CANCELLERE 01 T I V É O IN S T 7 L ConcettaAmmencola S E 3 I L N 5 O L IL O 5 V 1 I Ɑ F V S 1 A I E 1 V - N K -8 O S Š D O Z IN O S E I S V A T 'N I I JⱭ S V 'V S E S E L O L C I V T S O S 'O V Ɑ I 10